Cassazione Civile, Ordinanza n. 17600/2025 del 30/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia trae origine da una serie di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato stipulati, nell’arco di più anni, tra un lavoratore e un comune, formalmente richiamando l’art. 94 della L.R. Sardegna n. 11/1988 e progetti comunali di sviluppo finalizzati all’occupazione. Il lavoratore ha sostenuto che tali rapporti dovessero essere soggetti alla disciplina nazionale sul lavoro a termine (d.lgs. n. 165/2001 e d.lgs. n. 368/2001), con conseguente nullità del termine per mancanza di causali temporanee tecniche, organizzative, produttive o sostitutive, nonché per reiterazione abusiva e per mancata elaborazione del DVR. In via principale ha chiesto la conversione del rapporto in tempo indeterminato, la riammissione in servizio e il pagamento delle retribuzioni maturate o il risarcimento del danno; in subordine ha chiesto il risarcimento parametrato alle retribuzioni omesse. Il ricorso per cassazione proposto dal lavoratore contro la sentenza di rinvio ha dedotto: (1) violazione dell’art. 384 c.p.c. per asserito mancato rispetto dei principi di diritto enunciati dalla Corte di cassazione, sostenendo che la Corte territoriale non avrebbe valutato in concreto la riconducibilità dei contratti ai progetti comunali e la procedura di selezione; (2) omesso esame di un fatto decisivo, individuato nell’avvenuto svolgimento dell’iter previsto dalla legge regionale (progetti annuali, selezioni e contratti privatistici); (3) in subordine, violazione della clausola 2 della direttiva 1999/70/CE, per avere ritenuto applicabile la direttiva invece di escludere i contratti come riferiti a programmi di formazione/inserimento; (4) in ulteriore subordine, violazione dell’art. 36 d.lgs. n. 165/2001, dell’art. 1 d.lgs. n. 368/2001 e della clausola 5 della direttiva 1999/70/CE, sostenendo che i contratti fossero sorretti da ragioni oggettive legate ai singoli progetti comunali e non a esigenze permanenti dell’amministrazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha riunito i ricorsi proposti dal comune e dal lavoratore e li ha rigettati entrambi. Quanto al ricorso principale dell’ente locale, ha ritenuto che la Corte di rinvio avesse correttamente applicato i principi fissati nella precedente ordinanza rescindente: i contratti potevano considerarsi nulli perché, nel caso concreto, non era stata provata una causale temporanea effettiva, essendo la finalità richiamata nei contratti limitata al rinvio alla legge regionale e all’occupazione, mentre le attività svolte rispondevano a esigenze permanenti e durevoli dell’amministrazione; inoltre, non ricorrevano i presupposti per l’esclusione della disciplina eurounitaria come programmi specificamente formativi. È stato anche ritenuto infondato il motivo sulle spese, poiché la Corte territoriale aveva correttamente valutato la soccombenza complessiva e la liquidazione delle spese entro i parametri tariffari non era censurabile in cassazione, non essendo stata dedotta la violazione dei minimi. Le spese del giudizio di cassazione sono state compensate per reciproca soccombenza. È stato inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato da parte di entrambi i ricorrenti.
Norme richiamate
i ricorsi proposti contro la medesima sentenza devono essere riuniti
nel giudizio di rinvio il giudice deve uniformarsi ai principi di diritto enunciati dalla Cassazione
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
dedotto per violazione dei principi del giudizio di rinvio
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
il vizio motivazionale richiede l’omesso esame di un fatto decisivo
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
usato per denunciare violazione di norme sostanziali e della direttiva UE
richiede la legittimità del ricorso al lavoro flessibile e non consente conversione del rapporto nel pubblico impiego privatizzato
il contratto a termine richiede una causale temporanea effettiva
disciplina la riassunzione del giudizio dopo cassazione con rinvio
le spese seguono la soccombenza complessiva del processo
art. 4, comma 4, D.M. n. 55 del 2014
l’abbattimento per pluralità di parti è discrezionale e, se contenuto nei limiti tariffari, non è sindacabile in cassazione
art. 4, comma 2, D.M. n. 55 del 2014
gli aumenti per difesa di pluralità di parti operano entro i parametri tariffari e non necessitano di motivazione se restano nei limiti
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
sussistendo il rigetto del ricorso, è dovuto l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
parametro per il raddoppio del contributo unificato
art. 94 L.R. Sardegna n. 11/1988
va coordinato con la disciplina statale e unionale sul contratto a termine; il mero richiamo alla legge regionale non basta a legittimare la reiterazione dei termini
clausola 2, paragrafo 2, Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE
l’esclusione della disciplina UE è ammessa solo per programmi effettivamente riconducibili a formazione professionale iniziale, apprendistato o programmi specifici di formazione
clausola 5, punto 1, lettera a), Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE
l’incentivo all’occupazione o la finalità di utilità sociale non bastano a escludere la tutela contro l’abuso nella successione di contratti a termine
Massime di principio
- Nel rapporto di lavoro a termine, anche quando il contratto è stipulato in base a una disciplina regionale speciale, il giudice deve verificare in concreto l’esistenza di una causale temporanea effettiva; il mero richiamo a un progetto pubblico o a finalità occupazionali non è sufficiente.
- La finalità di politica sociale o di incentivo all’occupazione non costituisce, di per sé, ragione oggettiva idonea a sottrarre il rapporto alla disciplina nazionale ed eurounitaria sul contratto a termine, se non è accompagnata dal rispetto delle regole sulla temporaneità e sulla causalità.
- L’esclusione dall’ambito di applicazione della disciplina eurounitaria sui contratti a termine richiede la concreta riconducibilità del rapporto a programmi di formazione professionale iniziale, apprendistato o specifici programmi formativi; non sono sufficienti esigenze di inserimento lavorativo generiche o la mera utilità pubblica dell’attività svolta.
- Nel giudizio di rinvio, la Corte territoriale deve attenersi ai principi di diritto enunciati dalla Cassazione, ma la censura per violazione dell’art. 384 c.p.c. non può risolversi in una mera riproposizione del merito già valutato, se la motivazione impugnata ha effettivamente applicato il principio fissato dalla sentenza rescindente.
- In tema di spese, il giudice del rinvio deve guardare all’esito globale del processo e può compensare in tutto o in parte le spese anche se la parte risultata vittoriosa in cassazione è complessivamente soccombente sul merito; la valutazione non va frammentata per singole fasi.
- La liquidazione delle spese entro i minimi e i massimi tariffari è, di regola, insindacabile in cassazione; l’eventuale uso di criteri riduttivi o aumentativi interni alla forbice tariffaria non integra vizio denunciabile se non si deduce la violazione dei limiti assoluti di tariffa.
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