Cassazione Civile, Ordinanza n. 14788/2022 del 10/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal licenziamento intimato a un assistente di volo all'esito di una procedura di licenziamento collettivo avviata dalla società formalmente datrice di lavoro. Il Tribunale aveva accertato l'esistenza di un unico complesso aziendale tra due società del gruppo e aveva dichiarato illegittimo il licenziamento, ordinando la reintegrazione e il risarcimento nei limiti dell'art. 18, comma 4, l. n. 300 del 1970. La Corte d'appello ha confermato in sostanza la decisione, ritenendo che la procedura dovesse considerare l'intera platea dei dipendenti dell'unico centro di imputazione, comprensiva anche dei lavoratori dell'altra società del gruppo, e ha mantenuto la tutela reintegratoria, precisando la quantificazione dell'indennità risarcitoria. Le società hanno proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell'art. 1-bis l. n. 291 del 2004, sostenendo che la mobilità concordata nel 2011 non dovesse essere estesa ai lavoratori sopravvenuti e dovesse riferirsi solo al perimetro originario; 2) violazione di norme civilistiche e della disciplina della mobilità/licenziamenti collettivi, lamentando che la Corte territoriale avesse riconosciuto apoditticamente una codatorialità/unicità datoriale senza verificare l'effettivo uso promiscuo delle prestazioni e affermando che, anche in ipotesi di valutazione unitaria, gli esuberi andavano riferiti al solo assetto produttivo della società originaria; 3) violazione di norme del codice della navigazione e di regolamenti europei sul trasporto aereo, deducendo che nel settore aeronautico la struttura aziendale unitaria e l'uso promiscuo del personale sarebbero impossibili per ragioni certificative e di sicurezza; 4) violazione dell'art. 18, comma 4, l. n. 300 del 1970, sostenendo che l'aliunde perceptum e percipiendum non sarebbero più un'eccezione ma un elemento costitutivo della quantificazione del danno e che comunque avrebbero dovuto incidere anche oltre il limite delle dodici mensilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva ricondotto la mobilità alla situazione societaria e occupazionale del 2015, non a quella del 2011, e perché la platea dei lavoratori da considerare doveva essere quella dell'unico complesso aziendale risultante dall'integrazione tra le due società. Ha dichiarato infondati il secondo e il terzo motivo, richiamando un orientamento già consolidato: l'accertamento dell'unico centro di imputazione del rapporto di lavoro è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito; una volta accertata la sostanziale unitarietà della struttura aziendale, rileva la compenetrazione organizzativa e non è decisiva la formale distinzione societaria né la verifica dell'effettivo utilizzo promiscuo in ciascun singolo rapporto; le norme aeronautiche invocate operano su un piano diverso, quello della sicurezza del volo, e non escludono la configurabilità dell'unicità aziendale ai fini lavoristici. Anche il quarto motivo è stato respinto: la Corte ha ribadito che l'aliunde perceptum/percipiendum resta un fatto impeditivo del credito risarcitorio, da provare dal datore di lavoro anche per presunzioni; ha inoltre chiarito che il calcolo dell'indennità ex art. 18, comma 4, deve essere effettuato sulle retribuzioni perse e sui redditi aliunde percepiti o percepibili nel periodo di estromissione, entro il tetto massimo di dodici mensilità, senza detrarre l'aliunde dal tetto stesso. Pur rilevando che la motivazione della Corte d'appello non era pienamente corretta sul punto, la Cassazione ha ritenuto che l'errore non incidesse sul dispositivo e ha proceduto solo a una correzione della motivazione ex art. 384, ultimo comma, c.p.c. Le ricorrenti sono state condannate alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La procedura di mobilità richiamata non poteva essere letta in modo avulso dalla situazione occupazionale e societaria successivamente maturata, quando la crisi e l'integrazione tra le società erano già realizzate.
art. 2, d.l. n. 134 del 2008, conv. in l. n. 166 del 2008
Norma evocata dalle ricorrenti quale base della disciplina speciale sulla mobilità, ma non ritenuta idonea a restringere la platea dei lavoratori alla sola società originaria alla luce della ratio decidendi accolta.
Richiamato per la disciplina dei licenziamenti collettivi e per il collegamento con la procedura di mobilità; la Corte ha confermato la necessità di riferire la verifica all'intero complesso aziendale unitario.
art. 18, comma 4, l. n. 300 del 1970
L'indennità risarcitoria va calcolata sulle retribuzioni perse dal licenziamento alla reintegrazione, detraendo l'aliunde perceptum/percipiendum entro il limite massimo di dodici mensilità, senza sottrarre tali importi dal tetto massimo.
art. 5, comma 3, l. n. 223 del 1991
Rinvia alla tutela di cui all'art. 18, comma 4, l. n. 300 del 1970 per la conseguenza risarcitoria della illegittimità del licenziamento collettivo.
