Cassazione Civile, Ordinanza n. 34494/2025 del 29/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (danneggiato)
La controversia
Un soggetto aveva agito contro la società editrice del quotidiano, il direttore responsabile e il giornalista per ottenere il risarcimento dei danni da diffamazione a mezzo stampa derivanti dalla pubblicazione di un articolo reputato lesivo della sua onorabilità. Il Tribunale aveva accolto la domanda e la Corte d'appello aveva confermato la condanna solidale al risarcimento di euro 40.000. In cassazione i soccombenti hanno dedotto, con il primo motivo, violazione delle norme sulla diffamazione e sul diritto di critica, sostenendo che l'articolo non contenesse affermazioni false o inesatte sulla persona dell'attore e che, comunque, il fatto presupposto della critica corrispondesse a verità; con il secondo motivo hanno denunciato violazione delle norme sul risarcimento del danno, lamentando che la Corte territoriale avesse riconosciuto il danno non patrimoniale in via presuntiva senza prova del nesso causale e come se fosse un danno in re ipsa.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché mirava, in sostanza, a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e delle circostanze di fatto già apprezzate dai giudici di merito; ha confermato che, in tema di diritto di critica, è necessario che il fatto presupposto sia vero, sia pure anche solo putativamente, e che nella specie la Corte d'appello aveva logicamente accertato la non corrispondenza al vero, quanto alla specifica posizione dell'attore, dell'immagine di stabile componente di un gruppo dedito a spionaggio e dossieraggio. Ha poi respinto il secondo motivo, osservando che il danno non patrimoniale da diffamazione non è in re ipsa, ma può essere provato anche per presunzioni, sulla base della diffusione dello scritto, della gravità dell'offesa e della posizione sociale della vittima; la liquidazione equitativa era stata correttamente effettuata secondo parametri tabellari, con motivazione non apparente. I ricorrenti sono stati condannati alle spese e sono stati dichiarati tenuti all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 21 Cost.
Richiamato come parametro del diritto di critica e di cronaca, ma non tale da escludere i limiti della verità del fatto presupposto e della lesione dell'altrui reputazione.
Norma generale della responsabilità aquiliana richiamata per la domanda risarcitoria da diffamazione.
Invocato come causa di giustificazione del legittimo esercizio del diritto di critica; la Corte ribadisce che l'esimente opera solo se ricorrono i relativi presupposti.
Richiamato quale norma incriminatrice della diffamazione, utile a delimitare la condotta lesiva della reputazione.
art. 11 L. 8 febbraio 1948 n. 47
Richiamato in tema di responsabilità per stampa diffamatoria.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Usato per formulare i motivi di ricorso per violazione di legge.
Richiamato dal ricorrente in tema di risarcimento del danno consequenziale e nesso di causalità.
Richiamato per il risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla diffamazione.
Applicato per la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, ritenuta legittima sulla base degli elementi presuntivi disponibili.
Richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
Richiamato per il procedimento camerale e il deposito di memoria.
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
Richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la ricostruzione dei fatti, la valutazione del contenuto dell'articolo e l'apprezzamento della sua attitudine lesiva della reputazione costituiscono accertamenti di merito insindacabili se sorretti da motivazione adeguata.
- Il diritto di critica giornalistica non coincide con la mera narrazione dei fatti: per operare come esimente, presuppone che il fatto sottostante sia vero, anche solo in termini di verità putativa ragionevole; se il fatto base non corrisponde al vero, l'esimente non opera.
- In materia di diffamazione a mezzo stampa, la lesione della reputazione non può essere desunta automaticamente dal solo contenuto della pubblicazione; il danno non patrimoniale va allegato e provato, anche mediante presunzioni gravi, precise e concordanti.
- Ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale da diffamazione, il giudice può fare ricorso all'equità e a criteri tabellari, valorizzando la diffusione del mezzo, la gravità dell'offesa, la notorietà dell'autore e la posizione sociale della vittima.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 29 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 34450/2025 del 29/12/2025
- ordinanza_civile · 29 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 34462/2025 del 29/12/2025
- ordinanza_civile · 29 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 34464/2025 del 29/12/2025
- ordinanza_civile · 29 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 34466/2025 del 29/12/2025
- ordinanza_civile · 29 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 34468/2025 del 29/12/2025
- ordinanza_civile · 29 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 34471/2025 del 29/12/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →