Cassazione Civile, Ordinanza n. 22243/2024 del 06/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società ha impugnato per cassazione la sentenza della CTR Lombardia che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva dichiarato legittimi due avvisi di accertamento IVA per gli anni d’imposta 2010 e 2011, con recupero di maggiore imposta, sanzioni e interessi, ritenendo indebitamente contabilizzate fatture per operazioni soggettivamente inesistenti. Il ricorso era affidato a tre motivi: (1) violazione degli artt. 19 e 21 d.P.R. 633/1972, degli artt. 2697 e 2729 c.c. e dell’art. 116 c.p.c. per errato procedimento di formazione della prova; (2) omesso esame di fatti decisivi, in particolare l’assenza di qualsiasi ritrasferimento e le concrete modalità dei rapporti commerciali tra società e fornitore; (3) nullità della sentenza per violazione dell’art. 115 c.p.c., per avere la CTR ritenuto non contestato un ritrasferimento di beni che, secondo la ricorrente, era invece specificamente contestato. Prima della decisione, la società ha depositato istanza di cessazione della materia del contendere allegando l’omologazione, da parte del Tribunale di Bergamo, di un concordato preventivo con transazione fiscale ex art. 182-ter l. fall., comprensiva dei debiti tributari oggetto del giudizio.
La decisione
La Corte ha dichiarato l’estinzione del processo per cessazione della materia del contendere, rilevando che la transazione fiscale conclusa nell’ambito del concordato preventivo e omologata dal Tribunale, sopravvenuta alla sentenza impugnata, fa venir meno l’efficacia della sentenza stessa e dell’originario avviso di accertamento. Ha quindi disposto la compensazione delle spese processuali e ha escluso l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato come norma asseritamente violata in tema di detrazione IVA e prova dell’operazione imponibile
art. 21 d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato come norma asseritamente violata in tema di fatturazione e operazioni imponibili
richiamato con riferimento al riparto dell’onere della prova
richiamato con riferimento alle presunzioni semplici e alla prova per presunzioni
richiamato in relazione alla valutazione delle prove da parte del giudice
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
parametro del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
parametro del motivo di ricorso per omesso esame di fatto decisivo
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
parametro del motivo di ricorso per nullità della sentenza
richiamato per la contestazione dell’erronea percezione di un fatto ritenuto non contestato
la transazione fiscale omologata in concordato preventivo determina cessazione della materia del contendere nel processo tributario
art. 161, comma 6, R.D. 16 marzo 1942, n. 267
richiamato in relazione al deposito della domanda di concordato con riserva
citato nel principio secondo cui la cessazione della materia del contendere non rientra nelle tipologie decisorie indicate
citato nel medesimo passaggio sulla natura della decisione di legittimità
citato nel medesimo passaggio sulla natura della decisione di legittimità
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
non applicabile in caso di declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere
Massime di principio
- Nel processo tributario, la transazione fiscale conclusa nell’ambito di un concordato preventivo e omologata dal tribunale, se sopravvenuta alla sentenza impugnata, impone la declaratoria di cessazione della materia del contendere anche d’ufficio in sede di legittimità.
- L’intervenuto accordo negoziale determina l’inefficacia sopravvenuta della sentenza impugnata e dell’originario avviso di accertamento, con riespansione del potere impositivo solo nell’ipotesi in cui la transazione venga meno per inadempimento del contribuente e successiva risoluzione del concordato.
- La cessazione della materia del contendere esclude la prosecuzione del giudizio di cassazione sui motivi di ricorso e comporta, di regola, la compensazione delle spese processuali quando l’esito complessivo della vicenda processuale lo giustifichi.
- La declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere esclude l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato previsto per l’impugnazione non vittoriosa.
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