Cassazione Civile, Ordinanza n. 23859/2021 del 03/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un tentativo di definire in via transattiva un debito bancario di euro 35.000, sorto in un rapporto esecutivo già avviato dalla banca mediante decreto ingiuntivo e pignoramento di immobili di proprietà dell'altra parte. Il debitore sosteneva che la banca avesse accettato la proposta transattiva da lui formulata, con pagamento iniziale di euro 10.000 e incarico al difensore della banca di rinunciare alla procedura esecutiva e alla vendita fissata, ma che poi la banca non avesse depositato tempestivamente la rinuncia, procedendo ugualmente alla vendita coattiva e rinunciando solo successivamente all'esecuzione. Chiedeva dunque la risoluzione per inadempimento della transazione e il risarcimento dei danni. In appello la domanda era stata respinta perché, secondo la corte territoriale, non vi era stato accordo transattivo ma una nuova proposta contrattuale, e comunque mancava la prova di un danno e la gravità dell'inadempimento. In cassazione il ricorrente deduceva: 1) falsa applicazione degli artt. 1326 e 1327 c.c. per avere i giudici di merito escluso erroneamente l'accettazione della proposta e qualificato la risposta della banca come controproposta; 2) violazione degli artt. 1218, 1453 e 1455 c.c. per avere ritenuto di scarsa importanza l'inadempimento, nonostante la transazione fosse volta a evitare la vendita forzata; 3) violazione degli artt. 1453 e 1223 c.c. per la mancata considerazione del danno da differenza tra valore stimato e prezzo di realizzo e del lucro cessante.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché mirava a una rivalutazione del merito e dei fatti relativi alla mancata accettazione della proposta transattiva, mentre la corte d'appello aveva motivato in modo adeguato nel senso che l'attore non aveva accettato la proposta bancaria ma aveva formulato una nuova proposta. I secondi due motivi sono stati considerati assorbiti dall'inammissibilità del primo e, comunque, inammissibili perché diretti anch'essi a sollecitare un nuovo esame dei fatti sulla gravità dell'inadempimento e sull'esistenza/quantificazione del danno, valutazioni riservate al giudice di merito e non sindacabili in cassazione se sorrette da motivazione congrua. Il ricorso incidentale condizionato della banca non è stato esaminato perché subordinato all'accoglimento del ricorso principale, che non è avvenuto. Le spese sono state poste a carico del ricorrente, con ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1326 c.c.
Richiamato per la formazione del contratto e per contestare la qualificazione della risposta come accettazione o controproposta.
art. 1327 c.c.
Invocato dal ricorrente e menzionato dalla corte territoriale per escludere che la lettera della banca integrasse accettazione; la Cassazione non rivede tale apprezzamento di fatto.
art. 1218 c.c.
Richiamato in relazione alla responsabilità per inadempimento, ma il motivo è stato ritenuto inammissibile perché chiedeva una nuova valutazione del merito.
art. 1453 c.c.
Richiamato per la risoluzione per inadempimento; la censura è stata reputata non scrutinabile perché investiva accertamenti di fatto.
art. 1455 c.c.
Invocato sul requisito della non scarsa importanza dell'inadempimento; la relativa valutazione è stata considerata rimessa al giudice di merito.
art. 1223 c.c.
Richiamato per la determinazione del danno risarcibile, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile perché diretto al riesame delle circostanze di fatto e della quantificazione del pregiudizio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato come parametro per determinare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio o una diversa ricostruzione dei fatti quando la censura si risolva nella richiesta di sostituire l'apprezzamento del giudice di merito con quello del ricorrente.
- La qualificazione di una dichiarazione negoziale come accettazione, controproposta o nuova proposta è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio di motivazione o della violazione dei canoni legali di interpretazione, non per mera contrapposizione di una lettura alternativa.
- La valutazione della gravità dell'inadempimento ai fini dell'art. 1455 c.c. e l'accertamento del danno conseguente all'inadempimento sono apprezzamenti di merito, insindacabili in cassazione se sorretti da motivazione congrua.
- Per dedurre correttamente in cassazione la violazione delle norme sulla risoluzione o sul risarcimento del danno, non basta lamentare l'erroneità del risultato finale: occorre censurare specifici errori di diritto, non la ricostruzione fattuale compiuta dal giudice di appello.
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