Cassazione Civile, Ordinanza n. 28258/2023 del 09/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal mancato completamento, da parte dell'amministrazione sanitaria, della procedura di graduazione delle funzioni dirigenziali e di pesatura degli incarichi, presupposto per la corresponsione della parte variabile dell'indennità di posizione ai dirigenti medici. I lavoratori avevano chiesto il risarcimento del danno per il periodo anteriore al 1 gennaio 2013, assumendo che l'ente non avesse attivato e concluso la procedura prevista dalla contrattazione collettiva. In primo grado il Tribunale aveva accolto la domanda, e la Corte d'appello aveva confermato la responsabilità dell'ente per gli incarichi di alta specializzazione, mentre aveva aumentato il risarcimento per il dirigente titolare di struttura semplice. L'azienda sanitaria ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) omessa o errata valutazione delle delibere amministrative prodotte, che secondo la ricorrente avrebbero già graduato gli incarichi e fissato la parte variabile a zero, con violazione degli artt. 115, 116 e 360 c.p.c.; 2) violazione delle norme civilistiche e collettive sulla determinazione della retribuzione di posizione variabile, sostenendo che la graduazione degli incarichi sarebbe rimessa alla discrezionalità datoriale e che la delibera del 2011 avrebbe confermato quella del 2007; 3) violazione degli artt. 1226 e 2056 c.c., deducendo che il danno non sarebbe liquidabile equitativamente e che la somma riconosciuta non potrebbe coincidere con quella della successiva indennità attribuita a regime.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o comunque infondati i motivi relativi alla valutazione delle prove e all'interpretazione delle delibere, osservando che il ricorso tendeva in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale documentale, preclusa in sede di legittimità. Nel merito ha confermato il principio secondo cui, nella dirigenza medica del settore sanitario pubblico, l'amministrazione ha l'obbligo di avviare e completare, nel rispetto di buona fede e correttezza, il procedimento di graduazione delle funzioni e pesatura degli incarichi; la sua omissione integra inadempimento fonte di responsabilità ex art. 1218 c.c. e legittima il dirigente a chiedere il risarcimento del danno da perdita di chance di percepire la parte variabile della retribuzione di posizione. Ha inoltre ritenuto legittima la liquidazione equitativa del danno, usando come parametro gli importi successivamente riconosciuti con la delibera aziendale, essendo riferiti alla medesima graduazione di funzioni. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della ricorrente.
Norme richiamate
non consente di censurare in cassazione la mera diversa valutazione del materiale istruttorio; la violazione è configurabile solo se il giudice pone a base della decisione prove non dedotte o disattende prove legali.
la violazione è deducibile solo se il giudice attribuisce valore di prova legale a elementi che non lo sono, o viceversa; non basta contestare l'apprezzamento del merito.
art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5
i motivi che cumolano censure eterogenee o mirano a un nuovo esame del merito sono inammissibili; il vizio di omesso esame è quello, ristretto, delineato dalla formulazione vigente.
il ricorrente deve indicare e trascrivere il contenuto degli atti e documenti su cui fonda la censura, non potendo limitarsi a richiamarli genericamente.
la mancata attivazione e conclusione della procedura contrattualmente dovuta integra inadempimento, salvo prova della causa non imputabile.
consente la liquidazione equitativa del danno quando ne sia certa l'esistenza ma non sia possibile una precisa quantificazione.
richiama i criteri di liquidazione del danno risarcibile, consentendo il ricorso all'equità nei limiti in cui sia giustificato dalla natura del pregiudizio.
art. 53 c.c.n.l. 5.12.1996
la corresponsione della parte variabile dell'indennità di posizione presuppone la graduazione delle funzioni dirigenziali secondo la procedura contrattuale.
artt. 51, 52, 53, 54, 55 e 57, comma 4, c.c.n.l. 5.12.1996
disciplinano il sistema retributivo della dirigenza medica e i limiti minimi del trattamento di posizione, nel quadro della graduazione degli incarichi.
artt. 26, 27, 35, 39 e 40 c.c.n.l. 8.6.2000
rilevano per la classificazione degli incarichi dirigenziali e per la relativa indennità di posizione.
art. 24, comma 11, c.c.n.l. 3.11.2005
richiamato dalla ricorrente quale fonte collettiva applicabile alla dirigenza medico-veterinaria per la disciplina economica degli incarichi.
art. 8, comma 2, l. reg. Sicilia n. 5/2009
ha determinato il subentro delle aziende sanitarie provinciali in tutti i rapporti attivi e passivi delle disciolte AUSL.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
richiamato nel dispositivo per dare atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego dirigenziale sanitario, l'amministrazione è tenuta non solo a prevedere in astratto la graduazione delle funzioni, ma anche ad attivare e concludere in concreto il procedimento previsto dalla contrattazione collettiva per la pesatura degli incarichi.
- L'omessa attivazione o conclusione della procedura di graduazione degli incarichi integra inadempimento contrattuale ex art. 1218 c.c. e può fondare una domanda risarcitoria del dirigente, non una pronuncia sostitutiva del giudice sull'assetto organizzativo o sul quantum dovuto in via diretta.
- Il dirigente che agisce per il risarcimento deve allegare la fonte del diritto e l'inadempimento datoriale; spetta invece al datore di lavoro provare i fatti impeditivi, estintivi o la non imputabilità dell'inadempimento.
- Il danno da perdita di chance di percepire la parte variabile della retribuzione di posizione è risarcibile anche in via equitativa, purché siano allegati e provati la plausibile occasione perduta, il vantaggio atteso e il nesso causale secondo criteri di regolarità causale.
- In cassazione non è consentito trasformare censure di diritto in richieste di rivalutazione del merito: la deduzione di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. richiede la specifica allegazione dell'uso di prove non dedotte, dell'erronea attribuzione di valore probatorio legale o della mancata considerazione di prove legali.
- La liquidazione equitativa è legittima quando il giudice individua un parametro razionale e coerente con il medesimo assetto retributivo poi formalmente riconosciuto dall'ente per l'incarico considerato.
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