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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17669/2025 del 30/06/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dal trattamento economico dei collaboratori esperti linguistici di un ateneo. Con un contratto integrativo del 2006 l'università aveva riconosciuto ai CEL un trattamento economico assimilato a quello dei ricercatori a tempo pieno; nel 2010, per asserita carenza di copertura finanziaria e a seguito di sopravvenienze normative, l'ateneo ridusse le retribuzioni. I lavoratori agirono per ottenere le differenze retributive non corrisposte, ottenendo vari decreti ingiuntivi in relazione a diverse mensilità. Dopo una prima fase contenziosa culminata nel riconoscimento del giudicato su alcuni periodi antecedenti, la lite qui esaminata riguarda decreti ingiuntivi relativi alle mensilità dal giugno 2011 al giugno 2013 e alle tredicesime. Il Tribunale aveva rigettato le opposizioni dell'università; la Corte d'appello, invece, aveva riformato, ritenendo nullo il CCI 2006 per difetto di copertura finanziaria non sanato, ed escludendo che il giudicato formatosi su precedenti decreti impedisse di negare il diritto per i periodi successivi. I ricorrenti hanno quindi proposto cassazione con quattro motivi: 1) violazione degli artt. 436 e 115 c.p.c. e dell'art. 24 Cost. per avere la Corte d'appello escluso l'abuso processuale derivante dalla 'duplice costituzione' dell'università; 2) violazione dell'art. 384, comma 2, c.p.c. e dell'art. 2909 c.c. per asserita inosservanza del principio di diritto enunciato dalla precedente ordinanza di cassazione e del giudicato; 3) violazione dell'art. 51, comma 6, del c.c.n.l. 21.05.1996, dell'art. 2103 c.c. e dell'art. 36 Cost. per avere attribuito efficacia retroattiva al CCI 2014, anche nei confronti di lavoratori che non vi avevano aderito, e per avere ritenuto non peggiorativa la nuova disciplina; 4) violazione dell'art. 45 TFUE e dell'art. 7 del reg. UE 492/2011 per asserita discriminazione del trattamento retributivo e mancata conformità al diritto UE. La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il controricorso dell'università per tardività, ha ritenuto inammissibile il primo motivo, infondato il secondo e il terzo, e generico/inconferente il quarto. In particolare ha affermato che la precedente ordinanza rescindente non aveva imposto di ritenere ultrattivo il giudicato per tutte le mensilità successive, ma aveva demandato al giudice di rinvio di verificare se sopravvenienze di fatto e di diritto avessero inciso sul rapporto; la Corte d'appello, quindi, non aveva violato il principio di diritto, avendo correttamente valorizzato l'intervenuto CCI 2014 con efficacia retroattiva al 1.1.2011 e le modifiche normative sopravvenute come elementi idonei a superare l'ultrattività del giudicato nei rapporti di durata. Ha inoltre ritenuto che la contrattazione collettiva integrativa potesse operare retroattivamente e con efficacia erga omnes nel sistema di disciplina del rapporto dei CEL; che la valutazione circa il carattere peggiorativo del nuovo contratto era un accertamento di fatto non sindacabile; e che le deduzioni in tema di discriminazione UE non erano specificamente correlate alla motivazione della sentenza impugnata e risultavano comunque non pertinenti rispetto alla disciplina applicata. Il ricorso è stato integralmente rigettato.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso per cassazione. Ha dichiarato inammissibile il controricorso dell'università perché depositato oltre il termine di legge, con conseguente assorbimento dell'eccezione di difetto di jus postulandi. Nel merito, ha respinto il primo motivo per difetto di specifica censura e mancato assolvimento dell'onere di localizzazione degli atti; il secondo motivo perché la Corte d'appello si era conformata al principio di diritto della precedente cassazione, limitandosi a svolgere gli accertamenti demandati nel rinvio e correttamente escludendo l'efficacia ultrattiva del giudicato alla luce delle sopravvenienze normative e contrattuali; il terzo motivo perché la contrattazione integrativa poteva avere efficacia retroattiva e il nuovo contratto collettivo trovava applicazione erga omnes, mentre la doglianza sul carattere peggiorativo era inammissibile in quanto diretta a contestare un apprezzamento di fatto; il quarto motivo perché generico e non confrontato con la ratio decidendi, oltre che non pertinente sul piano della dedotta discriminazione. Nessuna statuizione sulle spese per la tardività del controricorso.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    viene richiamato per incardinare i motivi di ricorso per violazione di legge e nullità della sentenza, ma i motivi sono ritenuti inammissibili o infondati per difetto di specificità o perché non colgono la ratio della decisione impugnata.

