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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09751/2025 del 14/04/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal licenziamento disciplinare intimato a un dipendente, responsabile informatico di un'azienda proprietaria di un marchio di abbigliamento, per avere preso senza autorizzazione un peluche di grandi dimensioni utilizzato per una campagna pubblicitaria, spostandolo dalla sala regia della sede prima nell'ufficio stile e poi nel magazzino. La società sosteneva che il comportamento fosse preordinato alla sottrazione del bene e che ciò integrasse giusta causa di recesso; il lavoratore aveva invece sostenuto di aver solo spostato l'oggetto all'interno dell'azienda per evitare che restasse impolverato. La Corte d'appello aveva ritenuto la contestazione disciplinare non sufficientemente chiara quanto all'addebito di intento furtivo e, comunque, non provata l'intenzione di rubare né un tentativo di furto. Nel ricorso per cassazione la società deduceva: 1) violazione dell'art. 7 L. 300/1970 e degli artt. 1324 e 1362 c.c., assumendo che la contestazione disciplinare fosse stata male interpretata, poiché conteneva anche l'addebito di premeditazione del furto; 2) violazione degli artt. 2119, 2104 e 2105 c.c. e dell'art. 3 L. 604/1966, sostenendo che anche la sola intenzione di sottrarre il bene, desumibile da testi e registrazioni, fosse sufficiente per la giusta causa; 3) violazione dell'art. 2735 c.c., perché le dichiarazioni rese in conversazioni registrate dal lavoratore a un terzo sarebbero state una confessione dell'intento di rubare; 4) violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. 23/2015, per avere la Corte d'appello erroneamente gravato il datore di lavoro dell'intera prova e non aver valorizzato l'assenza di giustificazioni del dipendente; 5) omesso esame del fatto decisivo della premeditazione dell'intento delittuoso. La Cassazione ha ritenuto che tutti i motivi, pur formalmente prospettati come violazioni di legge o vizi motivazionali, mirassero in realtà a ottenere una nuova valutazione del quadro istruttorio e della lettura della contestazione disciplinare, non consentita in sede di legittimità. Ha considerato inammissibili i motivi primo e quinto, perché la doglianza sull'omesso esame di un fatto decisivo era in realtà una contestazione della ricostruzione dei fatti; ha ritenuto infondati i motivi secondo e terzo, confermando che la Corte territoriale aveva escluso con motivazione adeguata la configurabilità del tentativo di furto e il valore confessorio delle conversazioni, trattandosi al più di dichiarazioni rese a terzo e comunque ambigue; ha ritenuto infondato anche il quarto motivo, chiarendo che la censura sull'art. 2697 c.c. non può essere usata per contestare l'apprezzamento delle prove, ma solo l'erronea attribuzione formale dell'onere probatorio. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della società ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso della società datrice di lavoro, confermando la sentenza della Corte d'appello che aveva annullato il licenziamento disciplinare, disposto la reintegrazione del lavoratore e riconosciuto l'indennità risarcitoria. La Corte ha rilevato che le censure tendevano a una rivalutazione del materiale probatorio e della contestazione disciplinare, operazione non consentita nel giudizio di legittimità. In particolare ha ritenuto: inammissibili le doglianze sulla pretesa omessa considerazione della premeditazione del furto, perché formulate come vizi ex art. 360 n. 5 c.p.c. senza individuare correttamente un fatto storico decisivo; infondati i motivi sulla giusta causa e sulla confessione, poiché la Corte di merito aveva motivatamente escluso sia il tentativo di sottrazione sia il valore confessorio delle conversazioni; infondata la censura sulla ripartizione dell'onere della prova, perché la violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo se il giudice attribuisce l'onere a parte diversa da quella onerata, non quando si contesti la valutazione delle prove. La società è stata condannata alle spese di legittimità e agli ulteriori oneri processuali previsti dalla legge.

Norme richiamate

  • art. 7 L. 300/1970

    La contestazione disciplinare deve essere chiara e specifica; la Corte esclude però che nel caso concreto fosse stato validamente contestato in modo univoco un tentativo di furto, risultando contestato soprattutto lo spostamento del bene senza autorizzazione.

