Cassazione Civile, Ordinanza n. 01769/2023 del 20/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguarda la debenza di contributi previdenziali dovuti alla Gestione separata per l'anno 2009 da parte di un avvocato iscritto all'albo ma non alla Cassa Forense, in relazione all'attività libero-professionale svolta nell'anno indicato. La Corte d'appello aveva ritenuto non dovute le somme richieste dall'INPS, ritenendo prescritto il credito contributivo; in particolare aveva individuato il dies a quo nel 16 giugno 2010 e aveva reputato tardiva la richiesta di pagamento notificata solo il 30 giugno 2015. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione della disciplina sulla Gestione separata, del d.P.C.M. 10 giugno 2010, degli artt. 2935 c.c. e 421 c.p.c. e dell'art. 18 del d.l. n. 98 del 2011, sostenendo che il termine per il pagamento dei contributi era stato prorogato al 6 luglio 2010 e che, quindi, la Corte territoriale aveva erroneamente dichiarato la prescrizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS. Ha rilevato che, secondo la giurisprudenza già consolidata, il differimento dei termini operato dal d.P.C.M. 10 giugno 2010 riguarda tutti i contribuenti interessati dagli studi di settore e comporta che il dies a quo della prescrizione dei contributi decorre dalla scadenza prorogata, senza maggiorazioni. Ha inoltre ribadito che la prescrizione dei contributi alla Gestione separata decorre dalla scadenza del termine di pagamento e non dalla presentazione della dichiarazione dei redditi. Poiché la Corte d'appello aveva fatto decorrere la prescrizione dal 16 giugno 2010 invece che dal 6 luglio 2010, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26
individua l'obbligo contributivo alla Gestione separata per i soggetti che svolgono attività professionale nei casi previsti
d.P.C.M. 10 giugno 2010, art. 1, comma 1, lett. a)
ha disposto il differimento del termine di pagamento dei contributi; il nuovo termine rileva come dies a quo della prescrizione
d.lgs. n. 241 del 1997, art. 18, comma 4
richiamato nel combinato disposto utilizzato per individuare la proroga del termine di versamento
la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ossia dalla scadenza prorogata del pagamento
norma processuale invocata nel motivo di ricorso
art. 18 del d.l. n. 98 del 2011
norma richiamata nel motivo di ricorso come parte del quadro normativo invocato dall'INPS
procedura camerale utilizzata per la trattazione del ricorso
richiamato per il rinvio alle motivazioni di precedenti conformi
Massime di principio
- Il differimento legislativo o regolamentare del termine di pagamento dei contributi previdenziali sposta in avanti anche il dies a quo della prescrizione del credito contributivo, che va ancorato alla scadenza prorogata e non alla data originaria.
- Ai fini della prescrizione dei contributi alla Gestione separata, il termine decorre dalla scadenza per il pagamento e non dalla successiva presentazione della dichiarazione dei redditi da parte del contribuente.
- Quando il giudice di merito non si uniforma a un principio di diritto già consolidato sulla decorrenza della prescrizione contributiva, la sentenza è cassata con rinvio per nuovo esame conforme.
- La proroga del termine di versamento prevista per i contribuenti interessati dagli studi di settore opera in modo generale per la categoria considerata e non soltanto per chi, in concreto, sia soggetto al relativo regime fiscale.
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