Cassazione Civile, Ordinanza n. 23856/2021 del 03/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce dall’opposizione allo stato passivo proposta da una banca, poi indicata come cessionaria del credito, per ottenere l’ammissione di un credito di euro 469.050,56 oltre interessi, qualificato come saldo negativo di un rapporto di anticipazione contro cessione di crediti. Il giudice delegato aveva rigettato l’istanza; il tribunale aveva confermato il rigetto perché non era stato depositato l’intero estratto conto del conto corrente sul quale le anticipazioni erano regolate e perché non potevano trarsi effetti vincolanti da una precedente ordinanza ex art. 649 c.p.c. resa nell’opposizione a decreto ingiuntivo tra banca e società in bonis. Con il primo motivo la ricorrente denunciava violazione dell’art. 2697 c.c., sostenendo di aver provato il credito con gli estratti anticipi e con i singoli contratti di anticipazione e che, semmai, spettasse al fallimento provare addebiti illegittimi per interessi usurari e anatocistici. Con il secondo motivo deduceva nullità della sentenza per difetto di motivazione e violazione degli artt. 111 Cost. e 132 c.p.c., lamentando che il tribunale non avesse attribuito adeguato rilievo probatorio all’ordinanza che aveva negato la sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo perché il giudice di merito aveva applicato correttamente la regola sull’onere della prova: chi fa valere un credito derivante da un rapporto di conto corrente deve produrre la documentazione dell’intero andamento del rapporto, senza interruzioni e sin dall’inizio, non essendo sufficiente la sola produzione degli estratti relativi alle anticipazioni. Ha inoltre osservato che la censura, formalmente formulata come violazione dell’art. 2697 c.c., in realtà mirava a contestare l’apprezzamento delle prove e la ricostruzione in fatto compiuta dal tribunale. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché diretto a rimettere in discussione la valutazione delle prove; la precedente ordinanza ex art. 649 c.p.c. è stata qualificata come provvedimento interlocutorio e cautelare, privo di attitudine al giudicato, utilizzabile solo come fonte di argomenti liberamente valutabili. La ricorrente è stata quindi condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La violazione della norma si configura solo se il giudice attribuisce l’onere della prova alla parte sbagliata; non quando si contesta il convincimento raggiunto sulla base delle prove acquisite.
Il motivo era formalmente ricondotto alla violazione di legge, ma in sostanza mirava a censurare il giudizio di fatto del tribunale.
La censura di nullità per difetto di motivazione non può risolversi in una critica alla valutazione delle prove riservata al merito.
È stata disposta la trattazione in camera di consiglio non partecipata secondo il rito camerale accelerato.
L’ordinanza che nega la sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo è interlocutoria, cautelare e priva di attitudine al giudicato; può solo offrire elementi liberamente valutabili.
I provvedimenti interlocutori possono costituire meri elementi di prova liberamente apprezzabili dal giudice di merito.
Richiamati per la disciplina del conto corrente bancario cui erano ricondotte le anticipazioni contro cessione di credito.
Richiamati per la disciplina del conto corrente bancario applicabile al rapporto oggetto di prova.
Le anticipazioni contro cessione di crediti sono state assimilate alle operazioni di sconto con cessione di credito.
art. 111 Cost.
Invocato dalla ricorrente in relazione all’obbligo di motivazione, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché diretta contro la valutazione probatoria.
Invocato per lamentare nullità della sentenza, ma senza indicare un reale vizio motivazionale autonomo dalla critica al merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato dichiarato dovuto l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in conseguenza dell’inammissibilità del ricorso.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell’art. 13 del testo unico sulle spese di giustizia.
Il primo motivo è stato dichiarato manifestamente infondato e quindi inammissibile perché conforme a giurisprudenza consolidata non superata da nuovi argomenti.
Massime di principio
- Chi fa valere un credito derivante da un rapporto bancario regolato in conto corrente deve provare l’andamento integrale del rapporto, dall’origine e senza interruzioni, non essendo sufficiente una documentazione parziale limitata alle sole anticipazioni o ad alcuni movimenti.
- La violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice alteri la regola di riparto dell’onere probatorio; non quando il ricorrente contesti, sotto tale veste, l’accertamento in fatto o la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
- Un provvedimento ex art. 649 c.p.c. che neghi la sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo non vincola il giudice successivamente investito della decisione di merito, ma può soltanto essere utilizzato come elemento argomentativo liberamente apprezzabile.
- La censura di nullità per difetto di motivazione non può trasformarsi in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio, perché tale attività resta riservata al giudice di merito.
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