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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23864/2021 del 03/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (promissario acquirente)

La controversia

La controversia nasce da un preliminare di compravendita immobiliare avente ad oggetto un immobile sito in Gaeta, concluso tra la società promittente venditrice e un soggetto poi deceduto, cui sono subentrate le eredi. In primo grado era stato disposto il trasferimento dell'immobile ex art. 2932 c.c. e condannate le promissarie acquirenti al pagamento del saldo prezzo; la domanda riconvenzionale di risoluzione proposta dalla società era stata respinta. In appello la decisione era stata riformata solo nella quantificazione del residuo prezzo. In un precedente giudizio di legittimità la sentenza d'appello era stata cassata per omessa pronuncia sull'eccezione di prescrizione riproposta dalla promittente venditrice. Nel giudizio di rinvio la Corte d'appello ha respinto l'eccezione di prescrizione ritenendo che, nel lungo arco temporale tra il preliminare e la morte del promissario acquirente, vi fosse stata una situazione di stallo tollerata da entrambe le parti e, soprattutto, che la società, sollecitata dalle eredi alla stipula, non avesse opposto rifiuto, così manifestando una rinuncia alla prescrizione o comunque un comportamento incompatibile con la volontà di avvalersene. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: il primo per violazione delle norme sulla prescrizione, sostenendo che detenzione dell'immobile, pagamento rateale del prezzo e inerzia del venditore non avessero efficacia interruttiva; il secondo per violazione delle norme sulla determinazione del dies a quo, deducendo che la Corte territoriale avesse fatto decorrere la prescrizione dalla scadenza del termine originario del preliminare senza considerare la successiva soppressione di quel termine e la mancata fissazione di un nuovo termine; il terzo per omesso esame di un fatto decisivo, cioè il momento in cui l'originario termine di adempimento sarebbe stato eliminato. Le resistenti hanno proposto controricorso e ricorso incidentale condizionato, lamentando omessa pronuncia sull'eccezione di giudicato interno relativa al trasferimento dell'immobile, alla condanna al saldo prezzo e al rigetto della riconvenzionale di risoluzione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale per difetto di pertinenza, rilevando che tutti e tre i motivi non aggredivano la reale ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata non sulla questione del decorso o dell'interruzione della prescrizione in sé, ma sull'avvenuta rinuncia alla prescrizione da parte della società ricorrente desunta dal suo comportamento successivo. Il ricorso incidentale condizionato è stato dichiarato assorbito. La Corte ha condannato la ricorrente principale al pagamento delle spese processuali e ha dato atto dell'obbligo del versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 334 c.p.c.

    l'impugnazione incidentale tardiva è ammessa anche oltre i termini ordinari quando contro una parte sia stata proposta impugnazione principale o quando la parte abbia interesse a riproporre questioni in caso di accoglimento del ricorso principale.

  • art. 331 c.p.c.

    richiamato in relazione ai soggetti chiamati a integrare il contraddittorio, ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione incidentale tardiva.

  • artt. 326 e 327 c.p.c.

    la Corte ricorda che i termini ordinari di impugnazione non precludono, per la parte resistente, l'impugnazione incidentale tardiva ex art. 334 c.p.c.

  • art. 112 c.p.c.

    evocato nel ricorso incidentale per denunciare omessa pronuncia su un'eccezione; il motivo è stato poi assorbito.

  • art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c.

    norma processuale richiamata per i motivi di ricorso per cassazione per violazione di legge.

  • art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c.

    norma richiamata per il motivo di ricorso incidentale relativo a omessa pronuncia.

  • art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c.

    norma richiamata per il motivo di ricorso principale relativo all'omesso esame di un fatto decisivo.

  • artt. 2934 c.c.

    richiamato nel ricorso principale in tema di prescrizione del diritto.

  • art. 2935 c.c.

    richiamato nel ricorso principale con riguardo al momento di decorrenza della prescrizione.

  • art. 2943 c.c.

    richiamato nel ricorso principale per sostenere la mancanza di atti interruttivi della prescrizione.

  • art. 2944 c.c.

    richiamato nel ricorso principale per contestare l'efficacia di riconoscimento del diritto o di rinuncia alla prescrizione.

  • art. 2446 c.c.

    richiamato nel ricorso principale, ma nel testo della decisione non emerge una specifica ratio applicativa di tale norma.

  • art. 1183 c.c.

    richiamato nel ricorso principale sulla determinazione del tempo dell'adempimento.

  • art. 2932 c.c.

    richiamato in relazione all'azione di esecuzione in forma specifica del preliminare e al trasferimento dell'immobile disposto in primo grado.

  • art. 2936 c.c.

    richiamato nel ricorso principale in materia di disciplina della prescrizione.

  • art. 2946 c.c.

    richiamato nel ricorso principale per la prescrizione ordinaria decennale.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    la Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    richiamato come base del contributo unificato cui si commisura l'ulteriore importo dovuto, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità il ricorso è inammissibile per difetto di pertinenza quando i motivi non colpiscono la vera ratio decidendi della sentenza impugnata, cioè la specifica ragione giuridica su cui la decisione si fonda.
  • La doglianza sulla prescrizione è inconferente se la decisione di merito non si basa sul semplice decorso del termine o sulla sua interruzione, ma su una rinuncia alla prescrizione desunta da un comportamento processuale o extraprocessuale incompatibile con la volontà di avvalersene.
  • L'inerzia delle parti, la detenzione del bene da parte del promissario acquirente o il mancato impulso alla stipula, di per sé, non esauriscono l'indagine quando il giudice di merito accerti una situazione di stallo condivisa e un successivo comportamento del titolare del diritto incompatibile con l'eccezione di prescrizione.
  • L'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile se proposta dalla parte contro cui è stata già proposta impugnazione principale ed è funzionale a preservare l'esame di questioni che abbiano rilievo solo in caso di accoglimento del ricorso principale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContratto preliminare
RamiProcesso civileImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazionePreliminare di vendita ed esecuzione in forma specifica ex art. 2932
IstitutiPrescrizioneRinvio pregiudizialeGiudicatoOnere della prova

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