Cassazione Civile, Ordinanza n. 35955/2021 del 22/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda proposta dal condominio per ottenere la condanna del condomino a chiudere un varco aperto nel muro perimetrale dell'appartamento, in comunicazione con il pianerottolo della scala A dell'edificio. In primo grado la domanda era stata rigettata, ritenendosi che non fosse configurabile un condominio parziale della scala A e che, quindi, non fosse superata la presunzione di comunione ex art. 1117 c.c. La Corte d'appello ha invece riformato la decisione, affermando che la scala A non era utile alle unità servite dalla scala B. Con il ricorso per cassazione il condomino ha denunciato violazione e falsa applicazione di plurime norme in materia di condominio e riparto dell'onere della prova, oltre a omesso esame di un fatto decisivo; ha sostenuto, in sintesi, che il condominio parziale sarebbe configurabile solo in presenza di ingressi autonomi, che l'edificio avesse un unico portone di accesso, che i condomini della scala B potessero comunque trarre utilità dalla scala A, che il varco fosse stato aperto in un muro perimetrale dell'appartamento e non dell'edificio, e che mancasse prova di una distinta ripartizione delle spese della scala A.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il motivo generico e privo dei requisiti di specificità, perché costruito su una pluralità confusa di censure, senza puntuali argomentazioni di contrasto tra le affermazioni di diritto della sentenza impugnata e le singole norme invocate. Ha inoltre osservato che la doglianza mirava in realtà a ottenere una diversa valutazione del fatto, preclusa in sede di legittimità, e che non era dedotto un omesso esame di un fatto storico decisivo, ma semmai di elementi istruttori. La Corte ha anche rilevato che la decisione impugnata era conforme alla giurisprudenza consolidata sul condominio parziale: una parte dell'edificio destinata oggettivamente al servizio esclusivo di alcune unità immobiliari non è comune a tutti i condomini ex art. 1117 c.c.; le scale possono costituire una parte comune limitata al solo gruppo di unità servite; l'apertura del varco nel muro della scala, per mettere in comunicazione l'appartamento esclusivo con una scala destinata ad altra parte del fabbricato, impone un peso sulla cosa comune e altera la destinazione del bene. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
l'elencazione delle parti comuni opera solo per i beni destinati, per caratteristiche strutturali e funzionali, al servizio di tutto l'edificio; se il bene è destinato oggettivamente al servizio esclusivo di una parte soltanto del fabbricato, non scatta la contitolarità necessaria di tutti i condomini.
richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate, nel quadro delle deduzioni sul condominio parziale e sulla titolarità delle parti comuni.
richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate, nel quadro delle deduzioni sul condominio parziale e sulla titolarità delle parti comuni.
i criteri di riparto e la figura del condominio parziale presuppongono l'utilità oggettiva della cosa comune solo per una parte dell'edificio; non si tratta di moltiplicare i condomìni, ma di distinguere i gruppi di condomini in base all'utilità tratta dalla cosa.
richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza autonoma specificazione del relativo contrasto con la sentenza impugnata.
richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza autonoma specificazione del relativo contrasto con la sentenza impugnata.
richiamato dal ricorrente in tema di prova, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché priva di specifiche argomentazioni e diretta in realtà a contestare l'accertamento di fatto del giudice di merito.
richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate, nel contesto della disciplina del condominio parziale.
richiamato dal ricorrente, ma la censura è stata ritenuta generica e non idonea a scardinare l'accertamento di fatto della Corte di merito.
il motivo deve rispettare tassatività e specificità; il vizio di violazione di legge richiede il confronto puntuale tra norma e statuizione, mentre il vizio motivazionale non può risolversi nella richiesta di rivalutazione delle prove o nell'omesso esame di meri elementi istruttori.
il ricorso deve contenere motivi specifici e tassativi; una critica generica e confusa della sentenza non soddisfa il requisito di specificità.
consente la declaratoria di inammissibilità quando la sentenza impugnata ha deciso la questione di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e il ricorso non offre elementi per mutare orientamento.
richiamato per la definizione camerale del procedimento in ragione della proposta di inammissibilità.
richiamato in relazione alla trattazione camerale e alla definizione del ricorso.
richiamato dal ricorrente a sostegno della legittimità dell'apertura del varco, ma la Corte ne ha escluso la pertinenza rispetto all'imposizione di un peso su una parte comune destinata ad altro servizio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
presuppone, in caso di inammissibilità del ricorso, l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve contenere censure specifiche e puntuali: la deduzione di violazione di legge richiede la chiara indicazione delle affermazioni in diritto della sentenza impugnata contrastanti con singole norme, non essendo sufficiente una critica generica e cumulativa.
- Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non si configura quando si lamenta soltanto l'omessa considerazione di elementi istruttori, se il fatto storico rilevante è stato comunque esaminato dal giudice di merito.
- In tema di condominio, l'art. 1117 c.c. non opera come mera presunzione assoluta o vincibile con qualsiasi prova, ma cessa di applicarsi quando, per obiettive caratteristiche strutturali e funzionali, il bene sia destinato al servizio esclusivo di una sola parte dell'edificio.
- Il cosiddetto condominio parziale si configura automaticamente ex lege quando una parte comune sia oggettivamente destinata al servizio o al godimento esclusivo di alcune unità immobiliari; in tal caso non si moltiplicano i condomìni, ma si distinguono i gruppi di partecipanti tenuti alle spese e titolari della contitolarità limitata.
- L'apertura di un varco da parte di un condomino nel muro di una scala comune, per collegare il proprio appartamento a una scala destinata ad altra parte del fabbricato, è illegittima se comporta l'imposizione di un peso sul bene comune estraneo alla limitata contitolarità e l'alterazione della sua destinazione.
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