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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22243/2024 del 06/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società ha impugnato per cassazione la sentenza della CTR Lombardia che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva dichiarato legittimi due avvisi di accertamento IVA per gli anni d’imposta 2010 e 2011, con recupero di maggiore imposta, sanzioni e interessi, ritenendo indebitamente contabilizzate fatture per operazioni soggettivamente inesistenti. Il ricorso era affidato a tre motivi: (1) violazione degli artt. 19 e 21 d.P.R. 633/1972, degli artt. 2697 e 2729 c.c. e dell’art. 116 c.p.c. per errato procedimento di formazione della prova; (2) omesso esame di fatti decisivi, in particolare l’assenza di qualsiasi ritrasferimento e le concrete modalità dei rapporti commerciali tra società e fornitore; (3) nullità della sentenza per violazione dell’art. 115 c.p.c., per avere la CTR ritenuto non contestato un ritrasferimento di beni che, secondo la ricorrente, era invece specificamente contestato. Prima della decisione, la società ha depositato istanza di cessazione della materia del contendere allegando l’omologazione, da parte del Tribunale di Bergamo, di un concordato preventivo con transazione fiscale ex art. 182-ter l. fall., comprensiva dei debiti tributari oggetto del giudizio.

La decisione

La Corte ha dichiarato l’estinzione del processo per cessazione della materia del contendere, rilevando che la transazione fiscale conclusa nell’ambito del concordato preventivo e omologata dal Tribunale, sopravvenuta alla sentenza impugnata, fa venir meno l’efficacia della sentenza stessa e dell’originario avviso di accertamento. Ha quindi disposto la compensazione delle spese processuali e ha escluso l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la transazione fiscale conclusa nell’ambito di un concordato preventivo e omologata dal tribunale, se sopravvenuta alla sentenza impugnata, impone la declaratoria di cessazione della materia del contendere anche d’ufficio in sede di legittimità.
  • L’intervenuto accordo negoziale determina l’inefficacia sopravvenuta della sentenza impugnata e dell’originario avviso di accertamento, con riespansione del potere impositivo solo nell’ipotesi in cui la transazione venga meno per inadempimento del contribuente e successiva risoluzione del concordato.
  • La cessazione della materia del contendere esclude la prosecuzione del giudizio di cassazione sui motivi di ricorso e comporta, di regola, la compensazione delle spese processuali quando l’esito complessivo della vicenda processuale lo giustifichi.
  • La declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere esclude l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato previsto per l’impugnazione non vittoriosa.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioConcordato preventivo
RamiTributiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiGiudicato

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