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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15931/2024 del 07/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (magistrato)

La controversia

La controversia nasce dalla vendita all'asta di un immobile di pregio, di proprietà della ricorrente per il 70% e del padre per il 30%, disposta dal magistrato nell'ambito di una procedura espropriativa immobiliare. La ricorrente ha chiesto il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, assumendo che il bene fosse stato venduto a prezzo inadeguato per effetto di una condotta corruttiva e di turbativa d'asta imputata al magistrato, già oggetto di procedimento penale. In primo grado la domanda verso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è stata respinta per decadenza, mentre il magistrato è stato condannato al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale. In appello è stato escluso il danno patrimoniale, ritenendo non provata la sua derivazione causale dalle modalità della vendita e reputando meramente ipotetica la ricostruzione del Tribunale, ma è stato confermato il solo danno non patrimoniale. La ricorrente ha proposto sette motivi di ricorso per cassazione, contestando: la liquidazione equitativa del danno patrimoniale ex art. 1226 c.c.; il mancato utilizzo di presunzioni semplici ex art. 2729 c.c.; l'erronea esclusione della necessità di una diversa modalità di vendita e di una pubblicizzazione più ampia; il mancato utilizzo degli atti del processo penale come prova del danno; l'omesso ingresso di una consulenza tecnica d'ufficio percipiente; e, in via conseguenziale, la violazione dell'art. 1226 c.c. per l'omessa CTU. Il resistente ha proposto ricorso incidentale con cinque motivi, riproponendo eccezioni di rito e di merito già respinte nei precedenti gradi, tra cui nullità della citazione, litispendenza, improponibilità/inammissibilità, prescrizione e contestazione del danno non patrimoniale.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso principale della ricorrente, ritenendo che i primi cinque motivi non si confrontassero con la ratio decidendi della sentenza impugnata e mirassero in realtà a ottenere una rivalutazione del merito: la Corte territoriale aveva infatti accertato che il prezzo di aggiudicazione dell'immobile era superiore alla base d'asta e alla stima peritale, escludendo quindi la prova del pregiudizio patrimoniale e la possibilità di desumerlo in via presuntiva o equitativa da una generica carenza di pubblicità della vendita. Anche i motivi relativi agli atti del procedimento penale sono stati dichiarati inammissibili perché non censuravano la vera ragione della decisione, ossia l'assenza di prova del danno e la prova positiva della congruità del prezzo; in ogni caso, è stato ribadito che gli atti del processo penale sono liberamente valutabili nel civile e non vincolano il giudice civile, specie in presenza di una sentenza penale di proscioglimento per prescrizione. I motivi su CTU e art. 1226 c.c. sono stati dichiarati inammissibili per difetto di specificità e perché la consulenza tecnica d'ufficio è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito, censurabile solo nei limiti del vizio di motivazione dedotto secondo le regole del ricorso per cassazione. Il ricorso incidentale è stato dichiarato inefficace perché tardivo, essendo stato proposto oltre il termine lungo per impugnare la sentenza d'appello; la declaratoria di inammissibilità del ricorso principale ha quindi travolto l'incidentale tardivo. Le spese del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate. È stato inoltre dato atto dell'obbligo, per la ricorrente principale, di versare l'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2 l. n. 117 del 1988

    richiamato come base dell'azione risarcitoria contro lo Stato per responsabilità del magistrato

  • art. 13 l. n. 117 del 1988

    richiamato come ulteriore base normativa dell'azione risarcitoria

  • art. 4 l. n. 117 del 1988

    usato per la decadenza della domanda proposta nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri

  • art. 1226 c.c.

    la liquidazione equitativa del danno presuppone la prova dell'esistenza del pregiudizio; non può supplire a una mera ipotesi di danno

  • art. 2729 c.c.

    le presunzioni semplici richiedono fatti noti provati da cui inferire il fatto ignoto; non basta un ragionamento meramente congetturale

  • art. 2727 c.c.

    richiamato in connessione con la disciplina delle presunzioni semplici

  • art. 112 c.p.c.

    invocato dalla ricorrente, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché diretta al merito