Invocato per sostenere i rapporti di controllo/gruppo, ma non decisivo ai fini dell'accertamento dell'unico centro di imputazione, che deriva da elementi sostanziali di compenetrazione organizzativa.
Invocato nel contesto dei rapporti di gruppo; la Corte ha valorizzato comunque la sostanziale unitarietà dell'organizzazione imprenditoriale, al di là della mera struttura societaria.
Richiamato come norma che esprime il principio di effettività del rapporto di lavoro, superando i soli profili formali del titolo giuridico dell'utilizzazione della prestazione.
La censura non è stata accolta perché il giudice di merito ha fondato la decisione su plurimi elementi probatori, insindacabili in cassazione nei limiti denunciati.
Richiamato dalle ricorrenti per sostenere l'incompatibilità del modello organizzativo unitario nel settore aeronautico; la Corte ne ha escluso la decisività rispetto alla questione lavoristica.
Come sopra, norma evocata per i presupposti di sicurezza del trasporto aereo, ritenuta estranea al tema dell'unicità datoriale ai fini dei licenziamenti collettivi.
Regolamento europeo n. 859/2008
capo C OPS 1.185 punto 5 e Appendice 2 dell'OPS 1.175 punti a) e b)
Normativa richiamata dalle ricorrenti in tema di requisiti aeronautici; la Corte l'ha ritenuta operante su un piano diverso da quello del rapporto di lavoro.
Regolamento europeo n. 1008/2008
art. 2 nn. 1, 8 e 25; art. 3 n. 2; art. 4 punto e)
Richiamato per sostenere la necessità di strutture autonome nel settore aereo, ma non idoneo a escludere l'unitarietà sostanziale dell'organizzazione imprenditoriale accertata dal giudice di merito.
Regolamento europeo n. 965 del 2012
Allegato 3 Capo CC Sezione 1 ORO. CC. 125
Evocato per i requisiti organizzativi e certificativi del vettore aereo; la Corte ha escluso che tali prescrizioni incidessero sulla qualificazione lavoristica dell'unico centro di imputazione.
La comunicazione sindacale deve consentire una seria verifica dell'effettiva necessità dei licenziamenti e può riguardare l'impresa nel suo complesso; la mancata giustificazione della limitazione ai soli dipendenti di una società rileva ai fini dell'illegittimità della procedura.
Utilizzato per richiamare i principi già affermati dalla giurisprudenza di legittimità, cui la Corte ha dato continuità.
art. 384, ultimo comma, c.p.c.
La Corte, pur ravvisando un'imprecisione motivazionale della sentenza impugnata, ha ritenuto di dover correggere la motivazione senza incidere sul dispositivo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Presupposto per il raddoppio dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato quale parametro per l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nella procedura di licenziamento collettivo, la platea dei lavoratori da considerare deve essere individuata in relazione all'effettivo assetto organizzativo e occupazionale rilevante al momento della procedura, potendo assumere rilievo sopravvenienze e processi di integrazione aziendale intervenuti successivamente a precedenti fasi di cassa integrazione o riorganizzazione.
- L'accertamento dell'unico centro di imputazione del rapporto di lavoro è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e si fonda sulla compenetrazione di mezzi, attività e decisioni tra società formalmente distinte; una volta accertata tale unitarietà, la distinzione formale tra società non impedisce di riferire a tutte i lavoratori coinvolti nella procedura collettiva.
- Nel sistema dell'art. 18, comma 4, l. n. 300 del 1970, l'aliunde perceptum e l'aliunde percipiendum sono fatti impeditivi della pretesa risarcitoria del lavoratore illegittimamente licenziato e restano soggetti all'onere probatorio del datore di lavoro, anche per presunzioni.
- La quantificazione dell'indennità risarcitoria per licenziamento illegittimo va eseguita sul danno effettivo da perdita delle retribuzioni nel periodo di estromissione, detraendo i redditi aliunde percepiti o percepibili, ma l'importo così determinato non può comunque superare il limite massimo di dodici mensilità; non è corretto sottrarre l'aliunde direttamente dal tetto massimo.
- Le norme tecniche e di sicurezza del settore aeronautico non escludono, di per sé, la configurabilità di una sostanziale unicità imprenditoriale ai fini della disciplina lavoristica dei licenziamenti collettivi, quando il giudice di merito accerti una reale compenetrazione organizzativa e funzionale tra le società.
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