Cassazione Civile, Ordinanza n. 23867/2021 del 03/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (impresa commerciale)
La controversia
Due società straniere operanti nella vendita di autovetture avevano convenuto dinanzi al tribunale la casa automobilistica e due società del sistema distributivo ufficiale, deducendo che, dopo una fase iniziale di rapporti diretti di fornitura, la casa madre aveva rifiutato la consegna di numerose vetture già ordinate. Le attrici chiedevano il risarcimento del danno sostenendo che il rifiuto fosse conseguenza di un’intesa restrittiva della concorrenza in violazione dell’art. 101, par. 1, TFUE; in subordine invocavano l’abuso di dipendenza economica e, ulteriormente, l’inadempimento contrattuale. Il tribunale aveva accolto la domanda sotto il profilo contrattuale, ma la corte d’appello aveva riformato la decisione, ritenendo che i rapporti fossero sempre stati inseriti nel sistema di distribuzione selettiva e che le vendite avvenissero solo a intermediari muniti di mandato dei clienti finali. Con il ricorso per cassazione le società attrici denunciavano: 1) violazione del regolamento CEE n. 1400/2002, degli artt. 1218, 1256, 1355, 1372, 1453 e ss., 1467 e 2697 c.c. e dell’art. 116 c.p.c., assumendo che il regolamento non vietasse le vendite a rivenditori indipendenti e che non fosse stato pattuito alcun obbligo di esibire i mandati; 2) violazione degli artt. 1398, 1399, 1476 e 2697 c.c., lamentando che fosse stata erroneamente valorizzata la mancanza di prova dei poteri dei funzionari della casa automobilistica e che, comunque, l’esecuzione pregressa degli ordini avesse ratificato l’operato dei funzionari; 3) nullità della sentenza per motivazione apparente ai sensi dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dell’art. 111 Cost., per asserita incomprensibilità del ragionamento seguito nel ritenere necessaria la prova di un accordo in deroga alla distribuzione selettiva; 4) violazione dell’art. 324 c.p.c., sostenendo che non si fosse formato giudicato interno sulla domanda di una delle due attrici. La resistente principale ha depositato controricorso e ricorso incidentale; la seconda resistente ha a sua volta proposto controricorso e ricorso incidentale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale, ha dichiarato assorbiti i ricorsi incidentali e ha condannato le ricorrenti principali al pagamento delle spese di lite, oltre all’ulteriore contributo unificato se dovuto. La Corte ha ritenuto infondati i primi tre motivi perché la Corte d’appello aveva correttamente ricostruito in fatto il contenuto dei rapporti contrattuali: non era stato provato che la casa automobilistica avesse assunto un obbligo di fornire i veicoli in deroga al sistema di distribuzione selettiva, né che gli ordini accettati in passato avessero modificato il contenuto degli accordi. Il regolamento europeo richiamato, secondo la Corte, non imponeva obblighi diretti di comportamento verso terzi estranei all’intesa verticale, ma si limitava a disciplinare le condizioni di esenzione degli accordi di distribuzione. È stata esclusa anche la violazione dell’art. 2697 c.c., poiché la decisione di merito non aveva invertito l’onere della prova ma aveva valutato le risultanze istruttorie. Il quarto motivo è stato respinto perché, indipendentemente dal giudicato interno, mancava comunque un interesse concreto della seconda attrice a contestare la decisione, e inoltre la sentenza di primo grado aveva evidenziato l’assenza di un danno autonomamente allegato da quella società.
Norme richiamate
art. 101 TFUE
gli accordi verticali restrittivi sono vietati salvo che ricorrano le condizioni di esenzione; il regolamento di esenzione non introduce obblighi di comportamento verso terzi estranei all'intesa, ma disciplina la validità degli accordi tra imprese aderenti.
Regolamento CEE n. 1400/2002
si limita a fissare le condizioni di validità/esenzione degli accordi di distribuzione nel settore automobilistico e non impone un divieto generale di vendita a rivenditori indipendenti né obblighi diretti verso soggetti non aderenti all'intesa.
invocato per la responsabilità da inadempimento; la Corte esclude la sua violazione perché l'inadempimento non è stato provato sulla base della ricostruzione contrattuale accolta in fatto.
richiamato nel ricorso tra le norme asseritamente violate, senza autonoma trattazione decisoria.
richiamato nel ricorso tra le norme asseritamente violate, senza autonoma trattazione decisoria.
richiamato nel ricorso tra le norme asseritamente violate, senza autonoma trattazione decisoria.
richiamato nel ricorso in relazione alla domanda di risoluzione/risarcimento per inadempimento, ma non ritenuto fondato.
richiamato nel ricorso tra le norme asseritamente violate, senza autonoma trattazione decisoria.
la Corte ribadisce che la norma è violata solo se il giudice attribuisce l'onere della prova alla parte sbagliata; non è questo il caso, perché il giudice di merito ha valutato le prove già acquisite.
richiamato nel ricorso in relazione alla valutazione delle prove, ma non emerge una specifica violazione autonoma.
richiamato per contestare l'assenza di potere dei funzionari; la Corte non accoglie la censura perché non ritiene provata l'esistenza di un contratto in deroga da ratificare.
richiamato per la ratifica del contratto concluso dal falsus procurator; la Corte esclude che la pregressa esecuzione degli ordini valga a mutare il contenuto degli accordi o a fondare un obbligo diverso.
richiamato nel ricorso tra le norme asseritamente violate, senza autonoma trattazione decisoria.
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
la motivazione della sentenza d'appello è ritenuta esistente, logica e intellegibile; non ricorre la nullità per motivazione apparente.
art. 111 Cost.
richiamato per il vizio di motivazione; la Corte ribadisce il limite del controllo di legittimità al "minimo costituzionale" della motivazione.
il motivo sul giudicato interno viene respinto; la domanda dell'altra società avrebbe richiesto un’impugnazione specifica del capo sull'an debeatur, non bastando la contestazione del quantum.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
viene dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di ricorso respinto.
Massime di principio
- Nei rapporti di distribuzione selettiva nel settore automobilistico, il regolamento di esenzione disciplina la validità dell’intesa verticale tra le imprese aderenti, ma non crea di per sé un divieto generale e opponibile ai terzi estranei alla rete distributiva.
- Per affermare l’inadempimento di un fornitore rispetto a ordini di acquisto occorre provare il contenuto concreto del contratto e l’assunzione, da parte del fornitore, di un obbligo di consegna anche in deroga al sistema distributivo; la mera esecuzione di ordini precedenti non basta, da sola, a modificare il regolamento negoziale.
- La censura di violazione dell’art. 2697 c.c. è ammissibile solo quando il giudice abbia realmente invertito l’onere della prova; non ricorre quando la decisione discenda dalla valutazione complessiva delle risultanze istruttorie.
- Il vizio di motivazione denunciabile in cassazione post riforma del 2012 è solo quello che si traduce in motivazione mancante, apparente o irriducibilmente contraddittoria; non è più deducibile la mera insufficienza argomentativa.
- Per evitare il giudicato interno su una domanda risarcitoria autonoma è necessario impugnare specificamente il capo relativo all’an debeatur; la sola contestazione del quantum non è sufficiente.
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