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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23860/2021 del 03/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La vicenda trae origine dal rigetto della domanda di ammissione al concordato preventivo di una società immobiliare e dalla contestuale dichiarazione di fallimento. Dopo un primo arresto della Corte di cassazione con rinvio alla Corte d'appello, il giudice di rinvio rigettava nuovamente il reclamo ritenendo sussistente lo stato di insolvenza, sulla base di una consulenza tecnica e delle successive stime del valore dell'unico immobile della società, giudicate insufficienti a soddisfare integralmente i creditori. La ricorrente, proposta in giudizio quale erede dell'ex amministratore e legale rappresentante della società, deduceva: 1) violazione degli artt. 1 e 5 l.f. e degli artt. 2424 e 2426 c.c. per avere la Corte d'appello applicato un criterio di valutazione del bene diverso da quello contabile al costo storico; 2) violazione degli artt. 1 e 7 l.f. per avere attribuito rilievo alla stima del c.t.u. senza considerare l'ipoteca, la procedura esecutiva e la diversa stima del cespite; 3) violazione dell'art. 161 l.f. per aver qualificato come dilatoria e abusiva la nuova proposta concordataria, che avrebbe invece mirato a rivedere alcune poste di bilancio e a conseguire una vendita più vantaggiosa dell'immobile. Il fallimento resisteva e proponeva ricorso incidentale condizionato sulle spese.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso principale. Ha accolto l'eccezione preliminare del fallimento rilevando il difetto di legittimazione processuale della ricorrente, che si era qualificata solo come erede dell'ex amministratore senza allegare di avere assunto la rappresentanza legale della società fallita. In ogni caso, ha ritenuto inammissibili anche i motivi per difetto di specificità e perché diretti a sollecitare un riesame del merito e dei fatti di causa. La Corte ha richiamato il principio secondo cui, quando la società è in liquidazione, l'accertamento dello stato di insolvenza deve verificare se il patrimonio sociale consenta il soddisfacimento integrale dei creditori; la difficoltà di pronta liquidazione dell'attivo è rilevante solo se indica un realizzo inferiore al valore contabile e quindi un'incapienza oggettiva dell'attivo. Nel caso concreto, la vendita dell'unico immobile a un valore inferiore a quello iscritto in bilancio costituiva sintomo non equivoco di insolvenza. Non è stato esaminato il ricorso incidentale, perché condizionato. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1 l.f.

    Richiamato ai fini dell'accertamento dei presupposti soggettivi della dichiarazione di fallimento e della valutazione dello stato di insolvenza.

  • art. 5 l.f.

    Utilizzato per ribadire che, in caso di società in liquidazione, l'insolvenza va verificata in termini di incapienza del patrimonio rispetto ai creditori.

  • art. 7 l.f.

    Richiamato nel motivo di ricorso in relazione al potere/ai presupposti dell'iniziativa per la dichiarazione di fallimento.

  • art. 161 l.f.

    Invocato dalla ricorrente per contestare la qualificazione come dilatoria della nuova proposta di concordato.

  • art. 172 l.f.

    Richiamato per il valore di stima certificato dal commissario nell'ambito della procedura concordataria.

  • art. 2424 c.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso in tema di criteri di rappresentazione contabile dell'attivo.

  • art. 2426 c.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso in tema di criteri di valutazione dei beni iscritti in bilancio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato quale parametro del contributo unificato aggiuntivo dovuto.

Massime di principio

  • Nella società in liquidazione, ai fini della dichiarazione di fallimento, il giudice deve verificare se l'attivo sociale consenta il soddisfacimento integrale dei creditori; non è decisivo il valore astratto o contabile del patrimonio, ma la sua concreta attitudine liquidatoria.
  • La sottostima dell'attivo rispetto ai valori iscritti a bilancio, emersa da una stima attendibile o dalla vendita del cespite, può costituire indice sintomatico e non equivoco di insolvenza.
  • Le censure che si limitano a contestare i criteri di stima del bene senza aggredire la ratio decidendi fondata sull'incapienza patrimoniale e sullo squilibrio tra attivo e passivo sono inammissibili perché mirano a un riesame del merito.
  • È inammissibile il ricorso proposto da chi non risulti legittimato a rappresentare processualmente la società, se la qualità di erede dell'ex amministratore non coincide con la legale rappresentanza dell'ente.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioniSpese di lite
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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