Cassazione Civile, Ordinanza n. 09594/2024 del 09/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della CTR Campania che, in riforma solo parziale della decisione di primo grado, aveva accolto in parte l'appello della società contribuente contro un avviso di accertamento per l'anno 2012, relativo a maggiori imponibili IRES e IRAP. L'Ufficio aveva ricostruito i ricavi con metodo analitico-induttivo ex art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973, ritenendo incongrui i ricavi dichiarati rispetto agli studi di settore per l'attività di bar e stabilimento balneare. Con il primo motivo l'Agenzia denunciava nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 132 c.p.c., sostenendo che la CTR si fosse limitata ad aderire alle critiche della contribuente senza confutare le ragioni dell'Ufficio e senza rideterminare puntualmente i ricavi. Con il secondo motivo, subordinato, deduceva violazione dell'art. 39 d.P.R. n. 600/1973, dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 115 c.p.c., contestando la disapplicazione della percentuale di ricarico sui prodotti del bar e la riduzione dei ricavi dello stabilimento balneare, nonché il trattamento dell'IVA e la valutazione delle prove documentali e presuntive.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la motivazione della CTR non era apparente: il giudice di merito aveva indicato le ragioni per cui escludeva i maggiori ricavi del bar e riduceva quelli dello stabilimento, dando conto delle prove e degli argomenti di entrambe le parti. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, affermando che la CTR si era correttamente attenuta ai principi in tema di accertamento standardizzato mediante studi di settore e riparto dell'onere della prova: l'Ufficio deve provare l'applicabilità concreta dello standard, mentre il contribuente può contrastarlo con qualsiasi elemento probatorio, anche presuntivo. La censura dell'Agenzia mirava in sostanza a ottenere una nuova valutazione del merito, non consentita in cassazione. Nessuna statuizione sulle spese per mancata costituzione dell'intimata.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
La nullità per motivazione apparente è deducibile come vizio processuale quando la motivazione manchi del tutto o sia solo apparente.
La sentenza è nulla se manca la motivazione o se questa è tale da non consentire di individuare la giustificazione del decisum.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546
Nel processo tributario la sentenza deve contenere la concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione.
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Consente l'accertamento analitico-induttivo dei ricavi quando i dati dichiarati non risultino attendibili; gli studi di settore sono presunzioni semplici da corroborare in concreto.
L'onere di provare le circostanze che giustificano ricavi inferiori rispetto agli standard grava sul contribuente, mentre l'Ufficio deve dimostrare l'applicabilità dello standard al caso concreto.
Il giudice decide sulla base delle prove ritualmente acquisite, ma il ricorrente non può in cassazione ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio.
art. 12 preleggi
Richiamato per interpretare la riformulazione del vizio di motivazione secondo i canoni ermeneutici ordinari.
Massime di principio
- La motivazione è apparente solo quando sia del tutto mancante, perplessa o obiettivamente incomprensibile; non basta che il ricorrente ritenga insufficiente o non condivisibile la ricostruzione del giudice di merito.
- In tema di accertamento fondato su studi di settore o parametri, lo scostamento rispetto agli standard non basta da solo a fondare la pretesa: l'Ufficio deve dimostrare l'applicabilità concreta dello standard al caso specifico.
- Il contribuente può contrastare l'accertamento standardizzato con prova libera, anche presuntiva, di elementi idonei a mostrare la peculiarità della propria attività e la non attendibilità dei risultati statistici applicati.
- In cassazione non è consentito trasformare censure formalmente di violazione di legge in richieste di nuova valutazione del merito e delle prove.
- Quando il giudice di merito prende in considerazione gli elementi dedotti da entrambe le parti e spiega perché ritiene più attendibile una ricostruzione fattuale, la motivazione è sufficiente anche se non recepisce integralmente tutte le argomentazioni difensive.
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