Sentenza n. 416/2026 - Salerno, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione a – del provvedimento n. 29745 dell’11.12.2025 con il quale la Soprintendenza A.B.A.P. per le Province di Salerno e Avellino ha espresso parere contrario sulla istanza di accertamento di conformità urbanistico-edilizia (artt. 36 e 37 D.P.R. 380/2001) e di compatibilità paesaggistica (art. 167 D.lgs. 42/2004) di modeste difformità sul fabbricato del sig. Botti alla località San Gaetano di Sessa Cilento; b – del provvedimento n. 28904 dell’1.12.2025 con il quale la Soprintendenza A.B.A.P. per le Province di Salerno e Avellino ha comunicato motivi ostativi ai sensi dell’art. 10 bis L. 241/1990; c – del provvedimento n. 16023 dell’8.10.2025 di preavviso di diniego della istanza di compatibilità edilizia e paesaggistica, ai sensi dell’art. 10 bis L. 241/1990; d – ove occorra, del provvedimento della Soprintendenza A.B.A.P. per le Province di Salerno e Avellino 3792/2022; e – di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Parere contrario della Soprintendenza sull'istanza di accertamento di conformità urbanistico-edilizia e di compatibilità paesaggistica, preceduto da comunicazioni di motivi ostativi
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
Il proprietario ha impugnato il parere contrario espresso dalla Soprintendenza sull'istanza di accertamento di conformità urbanistico-edilizia ai sensi degli artt. 36 e 37 del d.P.R. 380/2001 e di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 167 del d.lgs. 42/2004, nonché i precedenti preavvisi di diniego e gli atti connessi. Tra i motivi dedotti, ritenuto decisivo dal giudice, vi era la violazione dell'art. 10-bis della l. 241/1990. La Soprintendenza aveva comunicato i motivi ostativi il 1° dicembre 2025, assegnando il termine di dieci giorni per la presentazione di osservazioni, ma aveva adottato il parere negativo l'11 dicembre 2025, coincidente con l'ultimo giorno utile per le controdeduzioni, senza attendere la scadenza del termine e senza consentire la piena esplicazione del contraddittorio procedimentale. La censura assumeva particolare rilievo perché il procedimento paesaggistico implica valutazioni tecnico-discrezionali, rispetto alle quali il sindacato giurisdizionale è limitato.
La decisione
Il TAR, decidendo con sentenza semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a. all'esito della fase cautelare, ha accolto il ricorso ritenendo fondato e assorbente il motivo relativo alla violazione dell'art. 10-bis della l. 241/1990. La Soprintendenza non avrebbe potuto adottare il parere definitivo nell'ultimo giorno del termine assegnato per le osservazioni, dovendo attendere la scadenza del termine partecipativo e consentire al privato di presentare le proprie controdeduzioni. Il giudice ha sottolineato che la garanzia partecipativa è particolarmente importante nei procedimenti caratterizzati da ampia discrezionalità tecnico-valutativa, come quelli paesaggistici. Ha inoltre escluso l'applicabilità dell'art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990, poiché la disposizione non consente di neutralizzare la violazione dell'art. 10-bis mediante la dimostrazione giudiziale dell'immutabilità del contenuto dell'atto quando si tratti di attività discrezionale o tecnico-discrezionale. Il parere impugnato è stato annullato. Il Ministero e la Soprintendenza sono stati condannati al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 2.000, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
definizione del giudizio in esito alla fase cautelare
Consente la definizione del giudizio con sentenza semplificata all'esito della camera di consiglio cautelare, previo avviso alle parti.
Costituiscono il riferimento normativo per l'istanza di accertamento di conformità urbanistico-edilizia oggetto del procedimento amministrativo.
Costituisce il riferimento normativo per l'istanza di compatibilità paesaggistica esaminata dalla Soprintendenza.
consente al privato interessato di partecipare al procedimento amministrativo, presentando le proprie osservazioni e obbligando la pubblica amministrazione a tenerne conto nella determinazione finale
La pubblica amministrazione che comunica i motivi ostativi deve attendere la scadenza del termine assegnato per le osservazioni prima di adottare la determinazione definitiva, garantendo l'effettività del contraddittorio procedimentale.
art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990
La regola sui vizi procedimentali non invalidanti non consente di superare la violazione dell'art. 10-bis quando l'attività amministrativa è discrezionale o tecnico-discrezionale, come nel procedimento paesaggistico.
Massime di principio
- Quando l'amministrazione comunica i motivi ostativi ai sensi dell'art. 10-bis della l. 241/1990, deve attendere la scadenza del termine assegnato al privato per presentare osservazioni prima di adottare la determinazione conclusiva; l'adozione dell'atto nell'ultimo giorno utile, prima che il termine sia spirato, viola le garanzie partecipative.
- La violazione dell'art. 10-bis della l. 241/1990 assume particolare rilievo nei procedimenti caratterizzati da discrezionalità tecnica, perché il contraddittorio procedimentale costituisce una garanzia essenziale per consentire al privato di incidere sulla valutazione amministrativa.
- L'art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990 non consente di sanare la violazione dell'art. 10-bis mediante la prova in giudizio che il contenuto dell'atto non avrebbe potuto essere diverso quando l'amministrazione esercita un'attività discrezionale o tecnico-discrezionale.
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