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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17548/2025 del 30/06/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia origina dal licenziamento disciplinare intimato da una società a un dipendente per un episodio verificatosi in azienda: secondo la contestazione, il lavoratore, in un momento di perdita di controllo, avrebbe urlato e bestemmiato contro colleghi e azienda, colpendo con calci alcuni flaconi appena prodotti e tenendo una condotta offensiva anche verso il superiore gerarchico intervenuto. Il Tribunale aveva escluso la giusta causa e disposto la reintegrazione; la Corte d’appello aveva confermato, ritenendo che i fatti, pur sussistenti, non integrassero le ipotesi contrattuali di recesso immediato ma una violazione sanzionabile in via conservativa ai sensi del CCNL. La società ricorrente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell’art. 2119 c.c. e dei doveri di correttezza, buona fede, fedeltà e diligenza, sostenendo che la condotta fosse di per sé incompatibile con il rapporto di lavoro e che la corte di merito avesse sottovalutato il valore confessoria delle dichiarazioni rese dal lavoratore; con il secondo ha dedotto falsa applicazione del CCNL e dell’art. 18 St. lav., lamentando che la condotta dovesse essere sussunta tra le ipotesi di grave infrazione punite con licenziamento e non tra quelle soggette a sanzione conservativa. La Suprema Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché diretto a rimettere in discussione il giudizio di proporzionalità e la valutazione di gravità del fatto, riservati al giudice di merito; ha giudicato il secondo motivo in parte infondato e in parte inammissibile, affermando che la corte territoriale aveva correttamente interpretato e applicato le clausole collettive, sussumendo la condotta in una previsione sanzionata in via conservativa e rilevando l’assenza di prova di danni a prodotti o linee produttive e di ulteriori elementi di particolare gravità. Il ricorso è stato quindi rigettato, con nulla sulle spese perché l’intimato non ha svolto difese, e con dichiarazione dei presupposti per il contributo unificato დამატivo.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso della società. Ha ritenuto inammissibile la censura che sollecitava una rivalutazione del giudizio di proporzionalità della sanzione espulsiva e dell’apprezzamento della gravità del comportamento del lavoratore, perché tali valutazioni appartengono al merito e sono sindacabili in cassazione solo entro limiti molto ristretti. Ha inoltre escluso la dedotta violazione dell’art. 18 St. lav. e del CCNL, osservando che la Corte d’appello aveva correttamente letto le previsioni collettive e ricondotto il fatto, pur accertato, a una fattispecie punita con sanzione conservativa, non essendo provati danni ai prodotti o alle linee produttive né altri elementi che giustificassero il recesso immediato. Nessuna statuizione sulle spese, poiché il lavoratore è rimasto intimato. È stato disposto l’onere del versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2119 c.c.

    richiamato come parametro della giusta causa di licenziamento, ma la Corte non ha ravvisato errori di diritto nella valutazione di merito che aveva escluso la sua integrazione.

  • art. 1175 c.c.

    menzionato tra i doveri asseritamente violati dal lavoratore; la Corte non ha accolto la censura che ne invocava la violazione in quanto diretta a rivalutare il fatto.

  • art. 1375 c.c.

    richiamato quale dovere di buona fede nell’esecuzione del rapporto; la sua violazione è stata allegata dalla società ma non ritenuta decisiva in cassazione.

  • art. 2104 c.c.

    richiamato tra le norme asseritamente violate in relazione alla diligenza del prestatore di lavoro.

  • art. 2105 c.c.

    richiamato in tema di obbligo di fedeltà del lavoratore; la Corte ha ritenuto inammissibile la censura che chiedeva una diversa valutazione del fatto.

  • art. 2735 c.c.

    invocato dalla ricorrente per attribuire natura confessoria alle dichiarazioni del lavoratore; la Corte ha affermato che l’accertamento della natura confessoria delle dichiarazioni è riservato al giudice di merito e non è liberamente riesaminabile in cassazione.

  • art. 18, commi 4 e 5, L. 20 maggio 1970, n. 300

    la Corte ribadisce che la scelta tra tutela reintegratoria e indennitaria dipende dalla sussunzione del fatto nella previsione contrattuale che contempla sanzione conservativa, secondo l’interpretazione delle parti sociali e i criteri elaborati dalla giurisprudenza.

  • art. 61 CCNL gomma plastica piccola e media industria

    le ipotesi di cui a tale articolo, che prevedono il recesso immediato, sono state ritenute non integrabili in concreto per assenza di prova di danno ai prodotti e alle linee produttive e di ulteriori elementi di particolare gravità.

  • art. 60, lett. h) CCNL gomma plastica piccola e media industria

    la Corte ha confermato la riconducibilità della condotta a questa previsione, relativa a trasgressioni alle norme del contratto o a mancanze che recano pregiudizio alla disciplina, morale o igiene, sanzionate in via conservativa.

  • art. 60, commi 1 e 2, lett. n) CCNL gomma plastica piccola e media industria

    richiamato dalla ricorrente per sostenere una qualificazione più grave del fatto; la Corte non ha accolto tale lettura.

  • art. 1362 c.c.

    invocato quale canone interpretativo del CCNL; la censura è stata ritenuta non sviluppata specificamente e quindi inammissibile nella parte relativa all’interpretazione.

  • art. 1363 c.c.

    richiamato insieme agli altri canoni ermeneutici del contratto collettivo; la doglianza è stata dichiarata generica.

  • art. 1365 c.c.

    richiamato dalla ricorrente in chiave interpretativa del CCNL; la Corte ha ritenuto la censura sul punto non specificamente argomentata.

  • art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.

    richiamato per rinviare alla giurisprudenza di legittimità sui limiti del sindacato della Corte di cassazione in materia di giusta causa e proporzionalità del licenziamento.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    base dei motivi di ricorso dedotti come violazione e falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    richiamato nel ragionamento della Corte per delimitare il sindacato sul vizio di motivazione e sull’omesso esame di fatti decisivi.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    è stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    richiamato quale norma che ha introdotto il meccanismo dell’ulteriore contributo unificato.

  • art. 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    citato in relazione al contributo unificato aggiuntivo.

Massime di principio

  • Nel licenziamento disciplinare, il sindacato della Corte di cassazione non può trasformarsi in una nuova valutazione del fatto e della sua gravità: il giudizio di proporzionalità tra condotta e sanzione è normalmente riservato al giudice di merito e può essere censurato solo per errori di diritto o per vizi motivazionali nei ristretti limiti consentiti.
  • L’accertamento della natura confessoria delle dichiarazioni rese dalla parte è attività interpretativa del giudice di merito e non è liberamente riesaminabile in sede di legittimità, salvo che nei limiti del vizio di motivazione deducibile.
  • Ai fini della selezione della tutela applicabile ex art. 18 St. lav., il giudice deve interpretare e sussumere il fatto concreto nelle clausole del contratto collettivo che descrivono le condotte punite con sanzione conservativa o espulsiva, rispettando la graduazione valoriale scelta dalle parti sociali.
  • Quando il contratto collettivo prevede sanzioni conservative per condotte rientranti in formule generali o elastiche, il giudice deve motivare in modo puntuale la riconducibilità del fatto a una specifica previsione collettiva; in mancanza di prova degli elementi di maggiore gravità, non è legittimo applicare il licenziamento immediato.
  • La mancanza di prova di danni a beni aziendali, alla produzione o di ulteriori conseguenze concrete della condotta può essere decisiva nel negare la giusta causa o la riconducibilità del fatto alle ipotesi di recesso immediato previste dal CCNL.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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