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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16129/2025 del 16/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un avviso di accertamento emesso per IVA e IRAP nei confronti di una società, relativo all’anno d’imposta 2009, aveva contestato maggiori ricavi in base agli studi di settore, con recupero di imposte, sanzioni e interessi. I contribuenti avevano impugnato l’atto deducendo, tra l’altro, vizi di notifica dell’avviso e dell’invito al contraddittorio e l’illegittimità dell’accertamento standardizzato perché non preceduto da un valido contraddittorio. In primo grado il ricorso era stato accolto; in appello la decisione era stata riformata a favore dell’Amministrazione finanziaria. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto un unico motivo, lamentando violazione degli artt. 60 d.P.R. 600/1973 e 140 c.p.c., oltre alla mancata considerazione dei vizi di notifica e della nullità dell’accertamento fondato sugli studi di settore, sostenendo che il contraddittorio preventivo non era stato validamente instaurato e che la società era sempre reperibile all’indirizzo risultante dalla visura camerale.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze sui vizi di notifica e sulla mancata instaurazione del contraddittorio preventivo non fossero state ritualmente devolute al giudice di appello: la parte, totalmente vittoriosa in primo grado sul merito ma soccombente su questioni preliminari di rito, avrebbe dovuto proporre appello incidentale o comunque riproporre specificamente tali questioni; in cassazione, inoltre, non era stata indicata con precisione l’avvenuta deduzione nei gradi di merito. La Corte ha anche osservato che il vizio per omesso contraddittorio, ove necessario, non è rilevabile d’ufficio e che la censura era formulata in modo fattualmente generico quanto alla notifica dell’invito. Nulla sulle spese per mancata difesa dell’Agenzia; applicata la condanna ex art. 96, comma 4, c.p.c. e il contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 60 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    nessuna quote testuale specifica riportata

    richiamato come norma sulla notifica degli atti impositivi, invocata per contestare la validità della notificazione dell’avviso di accertamento e dell’invito al contraddittorio

  • art. 140 c.p.c.

    nessuna quote testuale specifica riportata

    richiamato quale disciplina del rito notificatorio degli irreperibili; la Corte osserva che la censura era formulata in modo generico circa l’applicazione dei relativi presupposti

  • art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.

    nessuna quote testuale specifica riportata

    indicato come vizio processuale dedotto in cassazione

  • art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992

    nessuna quote testuale specifica riportata

    richiamato per affermare che i motivi di appello delimitano l’effetto devolutivo nel processo tributario

  • art. 56 d.lgs. n. 546 del 1992

    nessuna quote testuale specifica riportata

    richiamato per l’onere di riproposizione delle questioni non accolte in primo grado

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    nessuna quote testuale specifica riportata

    richiamato per la trattazione camerale e il procedimento accelerato

  • art. 380-bis, quarto comma, c.p.c.

    nessuna quote testuale specifica riportata

    richiamato per la definizione conforme alla proposta del consigliere delegato e la conseguente condanna

  • art. 96, quarto comma, c.p.c.

    nessuna quote testuale specifica riportata

    applicato per la condanna dei ricorrenti al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende per la decisione conforme alla proposta opposta

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    nessuna quote testuale specifica riportata

    richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato

Massime di principio

  • Nel processo tributario l’effetto devolutivo dell’appello è pieno solo entro i limiti dei capi e punti della decisione specificamente censurati; le questioni pregiudiziali o preliminari non accolte in primo grado devono essere devolute con appello incidentale o con rituale riproposizione.
  • La parte vittoriosa sul merito in primo grado, ma soccombente su questioni di rito o preliminari, non può limitarsi a confidare nella devoluzione automatica della controversia in appello: deve impugnare specificamente la parte della decisione a sé sfavorevole.
  • In sede di legittimità, una questione non trattata nella sentenza impugnata è scrutinabile solo se il ricorrente indica specificamente di averla dedotta nei gradi di merito e precisa in quale atto ciò sia avvenuto; altrimenti la censura è inammissibile per novità.
  • Il vizio dell’atto impositivo derivante dall’omesso preventivo contraddittorio, quando necessario, non è rilevabile d’ufficio e richiede una devoluzione rituale della relativa questione.
  • Le censure di nullità della notificazione devono essere formulate in modo specifico e con adeguato supporto fattuale; allegazioni generiche o contraddittorie non consentono il vaglio di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioniNotificazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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