Cassazione Civile, Ordinanza n. 17551/2025 del 30/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione non ha esaminato i motivi di ricorso perché ha preso atto della conciliazione intervenuta tra le parti in data 15 dicembre 2021 e della successiva rinuncia al ricorso depositata dalla società il 5 maggio 2025. Ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere, precisando che ciò vale anche quanto alle spese di lite.
Esito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto qualificato in appello come collaborazione non occasionale priva di specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso, con conseguente applicazione della disciplina di conversione prevista dal d.lgs. n. 276/2003 e condanna della società al pagamento di differenze retributive e TFR. La società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) omesso esame del fatto che la società sarebbe stata costituita solo nel 2007, mentre la Corte d'appello aveva accertato un rapporto dal 24 ottobre 2003; (2) omesso esame della dedotta occasionalità della collaborazione e della mancata presenza regolare della lavoratrice in azienda; (3) violazione dell'art. 61, comma 1, d.lgs. n. 276/2003 per avere ritenuto mancante il progetto/programma/fase senza considerare che la specificità poteva sussistere anche rispetto a prestazioni inserite nell'attività aziendale; (4) violazione dell'art. 69 d.lgs. n. 276/2003 per avere attribuito alla norma un effetto di conversione automatico, che la ricorrente riteneva invece subordinato a una presunzione semplice e a un accertamento concreto del rapporto. Prima della decisione la lite è stata conciliata in sede sindacale; la ricorrente ha poi formalizzato rinuncia al ricorso.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
È richiamato come parametro formale dei primi due motivi, dedotti come omesso esame di fatti decisivi; la Corte non li scrutina per intervenuta cessazione della materia del contendere.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È richiamato come parametro formale dei motivi di violazione di legge; anche questi non vengono esaminati per effetto della conciliazione e della rinuncia.
art. 61, comma 1, d.lgs. n. 276/2003
È la disposizione invocata per censurare il requisito dello specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso nei rapporti di collaborazione.
art. 69 d.lgs. n. 276/2003
È la norma invocata sulla conversione del rapporto in lavoro subordinato; la società contesta che operi come presunzione assoluta, ma la Corte non decide sul punto.
Massime di principio
- Quando le parti raggiungono una conciliazione della lite in corso di cassazione e la parte ricorrente rinuncia al ricorso, la Corte dichiara cessata la materia del contendere senza entrare nel merito dei motivi.
- La cessazione della materia del contendere può riguardare anche le spese di lite, che restano assorbite dalla definizione conciliativa della controversia.
- In presenza di rinuncia al ricorso successiva alla conciliazione, l'esame dei motivi di legittimità diventa superfluo e non viene svolto.
- La decisione non fornisce una regola sul merito della disciplina del lavoro a progetto, perché la Corte si arresta a un rilievo processuale estintivo della controversia.
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