Cassazione Civile, Ordinanza n. 22652/2023 del 26/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
Tre dipendenti della Scuola per l’Europa di Parma avevano chiesto, davanti al Tribunale, il pagamento della retribuzione commisurata a quella prevista per le Scuole Europee di tipo I ai sensi della legge istitutiva n. 115 del 2009, lamentando che la Scuola avesse invece applicato i parametri della tabella A del d.m. n. 138 del 2010. Una dipendente era stata assunta con contratto biennale rinnovabile e poi prorogato; la seconda con più contratti annuali come assistente amministrativa; la terza con contratto biennale come segretario capo, cessato per dimissioni. Il Tribunale aveva accolto la domanda e la Corte d’appello aveva confermato. Con il ricorso per cassazione la Scuola deduceva: (1) violazione della legge n. 115 del 2009, del d.m. n. 138 del 2010, del d.lgs. n. 165 del 2001, dell’accordo quadro 11 giugno 2007 e del CCNL comparto scuola, sostenendo che la Scuola dovesse ritenersi regolata dal CCNL e che la legge speciale non fosse immediatamente applicabile, anche perché il personale non avrebbe superato la procedura concorsuale prevista dal regolamento e non si trattava di docenti; (2) violazione degli artt. 3, 36 e 97 Cost., per avere la Corte territoriale riconosciuto il trattamento richiesto invece di quello del CCNL; (3) violazione degli artt. 115, 414 e 416 c.p.c. per avere ritenuto illegittima la riduzione del 25% della retribuzione deliberata dalla Scuola per il personale assunto dopo il 1° settembre 2013, con discussione anche sul riparto dell’onere della prova e sulla non contestazione. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i primi quattro motivi e, sul quinto, ha affermato che la legge istitutiva prevede per tutto il personale docente e non docente una retribuzione equiparata a quella delle Scuole Europee di tipo I, che la disciplina è speciale e prevale sul CCNL comparto scuola, e che l’eventuale riduzione del 25% doveva essere provata dalla Scuola come effettivamente corrispondente all’equiparazione richiesta dalla legge. Ha quindi rigettato il ricorso, condannando la ricorrente alle spese.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso della Scuola per l’Europa di Parma. Ha confermato che la Scuola è istituzione scolastica statale, ma ha precisato che tale qualifica non comporta l’applicazione del CCNL del comparto scuola, poiché il rapporto di impiego del personale è regolato da una disciplina speciale prevista dalla legge n. 115 del 2009: per il personale in servizio presso la Scuola spetta una retribuzione equiparata a quella delle Scuole Europee di tipo I, sia per il personale docente sia per quello non docente, senza necessità del superamento della procedura concorsuale richiamata dalla normativa regolamentare. Quanto alla riduzione del 25% del trattamento economico, la Corte ha ritenuto corretta la decisione di merito che aveva posto a carico della Scuola l’onere di provare che la decurtazione fosse coerente con l’equiparazione alle Scuole Europee; prova non fornita. Le spese sono state poste a carico della ricorrente; escluso anche il raddoppio del contributo unificato per la qualità di amministrazione dello Stato.
Norme richiamate
la legge istitutiva della Scuola per l’Europa di Parma è di immediata applicazione e prevede un regime speciale; al personale è dovuta una retribuzione equiparata a quella delle Scuole Europee di tipo I, per la sola durata dell’incarico, per personale docente e non docente, senza conservazione del trattamento al rientro nel ruolo di appartenenza
artt. 17, 20, 21, 23 e 24 del decreto interministeriale n. 138 del 2010
richiamati dalla ricorrente per sostenere la necessità di una procedura concorsuale e la rilevanza del regolamento, ma non ritenuti ostativi all’applicazione diretta della legge speciale
artt. 3, 40 e 45 d.lgs. n. 165 del 2001
invocati per sostenere la negoziabilità del trattamento retributivo, ma ritenuti recessivi rispetto alla disciplina speciale della legge n. 115 del 2009
Accordo quadro 11 giugno 2007
richiamato dalla ricorrente, ma non idoneo a sovvertire la disciplina speciale della legge istitutiva
art. 1 CCNL comparto scuola del 27 novembre 2007
ritenuto non applicabile al personale della Scuola per l’Europa di Parma, perché la retribuzione è regolata dalla legge speciale e non dal CCNL
art. 3 Cost.
la censura di violazione costituzionale è stata respinta perché la disciplina speciale giustifica il trattamento differenziato
art. 36 Cost.
non impone l’applicazione del CCNL del comparto scuola, essendo il trattamento economico ancorato alla legge speciale e all’equiparazione alle Scuole Europee
art. 97 Cost.
richiamato dalla ricorrente, ma non ritenuto decisivo per escludere il regime speciale
invocati per contestare il rilievo della non contestazione e l’onere probatorio; la Corte ha affermato che il fatto decisivo era l’effettiva equiparazione retributiva, da provare dalla Scuola
le spese seguono la soccombenza
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
il raddoppio del contributo unificato non si applica alle Amministrazioni dello Stato che fruiscono della prenotazione a debito
richiamato nel quadro del riparto dell’onere della prova in tema di inadempimento e di eccezione di inadempimento
Massime di principio
- Quando una legge istitutiva prevede per un determinato personale un trattamento economico speciale, tale disciplina prevale sul CCNL di comparto anche se l’ente sia qualificabile come istituzione scolastica statale.
- La qualifica di ente o istituzione statale non implica, di per sé, l’assimilazione integrale del regime giuridico ed economico del personale a quello del personale di ruolo della scuola statale, se una legge speciale detta regole diverse su reclutamento, collocamento, retribuzione e valutazione.
- Se la fonte primaria stabilisce l’equiparazione del trattamento economico a un parametro esterno, l’organo interno competente può determinare concretamente la retribuzione solo entro quel vincolo; ogni riduzione deve essere giustificata come effettiva attuazione del parametro legale di equiparazione.
- In tema di adempimento e inesatto adempimento, il creditore deve allegare la fonte del diritto e l’inadempimento o l’inesattezza della prestazione, mentre spetta al debitore provare il fatto estintivo o l’esatto adempimento; analogamente, chi invoca la legittimità di una decurtazione retributiva deve provarne il presupposto giustificativo.
- Il principio di non contestazione opera sui fatti storici specificamente allegati e non sulle inferenze o sulle ricostruzioni logiche che una parte trae da tali fatti.
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