Cassazione Civile, Ordinanza n. 16129/2025 del 16/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un avviso di accertamento emesso per IVA e IRAP nei confronti di una società, relativo all’anno d’imposta 2009, aveva contestato maggiori ricavi in base agli studi di settore, con recupero di imposte, sanzioni e interessi. I contribuenti avevano impugnato l’atto deducendo, tra l’altro, vizi di notifica dell’avviso e dell’invito al contraddittorio e l’illegittimità dell’accertamento standardizzato perché non preceduto da un valido contraddittorio. In primo grado il ricorso era stato accolto; in appello la decisione era stata riformata a favore dell’Amministrazione finanziaria. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto un unico motivo, lamentando violazione degli artt. 60 d.P.R. 600/1973 e 140 c.p.c., oltre alla mancata considerazione dei vizi di notifica e della nullità dell’accertamento fondato sugli studi di settore, sostenendo che il contraddittorio preventivo non era stato validamente instaurato e che la società era sempre reperibile all’indirizzo risultante dalla visura camerale.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze sui vizi di notifica e sulla mancata instaurazione del contraddittorio preventivo non fossero state ritualmente devolute al giudice di appello: la parte, totalmente vittoriosa in primo grado sul merito ma soccombente su questioni preliminari di rito, avrebbe dovuto proporre appello incidentale o comunque riproporre specificamente tali questioni; in cassazione, inoltre, non era stata indicata con precisione l’avvenuta deduzione nei gradi di merito. La Corte ha anche osservato che il vizio per omesso contraddittorio, ove necessario, non è rilevabile d’ufficio e che la censura era formulata in modo fattualmente generico quanto alla notifica dell’invito. Nulla sulle spese per mancata difesa dell’Agenzia; applicata la condanna ex art. 96, comma 4, c.p.c. e il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 60 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
nessuna quote testuale specifica riportata
richiamato come norma sulla notifica degli atti impositivi, invocata per contestare la validità della notificazione dell’avviso di accertamento e dell’invito al contraddittorio
nessuna quote testuale specifica riportata
richiamato quale disciplina del rito notificatorio degli irreperibili; la Corte osserva che la censura era formulata in modo generico circa l’applicazione dei relativi presupposti
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
nessuna quote testuale specifica riportata
indicato come vizio processuale dedotto in cassazione
art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992
nessuna quote testuale specifica riportata
richiamato per affermare che i motivi di appello delimitano l’effetto devolutivo nel processo tributario
art. 56 d.lgs. n. 546 del 1992
nessuna quote testuale specifica riportata
richiamato per l’onere di riproposizione delle questioni non accolte in primo grado
nessuna quote testuale specifica riportata
richiamato per la trattazione camerale e il procedimento accelerato
art. 380-bis, quarto comma, c.p.c.
nessuna quote testuale specifica riportata
richiamato per la definizione conforme alla proposta del consigliere delegato e la conseguente condanna
nessuna quote testuale specifica riportata
applicato per la condanna dei ricorrenti al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende per la decisione conforme alla proposta opposta
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
nessuna quote testuale specifica riportata
richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato
Massime di principio
- Nel processo tributario l’effetto devolutivo dell’appello è pieno solo entro i limiti dei capi e punti della decisione specificamente censurati; le questioni pregiudiziali o preliminari non accolte in primo grado devono essere devolute con appello incidentale o con rituale riproposizione.
- La parte vittoriosa sul merito in primo grado, ma soccombente su questioni di rito o preliminari, non può limitarsi a confidare nella devoluzione automatica della controversia in appello: deve impugnare specificamente la parte della decisione a sé sfavorevole.
- In sede di legittimità, una questione non trattata nella sentenza impugnata è scrutinabile solo se il ricorrente indica specificamente di averla dedotta nei gradi di merito e precisa in quale atto ciò sia avvenuto; altrimenti la censura è inammissibile per novità.
- Il vizio dell’atto impositivo derivante dall’omesso preventivo contraddittorio, quando necessario, non è rilevabile d’ufficio e richiede una devoluzione rituale della relativa questione.
- Le censure di nullità della notificazione devono essere formulate in modo specifico e con adeguato supporto fattuale; allegazioni generiche o contraddittorie non consentono il vaglio di legittimità.
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