Cassazione Civile, Ordinanza n. 13707/2024 del 16/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da una lunga sequenza di rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra una dirigente medica e l'azienda sanitaria, seguiti da una successiva assunzione a tempo indeterminato all'esito di una procedura selettiva regionale poi travolta dalla declaratoria di incostituzionalità della norma che la prevedeva. Dopo il recesso comunicato dall'azienda in conseguenza di tale declaratoria, la lavoratrice ha agito per ottenere, in via principale, l'illegittimità del recesso con reintegra e risarcimento, in subordine la conversione del rapporto a termine in rapporto indeterminato con corresponsione delle retribuzioni e dell'indennità ex art. 32, comma 5, L. n. 183/2010, oltre a ulteriori danni da inadempimento e precontrattuali. In sede di rinvio la Corte d'appello ha escluso l'illegittimità del recesso e la conversione, ma ha riconosciuto il risarcimento per abusiva reiterazione dei contratti a termine, quantificato in sei mensilità, escludendo però ulteriori danni e la responsabilità precontrattuale della ASL. Con il ricorso per cassazione l'azienda sanitaria ha censurato: (1) la riconosciuta abusiva reiterazione, sostenendo la mancanza di prova che i contratti riguardassero le medesime mansioni e che fosse superato il limite dei 36 mesi; (2) l'applicabilità della disciplina speciale per la dirigenza medica che derogherebbe al limite di durata; (3) la sussistenza e quantificazione del danno, ritenute apodittiche e prive di prova; (4) la regolazione delle spese, ritenendo che la Corte di rinvio non potesse disporre la compensazione integrale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso dell'azienda sanitaria. Ha dichiarato inammissibili il primo e il secondo motivo perché diretti a sollecitare una nuova valutazione del materiale istruttorio e a introdurre questioni di fatto non risultanti dalla sentenza impugnata, quindi nuove e non proponibili in cassazione. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo, perché la decisione di merito si era conformata al principio consolidato secondo cui, nell'abusiva reiterazione di contratti a termine nel pubblico impiego privatizzato, il danno risarcibile è configurato come danno presunto, di matrice comunitaria, liquidabile mediante richiamo all'art. 32, comma 5, L. n. 183/2010, con esonero del lavoratore dalla prova del danno, salvo il maggior pregiudizio. Ha infine ritenuto infondato il quarto motivo, affermando che il giudice di rinvio, chiamato a provvedere anche sulle spese, può regolarle secondo il criterio della soccombenza globale dell'intero processo e può legittimamente disporne la compensazione totale o parziale. È stato inoltre dato atto dell'obbligo del contributo unificato aggiuntivo ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
è la norma processuale richiamata per veicolare censure di violazione di legge; il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la sentenza impugnata era conforme a un orientamento consolidato.
richiamato quale base del giudizio di rinvio dopo la precedente cassazione della decisione d'appello.
art. 36, comma 2, D. Lgs. n. 165/2001
invocato dalla ricorrente; la Corte non ne ha accolto la lettura estensiva proposta, ritenendo inammissibile la censura per difetto di specificità e perché fondata su questioni di fatto nuove.
art. 36, comma 5, D. Lgs. n. 165/2001
nell'impiego pubblico privatizzato, in caso di abuso del termine, prevede un ristoro risarcitorio che la giurisprudenza interpreta in chiave di effettività e con funzione anche sanzionatoria.
art. 1, punto 1, D. Lgs. n. 368/2001
richiamato dalla ricorrente a sostegno della disciplina del contratto a termine, senza esito favorevole per essa.
art. 5, comma 4-bis, D. Lgs. n. 368/2001
richiamato dalla ricorrente in combinato disposto con la legge di conversione; non è stato accolto il motivo che ne traeva conseguenze difensive.
art. 1, commi 40 e 43, L. n. 247/2007
invocati per sostenere il superamento o la modulazione del limite di 36 mesi; la censura è stata dichiarata inammissibile.
art. 10, comma 4, D. Lgs. n. 368/2001
richiamato per sostenere una deroga relativa alla dirigenza medica; il motivo è stato dichiarato inammissibile perché introduceva nuovi profili di fatto.
richiamato dalla ricorrente nel contestare la quantificazione del danno.
richiamato dalla ricorrente nel contestare la quantificazione del danno.
richiamato dalla ricorrente nel contestare la quantificazione del danno.
richiamato dalla ricorrente nel contestare la quantificazione del danno.
richiamato dalla ricorrente, ma la Corte ha ribadito il diverso meccanismo risarcitorio speciale elaborato per l'abusiva reiterazione nel pubblico impiego.
art. 32, comma 5, L. n. 183/2010
utilizzato come parametro di liquidazione del danno da abusiva reiterazione dei contratti a termine, quale danno presunto e sanzionatorio, salvo prova del maggior pregiudizio.
richiamato nel motivo sulle spese; la Corte ha affermato la discrezionalità del giudice di rinvio nel regolare le spese in base alla soccombenza globale.
richiamato nel motivo sulle spese; la compensazione totale o parziale è stata ritenuta compatibile con il potere del giudice di rinvio.
ha fondato l'inammissibilità del terzo motivo, perché la censura contrastava con un orientamento giurisprudenziale consolidato.
menzionato nei precedenti gradi per la nullità del contratto stipulato in violazione di norma imperativa dichiarata incostituzionale.
art. 35, comma 1, D. Lgs. n. 165/2001
richiamato nei precedenti gradi quale norma imperativa violata dalla procedura di assunzione poi travolta dalla declaratoria di incostituzionalità della norma regionale.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti del versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego privatizzato, l'abusiva reiterazione di contratti a tempo determinato dà luogo a un ristoro risarcitorio che opera come danno presunto di matrice comunitaria, determinabile secondo criteri forfetari analoghi a quelli dell'art. 32, comma 5, L. n. 183/2010, salvo prova di un maggior pregiudizio specifico.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare il motivo di ricorso in una richiesta di nuova valutazione delle prove o introdurre questioni di fatto non trattate nella sentenza impugnata; tali censure sono inammissibili per difetto di specificità e di autosufficienza.
- La deduzione di una disciplina speciale derogatoria rispetto al limite di durata dei contratti a termine richiede che i relativi presupposti fattuali risultino già accertati nel giudizio di merito; in cassazione non possono essere introdotti nuovi profili fattuali per sostenere l'applicazione della deroga.
- Il giudice di rinvio che sia chiamato anche a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione deve regolare le spese secondo l'esito globale della lite e può disporre la compensazione totale o parziale, non essendo vincolato al solo risultato dei singoli gradi.
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