Cassazione Civile, Ordinanza n. 06968/2024 del 14/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (utenti)
La controversia
Un utente del servizio idrico integrato aveva convenuto in giudizio i soggetti ritenuti tenuti alla gestione del servizio per ottenere la restituzione della quota tariffaria pagata negli ultimi dieci anni a titolo di depurazione, deducendo che, nel comprensorio comunale di riferimento, il servizio di depurazione non sarebbe stato effettivamente svolto nel periodo considerato. Il giudice di pace aveva accolto la domanda e il tribunale, in sede di impugnazione, aveva condannato un diverso soggetto gestore subentrato nel rapporto a pagare l'importo richiesto, nonché a rimborsare quanto eventualmente corrisposto da altro gestore in forza del subentro. In Cassazione il ricorso principale del gestore originario è stato oggetto di rinuncia. Il ricorso incidentale del soggetto subentrato censurava la sentenza con sei motivi, deducendo: violazioni delle norme sul servizio idrico integrato e sulla tariffa di depurazione; violazione di norme civilistiche su correttezza, adempimento, risoluzione e ripetizione dell'indebito; violazione dell'art. 2697 c.c. e della disciplina sulle prove; omesso esame di documenti; violazione delle norme regionali e statali richiamate sulla tariffa e sulla depurazione; violazione della disciplina delle prestazioni periodiche e della prescrizione, sostenendo in sostanza che la quota fosse dovuta, che l'onere della prova gravasse sull'utente o comunque che non fosse applicabile la prescrizione decennale.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto per rinuncia il ricorso principale. Ha invece rigettato il ricorso incidentale, ritenendo infondate tutte le censure perché già risolte in senso conforme da precedenti della stessa Corte cui ha dato continuità. La Corte ha ribadito che la quota tariffaria relativa alla depurazione non è dovuta quando il servizio non sia stato reso o non abbia funzionato per causa non imputabile all'utente; che il pagamento effettuato in simile situazione è indebito; che il soggetto legittimato passivo dell'azione restitutoria è colui che ha richiesto e conseguito il pagamento, e, in caso di subentro nel contratto pendente per cessione di ramo d'azienda, il subentrante; e che trova applicazione la prescrizione ordinaria decennale, non quella breve delle prestazioni periodiche. Le spese tra le due società sono state compensate, mentre entrambe sono state condannate in solido verso le parti resistenti; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente incidentale.
Norme richiamate
è stata applicata la trattazione camerale del ricorso in cassazione
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è stato il parametro dedotto per le censure di violazione e falsa applicazione di legge
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
è stato invocato per denunciare l'omesso esame di documenti
richiamato nel ricorso incidentale in relazione alla disciplina del servizio idrico e della depurazione
richiamato nel ricorso incidentale in relazione alla disciplina del servizio idrico
richiamato nel ricorso incidentale in relazione alla disciplina del servizio idrico integrato
art. 2 D.M. 30/9/2009 n. 102
richiamato nel ricorso incidentale in relazione alla tariffa di depurazione
artt. 1175, 1218, 1374, 1375, 1453, 1559 e 2033 c.c.
richiamati nel ricorso incidentale e nella motivazione come norme evocate per contestare la natura indebita del pagamento e la disciplina dei rapporti contrattuali
artt. 105, 154 e 155 D.lgs. 152/2006
richiamati nel ricorso incidentale e nei precedenti citati per la disciplina della tariffa e della depurazione
richiamato nel ricorso incidentale in relazione ai poteri del giudice di pace e alla decisione di merito
richiamato per il riparto dell'onere della prova sulla debenza del corrispettivo
art. 141, 147, 149, 154 e 155 D.lgs. 152/2006
richiamati nel ricorso incidentale in relazione alla disciplina del servizio idrico integrato e della tariffa
art. 4 L.R. n. 29/2007
richiamato nel ricorso incidentale in relazione alla disciplina regionale del servizio
art. 8-sexies D.L. 30 dicembre 2008, n. 208, conv. in L. n. 13/2009
richiamato nel ricorso incidentale in relazione alla disciplina della tariffa di depurazione
la Corte ha escluso la sua applicazione alla ripetizione dell'indebito, ritenendo operante la prescrizione decennale
la Corte ha richiamato il subentro nel contratto pendente a seguito di cessione di ramo d'azienda ai fini della legittimazione passiva
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
è stato applicato per l'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente incidentale
richiamata quale legge di conversione del D.L. n. 208/2008
richiamato per affermare che il pagamento non ha più natura tributaria ma tariffaria
Massime di principio
- La quota tariffaria del servizio idrico riferita alla depurazione non è dovuta quando il servizio non sia stato concretamente reso o non funzioni per causa non imputabile all'utente, perché viene meno la controprestazione che giustifica il corrispettivo.
- Quando il pagamento della quota di depurazione è stato richiesto e riscosso senza che la prestazione sia stata effettivamente eseguita, il relativo importo è ripetibile come indebito.
- Nell'azione di ripetizione dell'indebito relativa alla tariffa del servizio idrico, il soggetto passivamente legittimato è colui che ha richiesto e conseguito il pagamento; se vi è cessione di ramo d'azienda con subentro nel contratto ancora pendente, la legittimazione passiva grava sul subentrante.
- La tariffa di depurazione, avendo natura corrispettiva e non tributaria, è esigibile solo se il gestore dimostri di avere fornito il servizio corrispondente; l'onere di allegazione e prova del fatto costitutivo della pretesa grava sul gestore.
- Alla ripetizione dell'indebito derivante dal pagamento della quota di depurazione si applica la prescrizione ordinaria decennale, non il termine breve previsto per i crediti relativi a prestazioni periodiche, poiché il pagamento non remunera una prestazione periodica effettivamente resa.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 14 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 06783/2024 del 14/03/2024
- ordinanza_civile · 14 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 06784/2024 del 14/03/2024
- ordinanza_civile · 14 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 06785/2024 del 14/03/2024
- ordinanza_civile · 14 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 06786/2024 del 14/03/2024
- ordinanza_civile · 14 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 06788/2024 del 14/03/2024
- ordinanza_civile · 14 mar 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 06789/2024 del 14/03/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →