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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13494/2025 del 20/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Una società ha impugnato un sollecito di pagamento e le cartelle esattoriali presupposte, deducendo in cassazione un unico motivo di violazione delle norme sulla notificazione degli atti tributari e postali. In particolare, ha sostenuto che la notifica delle cartelle fosse nulla perché eseguita mediante consegna a soggetto diverso dal destinatario, qualificato come "addetto alla sede", senza successivo invio della raccomandata informativa. Nel corso del giudizio di legittimità è emerso inoltre che, nelle more, alcune delle cartelle erano state automaticamente annullate per effetto di sopravvenute disposizioni legislative sullo stralcio dei debiti di importo residuo entro determinate soglie e annualità, con conseguente cessazione parziale della materia del contendere.

La decisione

La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere limitatamente ad alcune cartelle esattoriali e al relativo sollecito di pagamento, per effetto degli automatismi di annullamento sopravvenuti. Per le restanti cartelle ha rigettato il ricorso principale, ritenendo valida la notificazione effettuata presso la sede della società a mani di persona presente e qualificatasi come addetta alla ricezione. Il ricorso incidentale condizionato dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle entrate-Riscossione è stato assorbito. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio.

Norme richiamate

  • art. 4 d.l. 119/2018 conv. in l. 136/2018

    debiti di importo residuo ... fino a mille euro ... risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010

    La norma determina l'annullamento automatico ex lege dei carichi rientranti nei presupposti di importo e di periodo, con effetto di parziale cessazione della materia del contendere.

  • art. 4, comma 4, d.l. 41/2021 conv. in l. 69/2021

    Sono automaticamente annullati i debiti di importo residuo ... fino a 5.000 euro ... risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010

    La disposizione comporta l'annullamento automatico anche per ulteriori carichi rientranti nelle condizioni normative, determinando la cessazione della pretesa per la parte corrispondente.

  • art. 60 d.P.R. 600/1973

    Richiamato dalla ricorrente come norma sulla notificazione degli atti tributari, ma ritenuto non decisivo nel caso di notifica a persona giuridica, dovendosi applicare la disciplina speciale di cui all'art. 145 c.p.c.

  • art. 7 l. 890/1982

    Invocato dalla ricorrente per sostenere la necessità della raccomandata informativa; la Corte ne ha escluso l'applicabilità diretta nel caso concreto, in presenza della disciplina sulla notificazione alle persone giuridiche.

  • art. 145 c.p.c.

    Per la notificazione alle persone giuridiche la consegna può essere effettuata anche a persona addetta alla sede o incaricata della ricezione; la presenza e la dichiarazione del consegnatario legittimano la presunzione di un collegamento con l'ente, superabile solo con prova contraria a carico del destinatario.

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    In presenza di doppia conforme, la censura che investe la ricostruzione fattuale è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente la divergenza tra le ragioni di fatto delle due decisioni di merito.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Utilizzato come parametro del motivo di ricorso per dedotta violazione di legge in materia di notificazione.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    La Corte esclude l'esame delle censure in fatto non ammissibili in presenza di doppia conforme, in difetto di specifica indicazione dei profili di divergenza tra le decisioni di merito.

Massime di principio

  • Nella notificazione di atti a una persona giuridica, la consegna presso la sede a soggetto presente e qualificatosi come addetto alla ricezione può essere ritenuta valida, senza che sia necessario limitarsi al solo legale rappresentante.
  • L'eventuale invalidità della notificazione a persona giuridica non può essere desunta dalla sola mancanza della qualifica di dipendente del consegnatario, poiché anche soggetti non subordinati possono essere addetti alla ricezione degli atti.
  • Quando l'atto risulta consegnato presso la sede sociale a persona che si dichiara incaricata della ricezione, opera una presunzione di collegamento con la società; spetta al destinatario fornire prova contraria dell'estraneità del consegnatario.
  • In presenza di doppia conforme, le doglianze che mirano a una diversa ricostruzione del fatto sono inammissibili se non viene specificamente indicata la divergenza tra le motivazioni delle due sentenze di merito.
  • La sopravvenuta normativa di stralcio automatico dei carichi di riscossione può determinare la cessazione parziale della materia del contendere per le cartelle che rientrano nei relativi presupposti di importo e periodo.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioNotificazioniImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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