Cassazione Civile, Ordinanza n. 11874/2024 del 02/05/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente impugnava una sentenza della CTR che, in sede di riassunzione dopo un precedente annullamento parziale da parte della Cassazione, aveva rideterminato il reddito imponibile per l'anno 2007 in base a movimentazioni bancarie rilevate su conti a lui intestati, su un'associazione sportiva e su società da lui amministrate. L'accertamento originario traeva origine da indagini finanziarie ex art. 32 d.P.R. n. 600/1973 e riguardava Irpef, IVA e IRAP; l'Ufficio aveva considerato imponibili i versamenti e i prelevamenti, mentre la CTR aveva poi limitato la tassazione alle sole operazioni di accredito, escludendo i prelevamenti e i conti di terzi non riferibili al contribuente. Con il primo motivo il ricorrente denunciava errores in judicando e violazione degli artt. 32 d.P.R. n. 600/1973 e 51 d.P.R. n. 633/1972, sostenendo che la CTR avesse erroneamente preteso una prova contraria analitica senza considerare le esimenti previste dalle norme sulle indagini bancarie, oltre a criticare la qualificazione dell'accertamento come analitico-induttivo ex art. 39 d.P.R. n. 600/1973. Con il secondo motivo deduceva nullità della sentenza per motivazione omessa/contraddittoria, contestando il richiamo da parte della CTR a una sentenza penale di primo grado e invocando l'autonomia tra giudizio penale e tributario, anche perché la decisione penale era stata impugnata e in parte riformata e non riguardava, a suo dire, fatti dell'anno d'imposta accertato.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha respinto l'eccezione dell'Agenzia relativa alla notifica del ricorso presso la sede dell'Ufficio anziché presso l'Avvocatura dello Stato, ritenendola regolare poiché non risultava che l'Avvocatura avesse difeso l'Ufficio nel precedente grado. Quanto al primo motivo, la Corte lo ha ritenuto inammissibile per difetto di autosufficienza, non essendo stato riportato, neppure per estratto, l'avviso di accertamento; inoltre lo ha giudicato infondato nel merito, ribadendo che i versamenti bancari costituiscono presunzione di maggiore disponibilità reddituale per tutti i contribuenti e che grava sul contribuente l'onere di dimostrare, in modo analitico e con prove concrete, che tali somme siano già state contabilizzate o non abbiano rilievo fiscale. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non rispettava i requisiti del vizio di omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5 c.p.c., non specificando il fatto storico omesso, il dato da cui risultava, il modo e il tempo della sua discussione, né la sua decisività; in più la censura è stata ritenuta nuova, poiché la questione dell'assenza di condanne penali per l'anno oggetto di accertamento non era stata dedotta nei precedenti gradi di merito. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del ricorrente.
Norme richiamate
Le movimentazioni bancarie, in particolare i versamenti, operano come presunzione legale di maggiore capacità reddituale; il contribuente può vincerla solo fornendo prova contraria analitica e concreta.
È richiamato come base dell'accertamento analitico-induttivo, ma la Corte osserva che la contestazione del contribuente era comunque inammissibile e infondata nei termini dedotti.
In materia IVA, le risultanze delle indagini bancarie fondano una presunzione legale analoga a quella prevista per le imposte dirette; la prova contraria deve essere specifica per ciascuna operazione.
Opera il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione: quando si censura la motivazione di un avviso di accertamento, il ricorso deve riportare i passi rilevanti dell'atto amministrativo.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il vizio deducibile è solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mera critica alle valutazioni istruttorie o motivazionali del giudice di merito.
art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
Il ricorrente deve indicare specificamente gli atti e i documenti su cui fonda il motivo, nonché il fatto storico omesso.
art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c.
Impone il deposito dei documenti necessari a sostegno del motivo di ricorso per cassazione, compresi quelli relativi al fatto storico dedotto come omesso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte del ricorrente.
Massime di principio
- Nelle indagini finanziarie, i versamenti sui conti correnti costituiscono una presunzione legale di reddito imponibile valida per tutti i contribuenti; i prelevamenti, invece, non hanno la stessa valenza nei confronti dei soggetti non imprenditori.
- La prova contraria richiesta al contribuente deve essere analitica e riferita a ciascuna singola movimentazione bancaria, con dimostrazione concreta della sua irrilevanza fiscale o della sua già avvenuta contabilizzazione.
- In cassazione, il motivo che contesta la motivazione di un avviso di accertamento è inammissibile se non riproduce, almeno nei passaggi essenziali, il contenuto dell'atto amministrativo oggetto di censura.
- Il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mancata considerazione di singoli elementi istruttori o la critica alla valutazione delle prove.
- Non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione questioni di fatto o eccezioni non dedotte nei precedenti gradi di merito.
- La notifica del ricorso per cassazione all'Agenzia delle Entrate presso la sua sede è regolare quando non risulti che nel precedente grado l'ente fosse stato difeso dall'Avvocatura dello Stato.
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