Cassazione Civile, Ordinanza n. 26054/2026 del 01/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (clienti)
La controversia
La banca ottenne dal Tribunale di Frosinone, con decreto del 28 settembre 2012, l’ingiunzione ai due clienti di pagare € 1.806.132,02 quale saldo passivo del conto corrente n. 900/03/10047, intrattenuto presso la sede sammarinese dell’istituto. I clienti proposero opposizione, sostenendo che i contratti, sottoscritti in Italia, fossero nulli perché la banca, istituto extracomunitario non autorizzato a operare in Italia, aveva prestato nel territorio italiano servizi bancari e finanziari in violazione del TUB e del TUIF. Il Tribunale accolse l’opposizione, revocò il decreto e condannò la banca alle spese; la Corte d’appello di Roma, con sentenza del 25 marzo 2022, n. 1974, respinse l’appello della banca. Ritenne che i contratti fossero stati conclusi in Italia, valorizzando le modalità operative, l’attività svolta in Italia dal mandatario dei clienti e l’incontro in Italia con un dipendente della banca; giudicò inoltre l’attività bancaria e finanziaria svolta in Italia priva delle autorizzazioni prescritte e i contratti nulli ai sensi dell’art. 1418, primo comma, c.c. Considerò infine non provata la formazione del credito, poiché la banca si era limitata ad attribuire il saldo negativo alla compravendita di titoli senza documentarne adeguatamente la genesi. Con tre motivi di ricorso, la banca ha contestato: 1) la ricostruzione della conclusione dei contratti in Italia, la valutazione delle prove e delle presunzioni, la ripartizione dell’onere probatorio e l’utilizzo di documenti che assumeva tardivamente prodotti; 2) la conclusione che l’attività bancaria fosse stata svolta in Italia e che la violazione delle norme autorizzatorie determinasse la nullità dei contratti, sostenendo che il mandatario agiva per conto dei clienti e che l’eventuale violazione comportasse soltanto sanzioni penali; 3) la valutazione di nullità e di mancata prova del credito, deducendo che i clienti avevano sottoscritto i contratti e utilizzato gli scoperti di conto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato infondate le censure di motivazione apparente, perché la sentenza d’appello esponeva le ragioni della decisione in modo da rendere riconoscibile il percorso logico; ha ritenuto inammissibili le censure ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., in presenza di doppia conforme in fatto e in mancanza dell’indicazione delle differenze tra le ricostruzioni dei due gradi. Le doglianze sulle prove, sulle presunzioni e sull’onere probatorio miravano in sostanza a ottenere una nuova valutazione dei fatti, non consentita in cassazione; la censura sulla tardività della produzione documentale era inoltre nuova, non risultando proposta in appello. Quanto alla nullità, la Corte ha confermato che la stipulazione in Italia di contratti per l’esercizio di attività bancaria o finanziaria riservata da parte di un soggetto extracomunitario privo delle autorizzazioni prescritte integra contrasto con norme imperative e comporta la nullità ex art. 1418, primo comma, c.c.; non si tratta di una conseguenza automatica di qualunque violazione autorizzatoria, ma dell’effetto del divieto che condiziona l’accesso all’attività e la legittimazione soggettiva a stipulare quei contratti. È rimasta inoltre ferma l’autonoma ratio della mancata prova della concreta formazione del credito azionato, non efficacemente censurata: anche prescindendo dalla nullità, la banca doveva dimostrare le ragioni e la consistenza del saldo negativo. La banca è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 18.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie del 15%, € 200,00 per esborsi e accessori di legge. La Corte ha dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
In quanto incidente su un elemento strutturale del contratto, e segnatamente su un requisito soggettivo, il vizio in esame si distingue, infine, dalla violazione di norme imperative riguardanti il comportamento dei contraenti, che, come più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, non determina la nullità del contratto, potendo al più costituire fonte di responsabilità precontrattuale o contrattuale, e quindi dar luogo rispettivamente al risarcimento del danno o alla risoluzione del contratto.
La violazione di una norma imperativa determina la nullità quando incide sulla legittimazione soggettiva a stipulare il contratto, come nel caso dell’esercizio di attività bancaria riservata senza autorizzazione; non ogni violazione relativa al comportamento dei contraenti comporta invece nullità.
art. 16 d.lgs. n. 385/1993 (TUB)
Non merita censura, dunque, la sentenza impugnata, nella parte in cui ha confermato la nullità, ai sensi dell'art. 1418, comma 1, cod. civ., dei contratti di cui si discute, in quanto stipulati con un soggetto professionalmente dedito all'attività di raccolta del risparmio tra il pubblico ed all'esercizio del credito, ma privo dell'autorizzazione prescritta dall'art. 16 del d.lgs. n. 385 del 1993 e dall’art. 28 del T.u.i.f.
