Cassazione Civile, Ordinanza n. 16246/2022 del 19/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione pubblica)
La controversia
La controversia nasce da un verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza, nel quale erano stati riportati dati di fatture in una tabella contabile che, secondo la parte privata, sarebbero stati invertiti nei valori e rappresentati in modo falso sotto il profilo contabile. Il Tribunale aveva rigettato la querela di falso proposta avverso tale verbale; la Corte d'appello di Venezia aveva confermato il rigetto ritenendo che le contestazioni riguardassero non fatti coperti da fede privilegiata, ma valutazioni e ricostruzioni contabili, quindi contestabili con i normali mezzi di prova e non tramite querela di falso. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti due motivi: con il primo si denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 2699 e 2700 c.c., degli artt. 221 ss. c.p.c. e degli artt. 476 e 479 c.p., sostenendo che la querela di falso sarebbe ammissibile anche contro atti pubblici affetti da falsità ideologica; con il secondo si denunciava falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 115, 116, 183 c.p.c., lamentando che la Corte territoriale non avesse consentito l'attività istruttoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta la statuizione della Corte d'appello secondo cui l'art. 2700 c.c. attribuisce fede privilegiata solo alla provenienza dell'atto pubblico, alle dichiarazioni delle parti e agli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, ma non anche alla veridicità del contenuto valutativo o ricostruttivo dell'atto. Ne deriva che la querela di falso è esperibile per la falsità materiale dell'atto, non per la sola falsità ideologica del contenuto, il quale resta contestabile con i normali mezzi di prova. Poiché nel caso concreto la contestazione riguardava l'attività valutativa svolta dagli accertatori e non la falsità materiale del verbale, il primo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato/inammissibile; il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. Le spese non sono state liquidate in favore degli intimati rimasti contumaci, ma è stata disposta la condanna della ricorrente alle spese e dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato dalla ricorrente in relazione alla nozione di atto pubblico
l'atto pubblico fa piena prova fino a querela di falso solo della provenienza, delle dichiarazioni e dei fatti attestati o compiuti dal pubblico ufficiale, non della veridicità del contenuto valutativo
richiamato dalla ricorrente per la disciplina della querela di falso
richiamato implicitamente nella disciplina della querela di falso
richiamato implicitamente nella disciplina della querela di falso
richiamato implicitamente nella disciplina della querela di falso
richiamato implicitamente nella disciplina della querela di falso
richiamato implicitamente nella disciplina della querela di falso
richiamato implicitamente nella disciplina della querela di falso
richiamato implicitamente nella disciplina della querela di falso
richiamato implicitamente nella disciplina della querela di falso
richiamato implicitamente nella disciplina della querela di falso
richiamato implicitamente nella disciplina della querela di falso
richiamato dalla ricorrente nel collegamento tra disciplina civile e falso documentale penale
richiamato dalla ricorrente nel collegamento tra disciplina civile e falso ideologico in atto pubblico
utilizzato per dichiarare inammissibile il motivo perché contrario a principi già consolidati
richiamato nel secondo motivo sulla ripartizione dell'onere della prova
richiamato nel secondo motivo in tema di valutazione delle prove
richiamato nel secondo motivo in tema di valutazione delle prove
richiamato nel secondo motivo in relazione all'attività istruttoria e alle preclusioni processuali
richiamato per la definizione camerale del ricorso
art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità
art. 13, comma 1-bis, d.p.r. 115/2002
richiamato come parametro del contributo unificato aggiuntivo
Massime di principio
- La querela di falso è esperibile contro un atto pubblico solo per contestare la falsità materiale o la provenienza dell'atto nei limiti della fede privilegiata; non è il rimedio corretto per contestare il contenuto valutativo o ricostruttivo dell'atto, che può essere contrastato con i comuni mezzi di prova.
- L'art. 2700 c.c. attribuisce fede privilegiata al verbale pubblico quanto alla provenienza, alle dichiarazioni rese e ai fatti attestati come avvenuti in presenza del pubblico ufficiale, ma non si estende alla verità intrinseca di valutazioni, interpretazioni tecniche o ricostruzioni contabili.
- Quando il motivo di ricorso si fonda su una tesi giuridica incompatibile con un orientamento di legittimità già consolidato, la Corte può dichiararlo inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis c.p.c.
- Se la censura principale è inammissibile perché il rimedio processuale è errato, restano assorbite le doglianze ulteriori che presuppongono l'ammissibilità della prima questione.
- La contestazione del contenuto di un verbale di accertamento che esprime valutazioni tecniche non richiede querela di falso, ma l'ordinaria prova contraria nei limiti di ammissibilità del processo.
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