Cassazione Civile, Ordinanza n. 33862/2025 del 23/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuenti)
La controversia
La controversia nasce dal diniego opposto dall'Agenzia delle Entrate a istanze di rimborso dell'IRPEF relative agli anni 2002, 2003, 2004 e 2006, formulate da due professionisti avvocati sul presupposto che l'IRAP versata negli stessi periodi non fosse dovuta e quindi non fosse deducibile dal reddito. Dopo un precedente giudizio di legittimità con rinvio, il giudice del rinvio aveva riconosciuto il rimborso solo per l'anno 2003 e aveva condannato l'Amministrazione finanziaria alle spese di lite per i gradi di merito, per il giudizio di legittimità e per la riassunzione. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 91 e 384 c.p.c. e dell'art. 15 del d.lgs. 546/1992, sostenendo che il giudice del rinvio non poteva fondare la liquidazione complessiva delle spese sull'unico motivo accolto dalla Corte di cassazione, perché per le annualità 2004 e 2006 la lite era già cessata con compensazione delle spese; con il secondo ha denunciato violazione degli artt. 91 c.p.c., 15 d.lgs. 546/1992 e 4 d.m. 55/2014, lamentando che la liquidazione delle spese fosse stata effettuata in modo omnicomprensivo e non analitico per singola fase, rendendo difficile il controllo del rispetto dei parametri normativi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la controversia relativa alle annualità 2004 e 2006 era già definita con cessazione della materia del contendere e compensazione delle spese, sicché il giudizio proseguiva solo per le annualità 2002 e 2003; la condanna alle spese in sede di rinvio era quindi coerente con la soccombenza parziale dell'Amministrazione rispetto alla domanda di rimborso. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, osservando che la liquidazione dei compensi deve normalmente essere effettuata per ciascuna fase, ma nel caso concreto gli importi liquidati erano agevolmente confrontabili con le note spese e corrispondevano ai valori medi tabellari, anche tenendo conto della riunione delle cause, sicché non vi era un concreto impedimento al controllo della correttezza della liquidazione. La Corte ha inoltre precisato che non era dovuto dall'Amministrazione statale l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 per effetto del meccanismo della prenotazione a debito.
Norme richiamate
consacra il principio di soccombenza, che il giudice di merito può applicare anche nella regolazione delle spese in presenza di soccombenza parziale.
la soccombenza reciproca può giustificare la compensazione parziale o totale delle spese quando vi sia una pluralità di domande contrapposte o l'accoglimento solo parziale dell'unica domanda.
nel giudizio di rinvio il giudice deve attenersi al dictum della Corte di cassazione, ma nella specie la regolazione delle spese è stata ritenuta coerente con l'oggetto residuo della lite.
art. 15 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato in tema di spese del processo tributario, applicato in coordinamento con il principio di soccombenza.
art. 4 d.m. 10 marzo 2014, n. 55
la liquidazione dei compensi va effettuata secondo i parametri tabellari, normalmente per singole fasi, ma il controllo è comunque possibile se la liquidazione complessiva è confrontabile con le note spese e con i valori medi.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non si applica alle Amministrazioni dello Stato per il meccanismo della prenotazione a debito.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato, ma non applicabile nel caso dell'Amministrazione statale ricorrente.
d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 1, comma 2
richiamato solo come presupposto della domanda di rimborso, fondata sull'assunto della sua illegittimità costituzionale.
Massime di principio
- La soccombenza reciproca, rilevante ai fini della compensazione delle spese, ricorre anche quando l'unica domanda sia accolta solo in parte, con accoglimento di uno o alcuni capi e rigetto degli altri, oppure quando nel medesimo processo siano cumulate più domande contrapposte con esiti differenti.
- Nel giudizio di rinvio, la liquidazione delle spese deve essere rapportata all'oggetto effettivamente residuo della controversia dopo la cassazione, tenendo conto dei capi già definiti e di quelli ancora controversi.
- La liquidazione dei compensi professionali secondo il d.m. n. 55/2014 deve normalmente consentire la verifica del rispetto dei parametri tabellari; tuttavia, la mancata distinzione analitica per fase non determina di per sé cassazione se, in concreto, gli importi liquidati sono agevolmente confrontabili con le note spese e con i valori medi applicabili.
- L'ulteriore contributo unificato previsto per il rigetto o l'inammissibilità del ricorso non si applica alle Amministrazioni dello Stato, per le quali opera il diverso meccanismo della prenotazione a debito.
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