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato per contestare la valutazione delle prove, ma senza incidere sulla ratio decidendi

  • art. 365 c.p.c.

    la specialità della procura per cassazione può desumersi dalla sua collocazione topografica anche se contiene riferimenti eccedenti alle fasi di merito

  • art. 360 c.p.c.

    norma richiamata per l'indicazione dei motivi di ricorso; i motivi sono stati scrutinati alla luce dei limiti del sindacato di legittimità

  • art. 163 n. 3 c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso incidentale sulla nullità della citazione

  • art. 164, primo comma, c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso incidentale sulla nullità della citazione

  • art. 39 c.p.c.

    richiamato nel motivo incidentale sulla litispendenza

  • art. 2947 c.c.

    richiamato nel motivo incidentale sulla prescrizione del diritto risarcitorio

  • art. 2059 c.c.

    richiamato in relazione alla conferma del danno non patrimoniale

  • art. 1175 c.c.

    richiamato nel motivo incidentale sull'inammissibilità/improponibilità della domanda

  • art. 1375 c.c.

    richiamato nel motivo incidentale sull'inammissibilità/improponibilità della domanda

  • art. 111 Cost.

    richiamato nel motivo incidentale in tema di correttezza e tutela processuale

  • art. 24 Cost.

    richiamato nel motivo incidentale in relazione alla condanna al danno non patrimoniale

  • art. 651 c.p.p.

    citato per affermare che le sentenze penali di condanna hanno efficacia preclusiva nel civile nei limiti di legge

  • art. 652 c.p.p.

    citato per il regime di efficacia nel civile delle sentenze penali di assoluzione

  • art. 334 c.p.c.

    il ricorso incidentale tardivo diventa inefficace se il ricorso principale è dichiarato inammissibile

  • art. 370 c.p.c.

    richiamato per il termine di notifica del controricorso e dell'incidentale

  • art. 371 c.p.c.

    richiamato per il termine di notifica del controricorso e dell'incidentale

  • art. 327 c.p.c.

    termine lungo per impugnare, superato dal ricorso incidentale tardivo

  • art. 136 d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato in tema di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    impone, in caso di inammissibilità del ricorso, l'attestazione dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    ha introdotto il meccanismo del raddoppio del contributo unificato

Massime di principio

  • La liquidazione equitativa del danno non può essere utilizzata per colmare la totale mancanza di prova dell'esistenza del pregiudizio: essa opera solo quando il danno sia certo nell'an debeatur e ne resti incerto o difficile il quantum.
  • Il ragionamento presuntivo richiede fatti noti specificamente provati e una concatenazione logica grave, precisa e concordante; non è sufficiente un'ipotesi astratta su ciò che sarebbe potuto accadere.
  • Nel giudizio di legittimità non è consentita una nuova valutazione del fatto e delle prove: la scelta delle risultanze istruttorie ritenute più idonee spetta al giudice di merito ed è insindacabile se adeguatamente motivata.
  • Gli atti del procedimento penale possono essere utilizzati come prove documentali nel processo civile, ma restano liberamente apprezzabili dal giudice civile e non vincolano automaticamente sull'an o sul quantum del danno.
  • Una sentenza penale di proscioglimento per prescrizione non attribuisce, di regola, efficacia preclusiva nel successivo giudizio civile risarcitorio, ferma la libera valutazione degli elementi istruttori eventualmente prodotti.
  • La consulenza tecnica d'ufficio è uno strumento rimesso alla discrezionalità del giudice di merito; la sua mancata ammissione è censurabile solo nei limiti rigorosi del ricorso per cassazione e non con mere affermazioni apodittiche.
  • Il ricorso incidentale tardivo, proposto oltre il termine lungo per impugnare, diviene inefficace se il ricorso principale è dichiarato inammissibile, anche se notificato tempestivamente rispetto al ricorso principale stesso.
  • La mera contestazione della correttezza della valutazione probatoria o dell'apprezzamento equitativo del danno non integra di per sé una violazione di legge, se la censura mira in realtà a ottenere un nuovo giudizio di merito.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità professionaleImpugnazioniProveSpese di lite
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàCompensatio lucri cum damno

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