  • art. 366 c.p.c.

    è applicato per affermare l'onere del ricorrente di indicare specificamente gli atti processuali richiamati, pena l'inammissibilità del motivo.

  • art. 384 c.p.c.

    il giudice di rinvio deve uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione, ma può e deve compiere gli ulteriori accertamenti non preclusi dalla pronuncia rescindente.

  • art. 2909 c.c.

    il giudicato è richiamato come vincolo tra le parti, ma la Corte ribadisce che nei rapporti di durata esso non opera oltre il sopravvenire di modificazioni di fatto o di diritto idonee a mutare il regolamento del rapporto.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato insieme agli artt. 436 c.p.c. e 24 Cost. nel primo motivo, ma la censura è dichiarata inammissibile perché non confronta la concreta motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 436 c.p.c.

    invocato dai ricorrenti sul tema della duplice costituzione della controparte nel giudizio di appello, senza esito favorevole.

  • art. 24 Cost.

    richiamato come parametro del dedotto abuso processuale, ma il motivo è inammissibile.

  • art. 51, comma 6, c.c.n.l. 21.05.1996

    invocato per sostenere il limite alla retroattività del nuovo assetto contrattuale, ma la censura è respinta.

  • art. 2103 c.c.

    richiamato come divieto di reformatio in peius e come parametro per contestare l'applicazione retroattiva del nuovo contratto, ma la Corte ritiene la doglianza infondata o comunque inammissibile nella parte di merito.

  • art. 36 Cost.

    richiamato a sostegno della pretesa retributiva, ma la Corte esclude la violazione nel caso concreto alla luce del nuovo assetto contrattuale e delle sopravvenienze.

  • art. 45 TFUE

    invocato in chiave antidiscriminatoria, ma la censura è ritenuta generica e non pertinente rispetto alla motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 7 regolamento UE 492/2011

    richiamato insieme all'art. 45 TFUE per sostenere la parità di trattamento dei lavoratori, ma senza specifica incidenza sulla decisione impugnata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    richiamato nel dispositivo per le conseguenze economiche del rigetto del ricorso, nei limiti di legge.

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio la Cassazione vincola il giudice solo al principio di diritto enunciato; resta ferma la possibilità di svolgere tutti gli accertamenti di fatto e di diritto non incompatibili con la pronuncia rescindente.
  • Nei rapporti di durata il giudicato esplica efficacia anche per il futuro soltanto finché permane invariato il fatto costitutivo del diritto e il regolamento del rapporto; sopravvenienze normative o contrattuali possono interrompere l'ultrattività del giudicato.
  • La contrattazione collettiva integrativa può avere efficacia retroattiva se ciò risulta dal contenuto dell'accordo e dall'assetto normativo di riferimento; la sua applicazione non richiede, di regola, l'adesione individuale del singolo lavoratore quando il sistema attribuisce efficacia erga omnes all'assetto collettivo.
  • La censura di legittimità che contesti l'apprezzamento della Corte di merito sul carattere peggiorativo o migliorativo di un nuovo assetto contrattuale è inammissibile se mira, in realtà, a una rivalutazione del fatto e del confronto tra discipline.
  • Le doglianze fondate su norme e principi eurounitari devono confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata e indicare in concreto quale profilo di discriminazione o incompatibilità sia stato trascurato; la mera evocazione di parametri UE è insufficiente.
  • In tema di ricorso per cassazione, la deduzione di violazioni processuali richiede la precisa localizzazione degli atti e la puntuale individuazione della parte di decisione censurata; in difetto il motivo è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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