  • art. 1324 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere un'erronea interpretazione dell'atto disciplinare; la Corte non accoglie la censura perché diretta in realtà a ottenere una diversa lettura dei fatti.

  • art. 1362 c.c.

    Invocato per l'interpretazione della contestazione disciplinare; la Corte ribadisce che la censura mirava a sovvertire l'apprezzamento di merito.

  • art. 2119 c.c.

    Richiamato per sostenere la giusta causa di licenziamento; la Corte conferma che, nel caso concreto, mancava la prova di un comportamento integrativo di giusta causa nei termini prospettati dalla società.

  • art. 2104 c.c.

    Invocato dalla ricorrente in relazione agli obblighi del lavoratore; la Corte non vi ravvisa violazione autonoma, perché la censura si risolve in contestazione della valutazione probatoria.

  • art. 2105 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente; la Corte non attribuisce rilievo decisivo alla norma nel caso concreto, per mancanza di prova del comportamento illecito nei termini allegati.

  • art. 3 L. 604/1966

    Invocato per sostenere la legittimità del licenziamento per giustificato motivo; la Corte osserva che la doglianza non scalfisce l'apprezzamento di merito sulla insussistenza del fatto integrativo della sanzione espulsiva.

  • art. 2735 c.c.

    La confessione ha efficacia di piena prova solo nei casi previsti; la Corte conferma che le dichiarazioni rese in conversazioni con un terzo non hanno valore di confessione legale e sono liberamente apprezzabili dal giudice.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione dell'onere della prova è deducibile solo quando il giudice attribuisca il carico probatorio alla parte sbagliata; non quando si contesti la valutazione delle prove raccolte.

  • art. 3, comma 2, D.Lgs. 23/2015

    Invocato dalla ricorrente per sostenere la sufficienza della prova del datore di lavoro e la rilevanza delle circostanze allegate dal lavoratore; la Corte non ravvisa una corretta censura normativa, perché la questione è stata trasformata in contestazione del merito.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    La Corte chiarisce che il motivo formalmente proposto per violazione di legge non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione dei fatti e delle prove.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    L'omesso esame di un fatto decisivo è censurabile solo se viene indicato un preciso fatto storico, decisivo e realmente non esaminato; non basta criticare l'apprezzamento delle risultanze istruttorie.

  • art. 132, n. 4 c.p.c.

    La motivazione è censurabile in cassazione solo nei casi di anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante; non per una mera diversa lettura delle prove.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato in relazione ai limiti del sindacato di legittimità sul travisamento della prova; la Corte ribadisce che non è consentito trasformare la cassazione in un terzo grado di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    Presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico della parte soccombente.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentito sollecitare una nuova valutazione del materiale istruttorio sotto le spoglie della violazione di legge o del vizio motivazionale; la censura è ammissibile solo se individua un effettivo errore di sussunzione o un fatto storico decisivo omesso nei rigorosi termini di legge.
  • La contestazione disciplinare deve consentire al lavoratore di comprendere con chiarezza l'addebito; tuttavia la verifica della sua effettiva portata interpretativa, se sorretta da motivazione logica, appartiene al giudice di merito e non può essere sovvertita in cassazione mediante una diversa lettura del testo.
  • La giusta causa di licenziamento richiede la dimostrazione, da parte del datore di lavoro, del fatto contestato nei suoi elementi rilevanti; la mera allegazione di una intenzione illecita o di un comportamento ambiguo non basta se il giudice di merito esclude, con motivazione non illogica, il tentativo o la sottrazione del bene.
  • La confessione stragiudiziale resa a un terzo non ha valore di prova legale piena come la confessione resa alla parte o in giudizio e resta liberamente apprezzabile dal giudice, che può valutarne portata, attendibilità e ambiguità.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice attribuisca l'onere probatorio alla parte sbagliata; non quando si contesti il modo in cui il giudice ha apprezzato le prove già acquisite.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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