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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30594/2024 del 25/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Le ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Milano denunciando: (i) errata applicazione dell'art. 388, comma 1, c.p., perché il provvedimento civile richiamato (sentenza del Tribunale del 27/02/2018) sarebbe stato costitutivo e non irrevocabile, quindi non idoneo a costituire presupposto della fattispecie; (ii) vizio di motivazione e violazione di legge quanto alla ritenuta natura fraudolenta della sottrazione delle merci e dell'omessa redazione dell'inventario; (iii) contraddittorietà rispetto all'ordinanza di sospensione del giudice dell'esecuzione; (iv) errato computo del termine per la querela (si doveva far decorrere dalla notifica del precetto e non dal primo accesso dell'ufficiale giudiziario); (v) violazione dell'art. 568, comma 4, c.p.p. circa l'interesse della parte civile ad impugnare; (vi) carenza di motivazione sulla responsabilità penale di Maria Rosaria, contestata solo per la sua presenza in loco.

La decisione

La Corte di Cassazione ha parzialmente accolto i ricorsi: ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di entrambe le ricorrenti in relazione al capo 1) (fatto non sussiste) e ha annullato senza rinvio la condanna a carico di Maria Rosaria anche in relazione al capo 2) (per non avere commesso il fatto). Il ricorso di Antonietta Ricciardi è stato rigettato nel resto: resta quindi ferma la responsabilità di Antonietta per il capo 2) (sottrazione/dispersione della merce e omissione dell'inventario) come ritenuto dalla Corte territoriale. La decisione ha inoltre disposto la compensazione per metà delle spese di rappresentanza e difesa e ha liquidato in capo ad Antonietta la somma di euro 2.000,00 a titolo di metà delle spese di rappresentanza del grado, con esclusione della condanna alle spese processuali per entrambe le imputate.

Norme richiamate

  • art. 388, comma 1, cod. pen.

    La norma sanziona la mancata esecuzione di un provvedimento del giudice; il presupposto è un provvedimento idoneo ad imporre obblighi esecutivi, cioè irrevocabile o comunque eseguibile/assistito da forza esecutiva (anche provvisoria). Inoltre perché sussista il reato serve un elemento di "quid pluris" fraudolento (artificio/inganno) e non una mera omissione lecita.

  • art. 2932 cod. civ.

    Riguarda le sentenze costitutive; la Corte ha precisato che la natura costitutiva non esclude in assoluto la valenza esecutiva di singole statuizioni della sentenza quando queste contengono disposizioni esecutive o confermano l'esecutorietà di un decreto monitorio.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale che limita la sintesi dei motivi in ricorso: le ricorrenti hanno adottato la sintesi nei limiti consentiti per la decisione.

  • art. 124 cod. pen.

    Richiamato in relazione alla tempestività della querela: la Corte ha ritenuto che il termine debba essere computato in relazione alla data in cui risultano verificabili gli elementi di reato (es. verbale di inventario del 6/9/2018) e non unicamente dal primo accesso.

  • art. 568, comma 4, cod. proc. pen.

    Contestato dalle ricorrenti in relazione all'interesse della parte civile ad impugnare; la Corte ha ritenuto infondato il rilievo, confermando l'interesse della parte civile all'impugnazione della pronuncia di proscioglimento.

  • art. 576, comma 1, cod. proc. pen.

    La Corte ha richiamato questo articolo per affermare la legittimazione della parte civile ad impugnare sentenze di proscioglimento (interesse ad ottenere il ribaltamento della pronuncia e l'affermazione di responsabilità).

  • art. 620 e art. 612 cod. proc. civ.

    Norme relative all'azione esecutiva e alla tutela possessoria/ristorativa; richiamate nel contesto delle azioni civili intraprese dalla parte civile per ottenere la redazione dell'inventario e l'immissione in possesso.

Massime di principio

  • Per integrare l'art. 388, comma 1, c.p. il provvedimento giudiziario richiamato deve essere eseguibile (irrevocabile o comunque assistito da forza esecutiva, anche provvisoria) e contenere statuizioni concrete e operative: una sentenza meramente costitutiva non ancora esecutiva non può di per sé costituire sempre il presupposto del reato.
  • L'elemento fraudolento richiesto dall'art. 388 non si realizza con una mera omissione o con un comportamento lecitamente dovuto (es. temporaneo sgombero disposto dal giudice dell'esecuzione); occorre una condotta artificiosa, ingannevole o simulata concretamente idonea a sottrarre il patrimonio agli obblighi imposti dal provvedimento.
  • La tempestività della querela va valutata rispetto al momento in cui il fatto illecito è concretamente conoscibile e verificabile (es.: il verbale di inventario che documenta la scomparsa della merce), e non necessariamente dal primo accesso in cui non sia possibile compiutamente accertare il fatto.
  • La parte civile ha interesse e legittimazione ad impugnare sentenze di proscioglimento ai sensi dell'art. 576 c.p.p., quando da ciò possa derivare il vantaggio di veder riconosciuta la responsabilità dell'imputato e facilitare le statuizioni civili conseguenti.
  • La responsabilità per il reato di cui all'art. 388 è un reato proprio: può essere accertata solo in capo a chi è tenuto all'adempimento degli obblighi derivanti dal provvedimento; rapporti societari o la semplice presenza in loco non sono di per sé sufficienti a fondare la responsabilità penale senza elementi concreti che dimostrino il contributo tipico al reato.
  • In casi di presunta sottrazione di beni, rilevanti sono le discrepanze probatorie (es. differenze tra verbali d'inventario) e le giustificazioni fornite: spiegazioni pretestuose o contraddittorie possono consentire la ricostruzione di una condotta fraudolenta.

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