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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16521/2022 del 23/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente pubblico)

La controversia

La società aveva versato, in epoca antecedente al febbraio 2009, somme alla SIAE per l'apposizione del contrassegno sui propri prodotti audiovisivi (dvd, cd e videocassette) commercializzati in Italia. Dopo le pronunce europee e interne che avevano inciso sulla disciplina del contrassegno, la società ha chiesto il rimborso di quanto pagato, ma l'istanza è stata rigettata. I giudici di merito hanno ritenuto l'istanza tardiva, applicando il termine biennale di decadenza previsto dall'art. 21, comma 2, d.lgs. 546/1992, decorrente dal singolo pagamento. Con il ricorso per cassazione la società ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 21, comma 2, d.lgs. 546/1992, sostenendo che il termine non potesse decorrere dai versamenti, perché prima della sentenza del Consiglio di Stato n. 584/2012, che ha annullato la clausola regolamentare di salvezza dei rapporti pregressi, non esisteva in concreto un diritto al rimborso; inoltre, ha richiamato il successivo riconoscimento della natura tributaria del contrassegno da parte delle Sezioni Unite e ha invocato il principio di effettività della tutela e un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia sulla sospensione del termine di decadenza in presenza di norme interne incompatibili col diritto UE.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondata la censura e ha confermato la decisione di merito: il diritto al rimborso era soggetto al termine biennale di decadenza e tale termine decorreva dai singoli versamenti, non dalla successiva sentenza del Consiglio di Stato né dalla pronuncia delle Sezioni Unite sulla natura tributaria del prelievo. La Corte ha escluso che la presenza di una norma interna incompatibile col diritto dell'Unione impedisse l'esercizio dell'azione, poiché il contribuente avrebbe potuto agire immediatamente davanti al giudice competente chiedendo la disapplicazione della disciplina contrastante. Ha inoltre escluso la necessità di un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, ritenendo la questione già risolta nei principi di equivalenza, effettività e certezza del diritto. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità e all'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546/1992

    in mancanza di una disciplina speciale di rimborso, il termine biennale di decadenza decorre dal pagamento e non viene sospeso dalla successiva declaratoria di incompatibilità della norma interna con il diritto UE.

  • art. 181-bis l. n. 633/1941

    il contrassegno SIAE svolge funzione di autenticazione del prodotto ai fini della commercializzazione; le spese e gli oneri per il controllo sono posti a carico dei richiedenti.

  • art. 171-ter l. n. 633/1941

    la disciplina del contrassegno si inserisce nella normativa sulla tutela del diritto d'autore e nei profili di regola tecnica rilevanti ai fini del diritto UE.

  • art. 267 TFUE

    il rinvio pregiudiziale è stato ritenuto non necessario perché la questione era già chiarita dalla giurisprudenza e non sussisteva un dubbio interpretativo decisivo.

  • art. 2935 c.c.

    la prescrizione/decadenza decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere in senso di possibilità legale, non essendo rilevanti gli impedimenti di mero fatto.

  • art. 7, ultimo comma, d.lgs. n. 546/1992

    il giudice tributario può non applicare il regolamento illegittimo rilevante ai fini della decisione, in esercizio di un sindacato diffuso di disapplicazione.

  • art. 2, comma 3, d.lgs. n. 546/1992

    il giudice tributario può conoscere incidentalmente delle questioni pregiudiziali esterne da cui dipende l'esito della controversia.

  • art. 38 d.P.R. n. 602/1973

    richiamato in via analogica dalla giurisprudenza di legittimità per affermare che il termine di decadenza per il rimborso decorre dal versamento anche se il tributo sia poi dichiarato incompatibile con il diritto UE.

  • art. 24 Cost.

    invocato dalla ricorrente; la Corte esclude che il termine biennale comprima irragionevolmente il diritto di azione.

  • art. 47 Carta dei diritti fondamentali UE

    richiamato dalla ricorrente; la Corte ritiene che la disciplina non violi il diritto a un ricorso effettivo.

  • art. 6 CEDU

    richiamato dalla ricorrente; la Corte esclude una compressione irragionevole della tutela giurisdizionale.

  • d.P.C.M. 23 febbraio 2009, n. 31

    ha nuovamente regolamentato il contrassegno dopo l'adempimento dell'obbligo di notifica alla Commissione europea; il suo art. 6, comma 8, è stato poi annullato dal Consiglio di Stato nella parte in cui faceva salvi i rapporti pregressi.

  • D.P.C.M. 21 dicembre 2001

    ha fissato il prezzo del singolo contrassegno.

  • D.P.C.M. n. 338/2001

    ha disciplinato le modalità di collocazione del contrassegno in attuazione della l. n. 248/2000.

  • D.P.C.M. n. 296/2002

    ha modificato la disciplina attuativa del contrassegno prima della sostituzione operata dal d.P.C.M. n. 31/2009.

  • sentenza Corte di giustizia CE 8 novembre 2007, C-20/05, Schwibbert

    ha affermato che il contrassegno SIAE costituisce regola tecnica soggetta a previa comunicazione alla Commissione e, in difetto, non è opponibile ai privati.

  • sentenza Consiglio di Stato n. 584/2012

    ha annullato l'art. 6, comma 8, del d.P.C.M. n. 31/2009, ma ciò non ha fatto decorrere il termine di decadenza da tale decisione.

  • sentenza Sezioni Unite n. 1780/2011

    ha qualificato le somme dovute per il contrassegno SIAE come imposta di scopo e ha ricondotto la relativa controversia alla giurisdizione tributaria.

  • sentenza Sezioni Unite n. 13676/2014

    ha affermato che il termine di decadenza per il rimborso opera anche quando l'imposta sia stata pagata in base a norma poi contrastante con il diritto UE, salvo rapporti esauriti.

Massime di principio

  • In materia di rimborso di tributi o prelievi indebitamente versati, il termine di decadenza previsto dalla disciplina processuale tributaria decorre, di regola, dal singolo pagamento, anche se la non debenza emerga solo in seguito per effetto di una pronuncia della Corte di giustizia o di una successiva evoluzione giurisprudenziale interna.
  • La presenza di una norma interna incompatibile con il diritto dell'Unione non integra, di per sé, un impedimento legale all'esercizio dell'azione di rimborso, perché il contribuente può immediatamente agire dinanzi al giudice competente e chiedere la disapplicazione della norma contrastante.
  • I termini decadenziali e prescrizionali posti dall'ordinamento sono compatibili con il diritto dell'Unione quando perseguano la certezza del diritto e non rendano praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio del diritto alla tutela effettiva.
  • La successiva declaratoria di illegittimità di un regolamento o di una disciplina tecnica non riapre automaticamente i termini già spirati, se il rapporto deve ritenersi esaurito per intervenuta decadenza.
  • Nel processo tributario, il giudice può disapplicare il regolamento illegittimo o incompatibile con il diritto UE e può conoscere incidentalmente delle questioni pregiudiziali esterne rilevanti per la decisione, senza che sia necessario attendere un previo annullamento in sede amministrativa.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRimborsiGiurisdizione
RamiTributiProcesso civileInternazionale privato
IstitutiDecadenzaOnere della provaGiudicatoPrimato del diritto dell'Unione europeaRinvio pregiudizialeBuona fede e correttezzaTutela del legittimo affidamento

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