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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21740/2021 del 29/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente impositore)

La controversia

La controversia origina da una cartella di pagamento emessa a seguito di avviso di liquidazione per imposta di registro dovuta in relazione a una sentenza civile resa in un giudizio poi proseguito dall'odierna ricorrente dopo la morte della de cuius. La contribuente aveva impugnato la cartella sostenendo, da un lato, che essa fosse illegittima nei suoi confronti perché aveva accettato l'eredità con beneficio d'inventario e, dall'altro, che non le potessero essere addebitate le sanzioni, essendo incolpevole dell'inadempimento dell'obbligazione oggetto del giudizio civile, imputato all'altro contraente. Con i primi due motivi di ricorso in cassazione ha dedotto la violazione degli artt. 19 d.lgs. n. 546/1992, 456, 484 e 490 c.c., censurando la ritenuta inammissibilità dell'impugnazione contro la cartella e l'esclusione dell'applicabilità del beneficio d'inventario. Con il terzo motivo ha denunciato omessa pronuncia sulla domanda di illegittimità delle sanzioni.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati tutti i motivi. Ha affermato che, in tema di imposta di registro dovuta su una sentenza, l'obbligazione solidale ex art. 57 d.P.R. n. 131/1986 grava su tutte le parti del rapporto sostanziale al quale la pronuncia si riferisce; la ricorrente, essendo subentrata nel giudizio introdotto dalla de cuius, era parte in causa e quindi debitrice dell'imposta in proprio, non come erede, con irrilevanza del beneficio d'inventario. Quanto alle sanzioni, la Corte ha esaminato direttamente la questione, rilevando che l'eventuale omissione di pronuncia poteva essere superata perché il motivo era comunque infondato: la solidarietà ex art. 57 opera per tutte le parti del rapporto e rende irrilevante l'asserita incolpevolezza della ricorrente. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Norma processuale richiamata come parametro del vizio di violazione di legge dedotto nei motivi di ricorso.

  • art. 19 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere l'ammissibilità dell'impugnazione della cartella; la Corte non accoglie la censura.

  • art. 490 c.c.

    Richiamato per sostenere l'irrilevanza del beneficio d'inventario rispetto alla pretesa tributaria; la Corte lo reputa non decisivo perché la debitrice era tenuta in proprio.

  • art. 456 c.c.

    Citato nel motivo relativo alla successione, senza esito favorevole per la ricorrente.

  • art. 484 c.c.

    Citato nel motivo relativo all'accettazione con beneficio d'inventario, ritenuto irrilevante ai fini della debenza dell'imposta.

  • art. 57 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    La Corte afferma che, per l'imposta di registro dovuta sulla sentenza, l'obbligazione solidale grava su tutte le parti in causa cui la pronuncia si riferisce.

  • art. 111, comma 2, Cost.

    Richiamato come fondamento dei principi di economia processuale e ragionevole durata che consentono, in caso di motivo infondato, di decidere nel merito senza rinvio.

  • art. 384 c.p.c.

    Interpretato in senso costituzionalmente orientato per consentire la decisione nel merito senza rinvio quando la questione è infondata e non richiede accertamenti di fatto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto dell'obbligo della ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato come base di calcolo dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In tema di imposta di registro sulla sentenza, l'obbligazione solidale prevista dalla disciplina speciale grava su tutte le parti del rapporto sostanziale definito dalla pronuncia, non solo su chi risulti soccombente nel giudizio.
  • Il soggetto che subentra nel processo instaurato dal dante causa e che resta parte del rapporto sostanziale oggetto della decisione è tenuto al pagamento dell'imposta di registro in proprio, con irrilevanza del beneficio d'inventario invocato in qualità di erede.
  • Il beneficio d'inventario non esclude la debenza di un tributo quando il debito fiscale sorge direttamente in capo al soggetto quale parte del processo e non quale erede del precedente titolare del rapporto.
  • Quando un motivo di appello non esaminato è comunque infondato in diritto e non richiede ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può decidere direttamente nel merito senza cassare con rinvio.
  • In materia di imposta di registro, l'eventuale innocenza o non colpevolezza di una parte rispetto all'inadempimento sostanziale che ha originato la lite non incide sulla solidarietà tributaria prevista per le parti del rapporto inciso dalla sentenza.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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