Cassazione Civile, Ordinanza n. 24115/2024 del 09/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione con cui l’Ufficio ha recuperato a tassazione l’imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale applicate a una sentenza ex art. 2932 c.c. avente ad oggetto il trasferimento di un immobile, negando l’agevolazione per l’acquisto della prima casa. Il contribuente ha impugnato l’atto, deducendo di avere diritto al beneficio e sostenendo che: fosse stata presentata un’istanza/dichiarazione integrativa prima della registrazione della sentenza; la sentenza costitutiva non avesse prodotto effetti traslativi immediati perché subordinata alla cancellazione di trascrizioni e iscrizioni; l’Amministrazione dovesse provare i presupposti del diniego; la Commissione regionale avesse errato nel ritenere inammissibili alcuni motivi di appello e nel valorizzare la mancata prova documentale dell’istanza. In cassazione ha articolato due motivi: il primo per nullità della sentenza d’appello per asserito mutamento della composizione del collegio tra udienza istruttoria e udienza di decisione; il secondo per violazione di norme processuali e tributarie e della disciplina dell’agevolazione prima casa, contestando la ripartizione dell’onere probatorio, la valutazione della dichiarazione sostitutiva, la ritenuta irrilevanza della richiesta presentata prima della registrazione e la qualificazione della sentenza ex art. 2932 c.c.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che il principio di immutabilità del giudice collegiale nel processo tributario opera dalla discussione in poi e che la censura non dimostrava una nullità rilevante secondo i criteri richiamati. Ha respinto anche il secondo motivo, rilevando in sintesi che la sentenza impugnata aveva deciso la causa sulla base di una specifica ipotesi di agevolazione (sede di lavoro nello stesso comune dell’immobile), che tale presupposto non era stato efficacemente attaccato nei gradi di merito, e che la deduzione in cassazione di una diversa ipotesi agevolativa (residenza nel comune entro diciotto mesi) integrava una nuova domanda, inammissibile e comunque coperta da giudicato interno sulla statuizione di primo grado non impugnata. La Corte ha inoltre evidenziato che la mancata produzione della dichiarazione non consentiva di verificare il contenuto dell’istanza agevolativa e che il ricorso cercava di sovrapporre una diversa causa petendi a quella originaria. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente alle spese e ha dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La sentenza costitutiva di esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un contratto è stata considerata dal giudice di merito come produttiva di effetti traslativi ai fini fiscali; la Corte di cassazione ha rilevato che tale qualificazione non era stata specificamente censurata.
art. 35 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato dal ricorrente a sostegno della nullità della decisione per mutamento del collegio.
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato dal ricorrente a sostegno della nullità della decisione per mutamento del collegio.
Invocato per denunciare la nullità della sentenza per mutamento della composizione del collegio.
Invocato insieme alle norme sulla composizione del collegio giudicante.
La Corte ribadisce che alla deliberazione possono partecipare solo i giudici che hanno assistito alla discussione; nel processo tributario il principio opera dalla discussione in poi.
Richiamato nel senso che, in appello, il collegio che decide deve essere composto dagli stessi giudici dinanzi ai quali è stata compiuta l’ultima attività processuale.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
Il ricorrente lo ha evocato per dedurre violazione di legge; la Corte ha ritenuto parte delle censure inappropriata perché diretta a contestare accertamenti di fatto o a proporre una domanda nuova.
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
Il ricorrente lo ha evocato per nullità della sentenza; la Corte ha ritenuto infondato o inammissibile il motivo per le ragioni esposte.
Richiamato dal ricorrente nel secondo motivo.
Richiamato dal ricorrente per contestare la valutazione delle prove e dell’ordine di esibizione; la Corte ha ritenuto corretto l’assunto del giudice di merito sull’onere di produrre l’istanza e il suo contenuto.
Richiamato dal ricorrente nel secondo motivo, ma non risulta incidere sulla ratio decidendi espressa dalla Corte.
La Corte richiama il principio di riparto dell’onere probatorio: spettava al contribuente provare l’esistenza e il contenuto dell’istanza idonea a fondare il beneficio richiesto.
art. 1, Nota II-bis, comma 1, lett. a), d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
È la norma agevolativa invocata; la Corte distingue tra il presupposto della sede di lavoro nello stesso comune e quello, alternativo, del trasferimento della residenza nel termine previsto.
art. 76, comma 2, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
Richiamato dal ricorrente nel secondo motivo in relazione alla disciplina dell’agevolazione prima casa e al momento di presentazione della dichiarazione integrativa.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico del ricorrente.
Massime di principio
- Nel processo tributario il principio di immutabilità del giudice collegiale rileva dalla fase della discussione in poi: la nullità della sentenza per mutamento del collegio richiede che la decisione sia resa da giudici diversi da quelli davanti ai quali si è svolta l’ultima attività processuale.
- Chi invoca un’agevolazione fiscale deve provare il fatto costitutivo specificamente richiesto dalla norma e il contenuto dell’istanza o dichiarazione da cui il beneficio discende; la mancata produzione del documento impedisce la verifica del presupposto agevolativo.
- La deduzione in appello o in cassazione di un diverso presupposto agevolativo rispetto a quello originariamente posto a fondamento della domanda integra una nuova causa petendi, quindi una domanda nuova, non ammissibile se proposta per la prima volta in sede di gravame.
- La statuizione di primo grado non specificamente impugnata si consolida in giudicato interno e può essere rilevata anche d’ufficio in sede di legittimità.
- Il giudice di legittimità non può essere investito di censure che si risolvano nella contestazione di accertamenti di fatto non impugnati con i mezzi propri o nella introduzione di un titolo diverso rispetto a quello originariamente dedotto.
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