L’autorizzazione prescritta dal TUB è requisito per l’esercizio dell’attività bancaria riservata; la stipulazione in Italia dei relativi contratti da parte di un soggetto privo di tale autorizzazione contrasta con una norma imperativa e comporta nullità ex art. 1418, primo comma, c.c.
art. 28 d.lgs. n. 58/1998 (TUIF)
Non merita censura, dunque, la sentenza impugnata, nella parte in cui ha confermato la nullità, ai sensi dell'art. 1418, comma 1, cod. civ., dei contratti di cui si discute, in quanto stipulati con un soggetto professionalmente dedito all'attività di raccolta del risparmio tra il pubblico ed all'esercizio del credito, ma privo dell'autorizzazione prescritta dall'art. 16 del d.lgs. n. 385 del 1993 e dall’art. 28 del T.u.i.f.
La prescrizione autorizzatoria del TUIF concorre a delimitare l’accesso all’attività finanziaria regolamentata; la stipulazione dei contratti in Italia da parte del soggetto non autorizzato ne determina la nullità, secondo la decisione, in ragione del contrasto con norma imperativa.
La regola residuale sull’onere della prova assume concreto rilievo solo in mancanza di un accertamento positivo della circostanza rilevante, sicché un'autonoma questione di malgoverno del precetto di cui all'art. 2697 cod. civ. si pone esclusivamente ove il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne è gravata secondo le regole dettate da quella norma, non anche quando, a seguito di un'eventuale incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, il giudice abbia ritenuto assolto tale onere.
La violazione dell’art. 2697 c.c. ricorre se il giudice assegna l’onere probatorio alla parte diversa da quella onerata secondo la legge; la contestazione dell’esito della valutazione delle prove non integra, di per sé, violazione di tale norma.
Più specificamente, affinché si possa conseguire la prova del fatto ignoto, l'art. 2729 cod. civ. richiede che gli elementi presuntivi siano gravi, precisi e concordanti, venendo meno, in caso contrario, la garanzia di ragionevole certezza circa la verità del fatto stesso.
La prova presuntiva richiede elementi complessivamente gravi, precisi e concordanti. La censura di falsa applicazione deve indicare puntualmente quale requisito sia stato disatteso, non limitarsi a proporre una ricostruzione fattuale o un’inferenza alternativa.
Un'autonoma questione di malgoverno degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. può porsi, rispettivamente, solo allorché la parte ricorrente alleghi che il giudice di merito: 1) abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti ovvero disposte d'ufficio al di fuori o al di là dei limiti in cui ciò è consentito dalla legge.
La violazione dell’art. 115 c.p.c. è configurabile quando il giudice fonda la decisione su prove non dedotte dalle parti o assunte d’ufficio oltre i limiti di legge; non coincide con il dissenso sulla valutazione delle prove acquisite.
Un'autonoma questione di malgoverno degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. può porsi, rispettivamente, solo allorché la parte ricorrente alleghi che il giudice di merito: 1) abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti ovvero disposte d'ufficio al di fuori o al di là dei limiti in cui ciò è consentito dalla legge; 2) abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova che invece siano soggetti a valutazione.
La violazione dell’art. 116 c.p.c. può essere dedotta se il giudice disattende una prova legale o attribuisce valore di prova legale a elementi liberamente valutabili. Non è sufficiente lamentare che abbia attribuito maggiore efficacia persuasiva ad alcune prove rispetto ad altre.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
L'attuale testo dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., come modificato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012 e qui applicabile, ha ormai ridotto al “minimo costituzionale” il sindacato di legittimità sulla motivazione.
Il motivo consente di denunciare l’omesso esame di un fatto storico, controverso e decisivo, non la rivalutazione delle prove o delle questioni argomentative. In presenza di doppia conforme in fatto, la censura non è proponibile se il ricorrente non indica le differenze tra le ricostruzioni dei giudici di merito.
art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.
