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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17685/2025 del 30/06/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia trae origine da un decreto ingiuntivo ottenuto dal lavoratore nei confronti della società. La società propose opposizione e, in via riconvenzionale, chiese il risarcimento dei danni per asserite sottrazioni illecite di beni perpetrate dal dipendente, responsabile del magazzino. Il tribunale revocò il decreto ingiuntivo e accolse parzialmente la riconvenzionale, condannando il lavoratore al pagamento di una somma per gli ammanchi, con interessi dal singolo fatto dannoso. La corte d'appello confermò, ritenendo ammissibile la riconvenzionale nonostante la tardività dell'opposizione e insussistente una pregiudizialità necessaria del giudizio penale. In cassazione il ricorrente dedusse: 1) violazione dell'art. 295 c.p.c., sostenendo che il giudizio civile dovesse essere sospeso per la pendenza del penale; 2) violazione dell'art. 116 c.p.c. in relazione all'art. 421 c.p.c., lamentando che la prova degli addebiti fosse insufficiente e contraddittoria e che il giudice di merito avesse erroneamente valutato le risultanze istruttorie.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che non ricorrevano i presupposti della sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c., perché la disciplina della pregiudizialità penale è di stretta interpretazione e, nel caso concreto, il processo civile riguardava il risarcimento del danno derivante dalla condotta appropriativa, senza che risultasse la costituzione di parte civile nel penale. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, osservando che la censura, formalmente proposta come violazione dell'art. 116 c.p.c., mirava in realtà a sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio, preclusa in sede di legittimità; la corte d'appello aveva correttamente esercitato i poteri istruttori ex art. 421 c.p.c. e il giudizio sulla prova restava insindacabile. Il ricorrente è stato condannato alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 295 c.p.c.

    La sospensione per pregiudizialità è ipotesi eccezionale e di stretta interpretazione; non opera automaticamente per la mera pendenza di un procedimento penale, ma solo nei casi riconducibili alla disciplina specifica della pregiudizialità penale.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione della norma non può essere dedotta per contestare la mera valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito; ricorre solo se il giudice abbia utilizzato prove non dedotte o abbia attribuito efficacia di piena prova a elementi non legali o, viceversa, abbia disatteso prove legali.

  • art. 421 c.p.c.

    Il giudice del lavoro può utilizzare correttamente i poteri ufficiosi di istruzione per accertare i fatti rilevanti; tale valutazione, se adeguatamente motivata, resta sottratta al sindacato di legittimità.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

    Non è ammissibile un ricorso che, sotto la veste di violazione di legge o vizio motivazionale, miri in realtà a ottenere una rivalutazione del fatto e delle prove.

  • art. 75, comma 3, c.p.p.

    È richiamato come una delle ipotesi che limitano la pregiudizialità penale automatica nel sistema vigente.

  • art. 211 disp. att. c.p.p.

    È richiamato insieme all'art. 75, comma 3, c.p.p. come disposizione che circoscrive i casi di pregiudizialità penale.

  • art. 42 c.p.c.

    Il provvedimento di sospensione ex art. 295 c.p.c. è sindacabile tramite regolamento di competenza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1-bis d.P.R. n. 115 del 2002

    È richiamato per determinare l'ulteriore importo del contributo unificato dovuto in caso di soccombenza.

Massime di principio

  • La sospensione necessaria del giudizio civile per pregiudizialità penale è una deroga eccezionale e va applicata solo nei casi espressamente previsti; non basta la semplice pendenza del penale quando il processo civile ha un autonomo oggetto risarcitorio.
  • L'efficacia del giudicato o dell'accertamento penale sul giudizio civile riguarda, sul piano oggettivo, i soli fatti materiali specificamente coincidenti, non le valutazioni giuridiche o gli apprezzamenti complessivi della condotta.
  • La censura di violazione dell'art. 116 c.p.c. è configurabile solo se il giudice abbia attribuito valore probatorio illegale a elementi non aventi tale efficacia, non quando si contesti la ricostruzione del fatto e si chieda una nuova lettura delle prove.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare formalmente un motivo di violazione di legge o di vizio motivazionale in una richiesta di rivalutazione del merito probatorio.
  • L'uso dei poteri istruttori ufficiosi da parte del giudice di merito, se correttamente esercitato e motivato, non è sindacabile in cassazione come errore di valutazione del materiale probatorio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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