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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29314/2021 del 21/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

La controversia nasce da un intervento edilizio eseguito dalla società convenuta, consistito nella demolizione e ricostruzione di un fabbricato preesistente. Il vicino ha agito per far accertare che l'opera integrasse una nuova costruzione realizzata a distanza inferiore a quella legale dalla parete finestrata del proprio immobile, chiedendo l'arretramento del fabbricato e il risarcimento del danno. Il Tribunale e poi la Corte d'appello hanno ritenuto che l'intervento non fosse una mera ristrutturazione, ma una nuova costruzione, perché aveva comportato aumento di sagoma e volumetria e avanzamento del corpo di fabbrica verso la strada. La società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell'art. 9 del D.M. n. 1444/1968, sostenendo che tra gli edifici vi fosse una strada cieca e che ciò dovesse incidere sul regime delle distanze; 2) violazione degli artt. 9 D.M. n. 1444/1968 e 3 e 10 D.P.R. n. 380/2001, nonché omesso esame di fatto decisivo, deducendo che l'intervento era una ristrutturazione sostitutiva e non una nuova costruzione; 3) violazione dell'art. 342 c.p.c. e omesso esame di fatto decisivo, censurando la declaratoria di inammissibilità del motivo d'appello con cui si invocava l'affidamento in buona fede per l'inerzia del vicino; 4) eccessività delle spese di lite liquidate in appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la presenza di una strada privata a fondo cieco non esclude l'applicazione della distanza minima di dieci metri tra pareti finestrate, e comunque la ricorrente non aveva dimostrato un asservimento della strada all'uso pubblico. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, aderendo al principio per cui l'aumento di volumetria e la modifica della sagoma qualificano l'intervento come nuova costruzione, soggetta alla disciplina delle distanze vigente al momento dei lavori. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo, rilevando che il motivo di appello era generico e privo di allegazioni fattuali idonee a fondare l'affidamento in buona fede, oltre al fatto che le norme sulle distanze tutelano interessi pubblici e non sono neutralizzabili dall'inerzia del vicino. Ha dichiarato inammissibile il quarto motivo per difetto di specificità, poiché non indicava lo scaglione tariffario corretto né gli importi massimi applicabili. La società ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 9 D.M. n. 1444 del 1968

    "distanza minima assoluta di dieci metri tra le pareti finestrate degli edifici frontistanti"

    La norma stabilisce, fuori dal caso di strade destinate al traffico veicolare, la distanza minima assoluta di dieci metri tra pareti finestrate; la presenza di una strada privata a fondo cieco non vale a ridurre o neutralizzare tale limite.

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.

    Le censure di violazione di legge e di omesso esame di fatto decisivo sono state ritenute, in parte, infondate e, in parte, inammissibili perché non sorrette da adeguata specificità o da un effettivo fatto decisivo trascurato.

  • art. 342 c.p.c.

    Il motivo di appello deve essere specifico; la generica deduzione dell'affidamento in buona fede, senza allegazione dei fatti posti a base della doglianza, legittima la declaratoria di inammissibilità.

  • art. 3 D.P.R. n. 380 del 2001

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la qualificazione dell'intervento, ma la Corte ha ribadito che l'opera, per l'aumento di volumetria e la modifica della sagoma, integra nuova costruzione.

  • art. 10 D.P.R. n. 380 del 2001

    Richiamato nel tentativo di qualificare l'intervento edilizio; non ha inciso sulla conclusione della Corte circa la natura di nuova costruzione.

  • art. 31, primo comma, lett. d), L. n. 457 del 1978

    È richiamato quale criterio per distinguere ristrutturazione e ricostruzione: la ristrutturazione presuppone modifiche interne con conservazione delle componenti essenziali, mentre l'aumento di volumetria conduce alla qualificazione di nuova costruzione.

  • art. 879, comma 2, c.c.

    È richiamato in giurisprudenza comparata per chiarire che il carattere pubblico della strada rileva in base all'uso concreto da parte della collettività, non solo alla proprietà del suolo.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    A seguito del rigetto del ricorso, la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Ai fini del rispetto delle distanze legali tra costruzioni, la nozione di strada rilevante in senso derogatorio richiede un effettivo uso pubblico o un titolo che asserva la strada privata alla pubblica viabilità; in mancanza, resta applicabile il regime generale delle distanze.
  • La demolizione e ricostruzione di un edificio non costituisce semplice ristrutturazione quando l'intervento comporta aumento di volumetria o significativa alterazione della sagoma: in tal caso l'opera va qualificata come nuova costruzione ed è soggetta alla disciplina delle distanze vigente al momento dell'intervento.
  • Le doglianze di appello o di cassazione fondate su affidamento, inerzia della controparte o buona fede devono essere sorrette da puntuale allegazione dei fatti costitutivi; la sola asserzione generica non è sufficiente.
  • Le norme sulle distanze tra edifici sono poste anche a tutela di interessi pubblici, con la conseguenza che il loro rispetto non può essere eluso mediante il solo richiamo a comportamenti omissivi della parte avversa.
  • Le censure sulle spese di lite devono indicare specificamente lo scaglione tariffario applicabile e il preteso errore di liquidazione, altrimenti sono inammissibili.

Come è indicizzato

MaterieProprietàImpugnazioniSpese di lite
RamiDiritti realiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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