Cassazione Civile, Ordinanza n. 18328/2023 del 27/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fisco)
La controversia
Il contribuente aveva presentato istanza di rimborso dell'imposta sostitutiva ex art. 5 L. n. 448/2001 versata in occasione della donazione, nel 2006, di quote di partecipazione in una s.r.l. da parte del padre in favore suo e della sorella. Dopo che la donazione era stata successivamente risolta per mutuo dissenso nel 2015, l'istanza di rimborso era rimasta senza risposta, con conseguente silenzio-rifiuto impugnato dinanzi al giudice tributario. In primo grado il ricorso era stato accolto; in appello l'Amministrazione finanziaria aveva ottenuto riforma della decisione, sostenendo che non vi fosse indebito oggettivo perché il pagamento originario era stato eseguito in presenza di un valido titolo e che la successiva risoluzione non poteva incidere su posizioni ormai acquisite dall'Erario. Con il ricorso per cassazione il contribuente deduceva, con due motivi, la violazione degli artt. 1364, 1366 e 1369 c.c. per l'interpretazione della clausola dell'atto risolutorio, e la violazione degli artt. 1321, 1372, 1458 e 2033 c.c. per avere escluso l'applicabilità della ripetizione di indebito al caso di specie.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha affermato che il mutuo dissenso, in difetto di pattuizione specifica, non opera retroattivamente e non determina automaticamente il ripristino della situazione precedente; tuttavia, nel caso concreto, la clausola dell'atto risolutorio non consentiva di ritenere, come unica interpretazione possibile, che la ratifica del donante fosse limitata ai soli atti gestori compiuti nell'interesse della società, poiché il tenore letterale includeva anche altri atti compiuti dai donatari durante l'efficacia della donazione. La lettura della CTR è stata ritenuta plausibile e non censurabile in cassazione, trattandosi di accertamento di merito sull'interpretazione del negozio. Inoltre, la Corte ha valorizzato il fatto che l'imposta sostitutiva era stata versata per consentire immediatamente la rivalutazione delle quote, con efficacia irretrattabile nei rapporti con l'Erario. Nessuna statuizione è stata adottata sulle spese per mancata difesa dell'intimata; è stato inoltre dato atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
norma posta a base dell'istanza di rimborso dell'imposta sostitutiva versata per la rivalutazione delle quote sociali
richiamato dal ricorrente come fondamento della ripetizione di indebito; la Corte distingue il caso di indebito oggettivo dai casi in cui il pagamento sia stato eseguito in presenza di un valido titolo e valorizza la peculiarità dell'imposta sostitutiva versata per rivalutare la partecipazione
richiamato in relazione alla natura negoziale dell'accordo risolutorio per mutuo dissenso
richiamate come canoni legali di interpretazione del contratto, la cui violazione è sindacabile in cassazione solo se specificamente dedotta
invocato dal ricorrente per sostenere una diversa interpretazione della clausola negoziale
invocato dal ricorrente per sostenere una diversa interpretazione della clausola negoziale
invocato dal ricorrente per sostenere una diversa interpretazione della clausola negoziale
art. 1372, secondo comma, c.c.
l'accordo risolutorio può produrre effetti solo tra le parti contraenti e non nei confronti dei terzi estranei
richiamato per chiarire che la retroattività è prevista dalla legge per la risoluzione per inadempimento, non automaticamente per il mutuo dissenso
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma processuale richiamata come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Il mutuo dissenso è un accordo risolutorio fondato sull'autonomia negoziale: in assenza di una pattuizione espressa, non produce automaticamente effetti retroattivi e non comporta di per sé il ripristino integrale della situazione anteriore.
- L'eventuale efficacia retroattiva di un accordo risolutorio opera, in linea di principio, solo tra le parti che lo stipulano e non può pregiudicare i terzi estranei all'accordo.
- L'interpretazione di una clausola contrattuale è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito; in cassazione è censurabile solo per violazione dei canoni ermeneutici o motivazione del tutto inidonea, non per proporre una lettura alternativa più favorevole alla parte ricorrente.
- Quando una clausola è suscettibile di più interpretazioni plausibili, la scelta del giudice di merito tra letture ugualmente possibili non è sindacabile in sede di legittimità.
- La ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. presuppone la mancanza di una causa adquirendi; essa non può essere automaticamente invocata quando il pagamento sia stato effettuato in esecuzione di un assetto negoziale validamente voluto e produttivo di effetti al momento del versamento.
- Nel caso di imposta sostitutiva versata per ottenere immediatamente la rivalutazione di una partecipazione societaria, la scelta di aderire al regime di rivalutazione è irretrattabile e l'Erario assume il corrispondente diritto a considerare il nuovo valore rivalutato come base per le successive operazioni imponibili.
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