Cassazione Civile, Ordinanza n. 34521/2022 del 23/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ministero)
La controversia
La controversia nasce da un decreto di liquidazione dei compensi in favore del difensore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, emesso dal tribunale e opponibile ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002. La Procura della Repubblica aveva proposto opposizione davanti al capo dell'ufficio giudiziario, ma il tribunale l'ha dichiarata inammissibile per tardività, ritenendo che dalla risultanza del registro informatico e dal visto del PM emergesse comunque una conoscibilità dell'atto idonea a far decorrere il termine di 30 giorni. Con il ricorso per cassazione la Procura ha denunciato, con un primo motivo, omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell'art. 136 c.p.c., sostenendo di non avere mai ricevuto una rituale comunicazione del decreto e che le schermate SICID non provassero una valida comunicazione, pur essendo l'ufficio dotato di PEC. Con un secondo motivo ha dedotto omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell'art. 2697 c.c., lamentando che il giudice non avesse considerato l'attestazione del direttore amministrativo secondo cui non era avvenuta alcuna comunicazione telematica o cartacea e che non potesse gravare sul PM la prova del momento di effettiva conoscenza dell'atto.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato anzitutto la violazione dell'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. per mancanza di una sommaria esposizione dei fatti di causa, poiché il ricorso passava direttamente ai motivi senza consentire una ricostruzione chiara delle vicende processuali. Ha poi osservato che, in ogni caso, il ricorso non superava il vaglio di cui all'art. 360-bis n. 1 c.p.c., perché la questione di diritto era stata decisa dal tribunale in modo conforme all'orientamento della Corte. La Corte ha richiamato il principio secondo cui l'opposizione al decreto di pagamento delle spese di giustizia segue il rito sommario e, in difetto di comunicazione o notificazione, resta soggetta al termine lungo di impugnazione ex art. 327 c.p.c. decorrente dalla pubblicazione del decreto. Ne ha tratto la conseguenza che, comunque, l'opposizione della Procura era tardiva. Non sono state regolate le spese per la mancata costituzione degli intimati e per la natura del ricorrente; è stato inoltre escluso l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
indica il rimedio dell'opposizione avverso il decreto di pagamento delle spese di giustizia e dei compensi al difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
art. 84 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
prevede che il decreto di pagamento del compenso al difensore sia comunicato al difensore e alle parti, compreso il pubblico ministero, e sia opponibile ai sensi dell'art. 170.
art. 15 d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150
"le opposizioni ai decreti in tema di spese di giustizia sono regolate dal rito sommario"
colloca il giudizio di opposizione nel rito sommario, con conseguente assimilazione del decreto/ordinanza ai fini dell'impugnazione.
richiamato come parametro di assimilazione dell'ordinanza del giudice monocratico appellabile, cui la Corte avvicina il decreto di liquidazione impugnato.
in mancanza di comunicazione o notificazione del decreto, opera il termine lungo di impugnazione decorrente dalla pubblicazione del provvedimento.
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
la mancanza della sommaria esposizione dei fatti di causa rende il ricorso per cassazione inammissibile.
il ricorso è inammissibile quando la decisione impugnata ha risolto la questione di diritto in modo conforme alla giurisprudenza di legittimità.
invocato dal ricorrente in tema di ritualità della comunicazione del provvedimento, ma senza che la censura sia ritenuta decisiva.
invocato dal ricorrente sul riparto dell'onere della prova circa la comunicazione e la conoscibilità dell'atto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
la Corte esclude, nel caso concreto, i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- L'opposizione al decreto di liquidazione dei compensi in materia di patrocinio a spese dello Stato è soggetta al rito sommario e, quanto al termine per impugnarla, il legislatore ricollega la decorrenza alla comunicazione o notificazione del provvedimento; in difetto, opera il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c. dalla pubblicazione.
- Ai fini del ricorso per cassazione è indispensabile la sommaria esposizione dei fatti di causa: la mera formulazione dei motivi, senza una ricostruzione chiara del fatto sostanziale e processuale, integra causa di inammissibilità ex art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile anche quando la decisione impugnata si uniformi al consolidato orientamento della Corte, salvo che il ricorrente indichi un effettivo contrasto o un errore decisivo di diritto.
- Quando non risulti provata una rituale comunicazione del provvedimento, non può dirsi impedita la decorrenza del termine lungo di impugnazione se il provvedimento è comunque decisorio e definitivo.
- La parte che contesta la tardività dell'impugnazione deve allegare e dimostrare gli elementi idonei a superare la presunzione di decorrenza del termine; tuttavia, nel caso di provvedimenti decisori e definitivi, la disciplina del termine lungo continua a operare in via residuale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 23 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 34390/2022 del 23/11/2022
- ordinanza_civile · 23 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 34391/2022 del 23/11/2022
- ordinanza_civile · 23 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 34392/2022 del 23/11/2022
- ordinanza_civile · 23 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 34393/2022 del 23/11/2022
- ordinanza_civile · 23 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 34394/2022 del 23/11/2022
- ordinanza_civile · 23 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 34395/2022 del 23/11/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →