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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16643/2024 del 14/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'amministrazione finanziaria aveva emesso avvisi di accertamento nei confronti di una società di persone e dei soci, recuperando a tassazione redditi d'impresa per l'annualità 2008, imputando ai soci il maggior reddito di partecipazione ex art. 5 TUIR e contestando anche l'infedele dichiarazione per mancato superamento del test di operatività previsto dall'art. 30 L. n. 724/1994. Con gli stessi atti erano irrogate sanzioni per l'indebito utilizzo in compensazione di crediti IVA relativi agli anni 2007 e 2008. La CTR aveva confermato l'annullamento degli atti da parte del giudice di primo grado. In cassazione l'Agenzia proponeva due motivi, ma nelle more chiedeva la declaratoria di cessazione della materia del contendere per intervenuta definizione agevolata della lite ai sensi dell'art. 6 d.l. n. 119/2018. I contribuenti, dal canto loro, sostenevano che le sanzioni oggetto del giudizio fossero "collegate al tributo" e quindi definibili senza pagamento ulteriore, poiché i rapporti d'imposta IVA erano stati definiti.

La decisione

La Corte ha preso atto della definizione agevolata della controversia ex art. 6 d.l. n. 119/2018, ritenendo che le sanzioni in contestazione fossero sanzioni collegate ai tributi IVA cui si riferivano e che, essendo stati definiti anche i rapporti tributari, non fosse dovuto alcun importo per la definizione delle sole sanzioni. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio e ha disposto la compensazione delle spese di lite. La pronuncia è di estinzione del processo, non di rigetto o inammissibilità del ricorso, con esclusione dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Le sanzioni sono "collegate al tributo" quando la violazione incide in modo sostanziale sulla determinazione o sul pagamento dell'imposta e non quando produce soltanto un ostacolo ai controlli dell'Ufficio.
  • In caso di controversia avente ad oggetto esclusivamente sanzioni collegate a un tributo, la definizione agevolata può perfezionarsi senza versamento di ulteriori importi se il rapporto tributario sottostante è stato definito anche con modalità diverse dalla stessa procedura agevolata.
  • La nozione di sanzioni collegate al tributo comprende anche le sanzioni per omesso versamento dell'imposta, perché strutturalmente dipendono dal tributo non corrisposto.
  • Nel processo tributario, quando la lite verte solo su sanzioni, il valore della controversia coincide con l'ammontare delle sanzioni irrogate.
  • La declaratoria di estinzione del giudizio per definizione agevolata non equivale a rigetto o inammissibilità del ricorso e, pertanto, non comporta l'ulteriore contributo unificato previsto per il soccombente in impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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