La regola di cui all’art. 348-ter, ultimo comma, cod. proc. civ., abrogato dal d.lgs. n. 149 del 2022 ma qui applicabile ratione temporis, esclude la possibilità di ricorrere per cassazione ai sensi del numero 5 dell’art. 360, comma 1, dello stesso codice, nell’ipotesi in cui la sentenza di appello impugnata rechi l’integrale conferma della decisione di primo grado.
Quando la decisione d’appello conferma quella di primo grado sulla base del medesimo iter fattuale, il ricorso per cassazione non può denunciare il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., salvo che il ricorrente dimostri la diversità delle ragioni di fatto poste a fondamento delle due decisioni.
art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c.
Il vizio di violazione di legge, inoltre, deve essere dedotto, a pena di inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell'art. 366, n. 4, non solo con la indicazione delle norme assuntivamente violate, ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella decisione gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie.
Il motivo di violazione di legge deve indicare le norme asseritamente violate e confrontarne il contenuto precettivo con le specifiche affermazioni giuridiche della sentenza impugnata; non è sufficiente un richiamo generico alle disposizioni.
art. 183, sesto comma, n. 2, c.p.c. (testo applicabile ratione temporis)
La censura, rinvenibile nel primo motivo di ricorso, di tardività della produzione documentale utilizzata anche dalla corte di appello, perché asseritamente effettuata dagli originari attori dopo la scadenza del termine perentorio di cui all’art. 183, sesto comma, n. 2, cod. proc. civ. (nel testo, qui applicabile ratione temporis, anteriore alla riforma apportatagli dal d.lgs. n. 149 del 2022), si rivela inammissibile, non risultando dalla sentenza predetta la proposizione, in sede di gravame, di un’analoga censura.
La contestazione della tardività di una produzione documentale, se non proposta nel giudizio d’appello e non adeguatamente documentata come già dedotta, costituisce questione nuova e non è esaminabile per la prima volta in cassazione.
art. 13, commi 1-bis e 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della medesima ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il suo ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
In conseguenza del rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato di importo pari a quello dovuto per il ricorso, salvo verifica dell’effettiva debenza.
Massime di principio
- La violazione di una norma imperativa che subordina l’accesso a un’attività regolamentata a un’autorizzazione può determinare la nullità del contratto quando la norma vieta, in assoluto o al ricorrere di determinate condizioni soggettive o oggettive, la stipulazione stessa. La nullità non discende automaticamente da qualunque inosservanza autorizzatoria: occorre considerare il contenuto della norma e la natura dell’interesse tutelato.
- La violazione di norme imperative concernenti soltanto il comportamento dei contraenti non determina, di per sé, la nullità del contratto; può eventualmente fondare responsabilità precontrattuale o contrattuale, risarcimento del danno o risoluzione.
- L’onere probatorio ex art. 2697 c.c. è violato quando il giudice lo attribuisce alla parte diversa da quella indicata dalla legge. Se la censura riguarda invece il modo in cui sono state apprezzate le prove, essa non denuncia una violazione della regola di riparto dell’onere probatorio.
- La prova per presunzioni richiede elementi gravi, precisi e concordanti, valutati nel loro complesso. Per denunciare in cassazione la falsa applicazione dell’art. 2729 c.c. occorre spiegare quale requisito legale sia stato violato, non limitarsi a proporre un’inferenza alternativa o una diversa ricostruzione dei fatti.
- Il dissenso sulla scelta e sulla forza persuasiva attribuita dal giudice di merito ai mezzi istruttori non integra, da solo, violazione degli artt. 115 o 116 c.p.c.; il sindacato è configurabile nei casi di uso di prove non ritualmente acquisite o di erroneo trattamento delle prove legali e di quelle liberamente valutabili.
- In presenza di doppia conforme in fatto, il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. non è proponibile se il ricorrente non indica le diverse ragioni fattuali poste a fondamento della decisione di primo grado e di quella d’appello. Il motivo riguarda l’omesso esame di un fatto storico, controverso e decisivo, non la mancata condivisione di valutazioni probatorie o argomentazioni.
- Una questione non trattata nella sentenza impugnata non può essere introdotta per la prima volta in cassazione: il ricorrente deve allegare di averla tempestivamente proposta nel giudizio di merito e indicare lo specifico atto in cui lo ha fatto.
- Quando una decisione è sorretta da più rationes autonome, ciascuna sufficiente a giustificarla, la mancata o inefficace impugnazione di una di esse rende inammissibili, per difetto d’interesse, le censure relative alle altre.
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