Cassazione Civile, Ordinanza n. 23865/2021 del 03/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (venditore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento del residuo prezzo di merce compravenduta. In primo grado l'opposizione era stata accolta solo in parte; in appello la Corte territoriale ha ritenuto che si trattasse di vendita con spedizione, ha escluso la responsabilità della venditrice per i vizi lamentati dall'acquirente, imputandoli al ritardo del vettore nella consegna, e ha dichiarato tardive le domande di risoluzione del contratto e di risarcimento del danno proposte solo in appello. Ha inoltre accolto l'appello incidentale della fornitrice ricalcolando il credito dovuto sul prezzo originario documentato in fattura, detratto l'acconto effettivamente versato. Il ricorrente ha proposto tre motivi: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c. per ultrapetizione, sostenendo che la Corte d'appello avrebbe liquidato un importo diverso da quello domandato; 2) violazione dell'art. 1492 c.c. e vizio di motivazione per avere dichiarato inammissibile la domanda di risoluzione, che il ricorrente assumeva essere implicita nella domanda risarcitoria tempestivamente proposta; 3) violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere negato efficacia a un preteso accordo transattivo tra le parti, assumendo che il potere rappresentativo dell'agente fosse già coperto da giudicato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato tutti i motivi. Ha escluso l'ultrapetizione perché la Corte d'appello si è limitata a rideterminare quantitativamente il credito azionato, scomputando gli acconti dall'originario ammontare documentato dalle fatture, senza attribuire un bene diverso né introdurre una causa petendi nuova. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché la verifica circa la volontà di proporre anche la risoluzione è questione di interpretazione delle allegazioni riservata al giudice di merito; inoltre, in ogni caso, la risoluzione non avrebbe potuto essere pronunciata poiché era stata esclusa qualsiasi responsabilità della venditrice. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché la sentenza d'appello non ha fondato la decisione sull'assenza di poteri rappresentativi dell'agente, ma sulla mancanza di prova del perfezionamento dell'accordo transattivo, richiamando il profilo rappresentativo solo ad abundantiam. Il ricorso è stato quindi respinto e il ricorrente condannato alle spese, con attestazione dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Il vizio di ultrapetizione ricorre solo se il giudice altera i confini oggettivi della domanda o introduce un titolo diverso da quello dedotto; non ricorre se si limita a rideterminare quantitativamente il credito entro il perimetro della domanda.
La risoluzione per vizi della cosa venduta non è automaticamente implicita nella domanda di risarcimento del danno; richiede una specifica allegazione e, comunque, presuppone l'accertamento di un addebito a carico del venditore.
art. 360, comma primo, nn. 3 e 5 c.p.c.
Il sindacato di legittimità su questioni di interpretazione delle allegazioni e sulla motivazione è limitato ai vizi dedotti e non consente una nuova valutazione del merito.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti processuali per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
È il parametro di riferimento per l'ulteriore importo del contributo unificato richiamato dal comma 1-quater.
Massime di principio
- Il vizio di ultrapetizione sussiste solo quando il giudice attribuisce o nega un bene della vita diverso da quello richiesto, oppure introduce un titolo diverso da quello dedotto; non sussiste se la decisione si limita a una diversa quantificazione del medesimo credito sulla base degli elementi già acquisiti.
- La domanda di risoluzione del contratto non si presume compresa nella sola domanda di risarcimento del danno: occorre una chiara allegazione della relativa volontà processuale, la cui interpretazione è riservata al giudice di merito.
- Quando la responsabilità della venditrice è esclusa in radice, la risoluzione per vizi della cosa venduta non può essere pronunciata, rendendo irrilevanti eventuali errori sull'ammissibilità della domanda.
- In cassazione non è possibile censurare la valutazione di merito che accerti la mancata prova del perfezionamento di un accordo transattivo, salvo un effettivo errore sulla regola decisoria o sul perimetro della domanda.
- Un riferimento accessorio alla mancanza di poteri rappresentativi non integra violazione dell'art. 112 c.p.c. se la ratio decidendi è fondata autonomamente sull'insussistenza della prova dell'accordo.
- I pagamenti in acconto devono essere imputati secondo il credito effettivamente documentato e il giudice può ricalcolare il saldo dovuto entro il medesimo rapporto contrattuale, senza incorrere in ultrapetizione.
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