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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17549/2025 del 30/06/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce da due ordinanze-ingiunzione emesse nel 2015 per la c.d. maxi sanzione per lavoro irregolare, irrogate a seguito di accertamenti ispettivi su numerosi rapporti di lavoro ritenuti non regolarmente registrati. In primo grado l’opposizione era stata accolta solo in parte, con rideterminazione delle sanzioni limitatamente ad alcune posizioni lavorative. In appello le parti avevano riproposto, tra l’altro, la questione della competenza a emettere l’ordinanza sanzionatoria per alcune violazioni commesse prima del 12 agosto 2006: secondo i ricorrenti, alla data dell’adozione del provvedimento nel 2015 la competenza spettava ancora all’Agenzia delle entrate, perché la disciplina intertemporale dell’art. 36-bis, comma 7-bis, del d.l. n. 223/2006, come modificato nel 2010, fa riferimento alle violazioni commesse prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina. I ricorrenti sostenevano inoltre che l’ordinanza emessa da organo incompetente fosse nulla e non idonea a interrompere la prescrizione del credito. Con il secondo motivo deducevano la violazione dell’art. 8 l. n. 689/1981, lamentando il mancato riconoscimento del cumulo giuridico delle sanzioni. La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: alla data dell’ordinanza del 2015, per le violazioni commesse prima del 12 agosto 2006 la competenza sanzionatoria restava dell’Agenzia delle entrate, non della Direzione provinciale del lavoro. Ha invece respinto il secondo motivo, ribadendo che il cumulo giuridico ex art. 8 l. n. 689/1981 opera solo nel concorso formale di violazioni, non nel concorso materiale plurimo, e non è estensibile analogicamente alla disciplina della continuazione penale. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello per la rideterminazione delle sanzioni e per l’esame della questione, rimasta aperta, sull’eventuale efficacia interruttiva della prescrizione dell’ordinanza emessa da organo incompetente.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ha rigettato il secondo, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte d’appello di Brescia in diversa composizione. Il giudice del rinvio dovrà ricalcolare le sanzioni limitatamente alle posizioni dei lavoratori interessati dalle violazioni anteriori al 12 agosto 2006 e decidere anche sulla questione, non ancora risolta, dell’efficacia interruttiva della prescrizione eventualmente riconoscibile a un’ordinanza-ingiunzione emessa da organo incompetente, oltre che sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 3 d.l. n. 12/2002 conv. in L. n. 73/2002

    ha introdotto la maxi sanzione per impiego di lavoratori irregolari; nella versione originaria attribuiva la competenza all’irrogazione all’Agenzia delle entrate.

  • art. 36-bis d.l. n. 223/2006 conv. in L. n. 248/2006

    nella versione originaria faceva dipendere la competenza dal momento della constatazione della violazione; dopo la modifica del 2010, per le violazioni commesse prima dell’entrata in vigore del decreto, la competenza restava dell’Agenzia delle entrate.

  • L. n. 183/2010

    ha modificato la disciplina della competenza sanzionatoria, sostituendo il criterio della constatazione con quello della commissione della violazione per il regime intertemporale.

  • art. 1 L. n. 689/1981

    richiamato nel primo motivo di ricorso come norma generale sulle sanzioni amministrative.

  • art. 8 L. n. 689/1981

    consente il cumulo giuridico solo nel concorso formale di violazioni e non nel concorso materiale di più azioni od omissioni; non è applicabile per analogia la continuazione penale agli illeciti amministrativi, salvo il diverso caso previsto per la materia previdenziale e assistenziale.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma processuale invocata per denunciare violazione di legge nei motivi di ricorso.

Massime di principio

  • In materia di maxi sanzione per lavoro irregolare, la competenza a irrogare la sanzione va individuata secondo la disciplina intertemporale vigente al momento dell’adozione del provvedimento e, per il regime transitorio, può continuare a spettare all’Agenzia delle entrate per le violazioni commesse prima della data di entrata in vigore della modifica normativa che attribuisce la competenza alla Direzione provinciale del lavoro.
  • Quando la norma transitoria richiama le violazioni "commesse" prima di una certa data, il criterio decisivo non è quello della mera constatazione dell’illecito, ma quello della data di realizzazione della condotta illecita secondo la disciplina applicabile al momento dell’emanazione dell’ordinanza-ingiunzione.
  • Un’ordinanza-ingiunzione emessa da organo incompetente può porre una questione distinta rispetto alla competenza, ossia la sua eventuale idoneità a interrompere la prescrizione del credito sanzionatorio; tale profilo richiede autonoma valutazione nel giudizio di rinvio.
  • L’art. 8 L. n. 689/1981 sul cumulo giuridico delle sanzioni è applicabile solo quando le violazioni plurime derivino da un’unica azione od omissione; non opera invece nel concorso materiale di più condotte distinte.
  • La disciplina del cumulo giuridico amministrativo non può essere estesa in via analogica alla continuazione prevista in materia penale, salvo specifiche previsioni legislative di settore.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniInadempimento
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizione

Testo integrale

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