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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17550/2025 del 30/06/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

Il lavoratore aveva dedotto di avere prestato attività in favore della medesima associazione, senza soluzione di continuità, prima con due contratti di lavoro a progetto e poi con tre contratti di lavoro subordinato a tempo determinato. In primo grado aveva chiesto: 1) l’accertamento che i contratti a progetto dovessero essere riqualificati come rapporto subordinato, per mancanza di uno specifico progetto ai sensi dell’art. 61 d.lgs. 276/2003 e/o per concreto svolgimento della prestazione con modalità subordinate; 2) il riconoscimento della qualifica e delle differenze retributive; 3) quanto ai successivi contratti a termine, la declaratoria di nullità del termine e comunque la conversione del rapporto per superamento del limite complessivo di 36 mesi. La Corte d’appello aveva confermato il primo grado, ritenendo che i contratti a progetto potessero essere sì considerati rapporti subordinati, ma che non dovessero sommarsi ai fini del computo dei 36 mesi dei successivi contratti a termine. In cassazione il ricorrente ha articolato due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell’art. 61 d.lgs. 276/2003, sostenendo che, una volta escluso lo specifico progetto, la Corte avrebbe dovuto dichiarare il rapporto subordinato a tempo indeterminato sin dall’origine; con il secondo ha denunciato violazione dell’art. 19 d.lgs. 81/2015, sostenendo che i contratti a progetto, in quanto già accertati come rapporti subordinati, dovevano essere computati insieme ai successivi contratti a termine per verificare il superamento del limite di 36 mesi, con conseguente conversione in rapporto a tempo indeterminato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché non colpiva la ratio decidendi della sentenza impugnata e si risolveva in una critica all’interpretazione della domanda effettuata dai giudici di merito. Ha invece accolto, per quanto di ragione, il secondo motivo: ha affermato che, una volta accertato in giudicato che l’attività svolta sotto i contratti a progetto aveva natura sostanzialmente subordinata e che il rapporto era proseguito con caratteristiche immutate, quei periodi devono essere considerati ai fini del computo del limite massimo di 36 mesi previsto dalla disciplina sui contratti a termine ratione temporis applicabile. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello in diversa composizione, che dovrà riesaminare la questione del superamento del limite massimo tenendo conto anche dei contratti a progetto riqualificati.

Norme richiamate

  • art. 61 d.lgs. 276/2003

    la mancanza di uno specifico progetto e/o lo svolgimento della prestazione con modalità subordinate impone la riqualificazione del rapporto, ma la questione deve essere esaminata secondo il petitum effettivo della domanda giudiziale.

  • art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.

    il motivo di ricorso per cassazione ex n. 3 è inammissibile quando non denuncia l’erronea interpretazione della norma, ma contesta solo l’applicazione concreta fatta dal giudice di merito.

  • art. 366, co. 1, n. 4 c.p.c.

    sono inammissibili le censure non pertinenti rispetto al decisum, perché prive di specifica attinenza alle ragioni poste a fondamento della sentenza impugnata.

  • art. 5 d.lgs. 368/2001

    nel testo applicabile ratione temporis, la successione di contratti a termine per mansioni equivalenti tra le stesse parti che superi complessivamente 36 mesi comporta la conversione del rapporto a tempo indeterminato; rileva la sostanza dell’utilizzo lavorativo, non il nomen iuris o lo schema formale impiegato.

  • art. 19 d.lgs. 81/2015

    il limite di 36 mesi opera per la successione di contratti a tempo determinato conclusi per mansioni di pari livello e categoria legale, e il suo superamento determina la trasformazione del rapporto in contratto a tempo indeterminato dalla data del superamento.

  • art. 21, co. 2 d.lgs. 81/2015

    richiamato solo per l’eccezione delle attività stagionali nel computo del limite di durata, senza che nel caso concreto risultasse applicabile.

  • direttiva 1999/70/CE

    il limite massimo di durata dei rapporti a termine va interpretato in chiave teleologica, in coerenza con la clausola 5 dell’accordo quadro allegato, al fine di prevenire l’abuso della successione di contratti.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione è inammissibile la censura che, formalmente rubricata come violazione di legge, in realtà contesta soltanto l’apprezzamento del fatto o l’interpretazione della domanda compiuta dal giudice di merito, senza misurarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • Ai fini del limite massimo di durata dei rapporti a termine, rileva la sostanza dell’impiego lavorativo e la continuità delle mansioni svolte, non il solo nomen iuris dei rapporti formalmente stipulati; non è consentito frammentare artificialmente un’unica occasione lavorativa per eludere il limite di legge.
  • Se il giudice accerta con statuizione passata in giudicato che rapporti formalmente diversi avevano in concreto natura subordinata e caratteristiche sostanzialmente immutate, quei periodi devono essere computati nel calcolo del termine massimo previsto dalla disciplina dei contratti a tempo determinato.
  • Il superamento del limite complessivo di 36 mesi nella successione di contratti di lavoro a termine comporta la trasformazione del rapporto in tempo indeterminato dalla data del superamento, secondo la disciplina applicabile ratione temporis.
  • L’interpretazione della disciplina sui contratti a termine deve essere teleologica e conforme alla finalità antielusiva dell’ordinamento interno e del diritto dell’Unione, volta a impedire l’uso abusivo della precarietà per esigenze lavorative non temporanee.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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