Cassazione Civile, Ordinanza n. 16643/2024 del 14/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'amministrazione finanziaria aveva emesso avvisi di accertamento nei confronti di una società di persone e dei soci, recuperando a tassazione redditi d'impresa per l'annualità 2008, imputando ai soci il maggior reddito di partecipazione ex art. 5 TUIR e contestando anche l'infedele dichiarazione per mancato superamento del test di operatività previsto dall'art. 30 L. n. 724/1994. Con gli stessi atti erano irrogate sanzioni per l'indebito utilizzo in compensazione di crediti IVA relativi agli anni 2007 e 2008. La CTR aveva confermato l'annullamento degli atti da parte del giudice di primo grado. In cassazione l'Agenzia proponeva due motivi, ma nelle more chiedeva la declaratoria di cessazione della materia del contendere per intervenuta definizione agevolata della lite ai sensi dell'art. 6 d.l. n. 119/2018. I contribuenti, dal canto loro, sostenevano che le sanzioni oggetto del giudizio fossero "collegate al tributo" e quindi definibili senza pagamento ulteriore, poiché i rapporti d'imposta IVA erano stati definiti.
La decisione
La Corte ha preso atto della definizione agevolata della controversia ex art. 6 d.l. n. 119/2018, ritenendo che le sanzioni in contestazione fossero sanzioni collegate ai tributi IVA cui si riferivano e che, essendo stati definiti anche i rapporti tributari, non fosse dovuto alcun importo per la definizione delle sole sanzioni. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio e ha disposto la compensazione delle spese di lite. La pronuncia è di estinzione del processo, non di rigetto o inammissibilità del ricorso, con esclusione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato per l'imputazione ai soci del reddito di partecipazione della società di persone
art. 30 L. 23 dicembre 1994, n. 724
richiamato quale base del test di operatività non superato
art. 6 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
la definizione delle sole sanzioni è possibile senza versamento ulteriore quando il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse
art. 17 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
le sanzioni collegate al tributo sono quelle irrogate contestualmente all'avviso di accertamento o di rettifica e riferite a violazioni sostanziali che incidono sulla determinazione o sul pagamento dell'imposta
art. 17 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
richiamato come ipotesi di irrogazione ancora più semplificata, mediante iscrizione a ruolo, e come norma che conferma il rapporto di continenza con il comma 1
art. 12, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
utilizzato per precisare che il valore della lite, nelle controversie su sole sanzioni, è dato dall'ammontare delle sanzioni stesse
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
escluso l'obbligo di ulteriore contributo unificato perché la decisione è di estinzione del giudizio e non di rigetto o inammissibilità
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
richiamato quale norma introduttiva dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Massime di principio
- Le sanzioni sono "collegate al tributo" quando la violazione incide in modo sostanziale sulla determinazione o sul pagamento dell'imposta e non quando produce soltanto un ostacolo ai controlli dell'Ufficio.
- In caso di controversia avente ad oggetto esclusivamente sanzioni collegate a un tributo, la definizione agevolata può perfezionarsi senza versamento di ulteriori importi se il rapporto tributario sottostante è stato definito anche con modalità diverse dalla stessa procedura agevolata.
- La nozione di sanzioni collegate al tributo comprende anche le sanzioni per omesso versamento dell'imposta, perché strutturalmente dipendono dal tributo non corrisposto.
- Nel processo tributario, quando la lite verte solo su sanzioni, il valore della controversia coincide con l'ammontare delle sanzioni irrogate.
- La declaratoria di estinzione del giudizio per definizione agevolata non equivale a rigetto o inammissibilità del ricorso e, pertanto, non comporta l'ulteriore contributo unificato previsto per il soccombente in impugnazione.
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