Cassazione Civile, Ordinanza n. 39319/2021 del 10/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva emesso nei confronti della società un avviso di accertamento per IRES, IVA e IRAP relative all'anno 2007, fondato su incongruenze contabili, antieconomicità della gestione e metodo analitico-induttivo ex art. 39, comma 1, lett. d), D.P.R. n. 600/1973; ai fini della quantificazione dei maggiori ricavi erano stati richiamati anche parametri desunti dagli studi di settore. I giudici di merito avevano annullato l'atto ritenendo necessario il contraddittorio preventivo non attivato. In cassazione l'Agenzia ha dedotto: insufficiente motivazione/omesso esame del fatto decisivo per avere la CTR qualificato l'accertamento come fondato sugli studi di settore; nullità della sentenza per omessa esamina del provvedimento impugnato e per motivazione solo apparente; ancora omesso esame del fatto che l'accertamento era analitico-induttivo e non basato esclusivamente sugli studi di settore. La società intimata non si è costituita in cassazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto che l'avviso non fosse un accertamento fondato esclusivamente sugli studi di settore, ma un accertamento analitico-induttivo basato su incongruenze contabili e antieconomicità, con uso degli studi di settore solo per la quantificazione dei ricavi. Ha quindi escluso che, in tale ipotesi, vi fosse un obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo; inoltre, per i tributi IVA, la contribuente non aveva allegato in concreto quali difese avrebbe potuto svolgere se interpellata. Il ricorso dell'Agenzia è stato accolto, la sentenza della CTR è stata cassata e la causa è stata rinviata alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, in diversa composizione, per nuovo giudizio e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 39, comma 1, lett. d), D.P.R. n. 600/1973
consente l'accertamento analitico-induttivo quando le scritture contabili risultino inattendibili per incongruenze e antieconomicità della gestione.
l'obbligo di contraddittorio preventivo opera nell'accertamento basato esclusivamente sugli studi di settore, non quando l'accertamento sia sorretto anche da ulteriori elementi giustificativi.
art. 36, comma 2, n. 4, D.Lgs. n. 546/1992
richiamato come parametro della motivazione della sentenza tributaria, la cui violazione era dedotta dall'Agenzia per asserita motivazione insufficiente/apparente della CTR.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato quale norma sulla motivazione della sentenza, dedotta come violata per avere la CTR omesso di esaminare correttamente la natura dell'accertamento.
art. 11, comma 6, Cost.
invocato nel motivo di ricorso, ma nel testo non emerge una specifica elaborazione della Corte su tale disposizione.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
usato per il motivo di ricorso relativo alla nullità della sentenza per motivazione mancante o apparente.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
usato per i motivi di ricorso relativi all'insufficiente motivazione e all'omesso esame di fatti decisivi.
richiamato per disporre la rinnovazione della notificazione del ricorso, ritenuta nulla ma non inesistente.
Massime di principio
- Nel caso di accertamento tributario fondato esclusivamente sugli studi di settore, l'Ufficio deve instaurare il contraddittorio preventivo con il contribuente; tale obbligo non sussiste invece quando l'accertamento sia fondato anche su altri elementi autonomamente giustificativi, come irregolarità contabili o antieconomicità della gestione.
- L'utilizzo degli studi di settore come mero parametro di quantificazione del maggior reddito non trasforma l'accertamento analitico-induttivo in un accertamento fondato esclusivamente su studi di settore.
- Per i tributi armonizzati, la violazione del contraddittorio endoprocedimentale assume rilievo invalidante solo se il contribuente allega in concreto le difese che avrebbe potuto svolgere e non propone una contestazione meramente pretestuosa; in difetto di tale allegazione, l'atto non è invalidabile per il solo mancato contraddittorio.
- Quando la motivazione della sentenza di merito si fonda su un presupposto fattuale errato circa la natura dell'accertamento, la decisione può essere censurata per vizio di motivazione e/o per omesso esame del fatto decisivo.
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