Cassazione Penale, Sentenza n. 30594/2024 del 25/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Le ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Milano denunciando: (i) errata applicazione dell'art. 388, comma 1, c.p., perché il provvedimento civile richiamato (sentenza del Tribunale del 27/02/2018) sarebbe stato costitutivo e non irrevocabile, quindi non idoneo a costituire presupposto della fattispecie; (ii) vizio di motivazione e violazione di legge quanto alla ritenuta natura fraudolenta della sottrazione delle merci e dell'omessa redazione dell'inventario; (iii) contraddittorietà rispetto all'ordinanza di sospensione del giudice dell'esecuzione; (iv) errato computo del termine per la querela (si doveva far decorrere dalla notifica del precetto e non dal primo accesso dell'ufficiale giudiziario); (v) violazione dell'art. 568, comma 4, c.p.p. circa l'interesse della parte civile ad impugnare; (vi) carenza di motivazione sulla responsabilità penale di Maria Rosaria, contestata solo per la sua presenza in loco.
La decisione
La Corte di Cassazione ha parzialmente accolto i ricorsi: ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di entrambe le ricorrenti in relazione al capo 1) (fatto non sussiste) e ha annullato senza rinvio la condanna a carico di Maria Rosaria anche in relazione al capo 2) (per non avere commesso il fatto). Il ricorso di Antonietta Ricciardi è stato rigettato nel resto: resta quindi ferma la responsabilità di Antonietta per il capo 2) (sottrazione/dispersione della merce e omissione dell'inventario) come ritenuto dalla Corte territoriale. La decisione ha inoltre disposto la compensazione per metà delle spese di rappresentanza e difesa e ha liquidato in capo ad Antonietta la somma di euro 2.000,00 a titolo di metà delle spese di rappresentanza del grado, con esclusione della condanna alle spese processuali per entrambe le imputate.
Norme richiamate
La norma sanziona la mancata esecuzione di un provvedimento del giudice; il presupposto è un provvedimento idoneo ad imporre obblighi esecutivi, cioè irrevocabile o comunque eseguibile/assistito da forza esecutiva (anche provvisoria). Inoltre perché sussista il reato serve un elemento di "quid pluris" fraudolento (artificio/inganno) e non una mera omissione lecita.
Riguarda le sentenze costitutive; la Corte ha precisato che la natura costitutiva non esclude in assoluto la valenza esecutiva di singole statuizioni della sentenza quando queste contengono disposizioni esecutive o confermano l'esecutorietà di un decreto monitorio.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale che limita la sintesi dei motivi in ricorso: le ricorrenti hanno adottato la sintesi nei limiti consentiti per la decisione.
Richiamato in relazione alla tempestività della querela: la Corte ha ritenuto che il termine debba essere computato in relazione alla data in cui risultano verificabili gli elementi di reato (es. verbale di inventario del 6/9/2018) e non unicamente dal primo accesso.
art. 568, comma 4, cod. proc. pen.
Contestato dalle ricorrenti in relazione all'interesse della parte civile ad impugnare; la Corte ha ritenuto infondato il rilievo, confermando l'interesse della parte civile all'impugnazione della pronuncia di proscioglimento.
art. 576, comma 1, cod. proc. pen.
La Corte ha richiamato questo articolo per affermare la legittimazione della parte civile ad impugnare sentenze di proscioglimento (interesse ad ottenere il ribaltamento della pronuncia e l'affermazione di responsabilità).
art. 620 e art. 612 cod. proc. civ.
Norme relative all'azione esecutiva e alla tutela possessoria/ristorativa; richiamate nel contesto delle azioni civili intraprese dalla parte civile per ottenere la redazione dell'inventario e l'immissione in possesso.
Massime di principio
- Per integrare l'art. 388, comma 1, c.p. il provvedimento giudiziario richiamato deve essere eseguibile (irrevocabile o comunque assistito da forza esecutiva, anche provvisoria) e contenere statuizioni concrete e operative: una sentenza meramente costitutiva non ancora esecutiva non può di per sé costituire sempre il presupposto del reato.
- L'elemento fraudolento richiesto dall'art. 388 non si realizza con una mera omissione o con un comportamento lecitamente dovuto (es. temporaneo sgombero disposto dal giudice dell'esecuzione); occorre una condotta artificiosa, ingannevole o simulata concretamente idonea a sottrarre il patrimonio agli obblighi imposti dal provvedimento.
- La tempestività della querela va valutata rispetto al momento in cui il fatto illecito è concretamente conoscibile e verificabile (es.: il verbale di inventario che documenta la scomparsa della merce), e non necessariamente dal primo accesso in cui non sia possibile compiutamente accertare il fatto.
- La parte civile ha interesse e legittimazione ad impugnare sentenze di proscioglimento ai sensi dell'art. 576 c.p.p., quando da ciò possa derivare il vantaggio di veder riconosciuta la responsabilità dell'imputato e facilitare le statuizioni civili conseguenti.
- La responsabilità per il reato di cui all'art. 388 è un reato proprio: può essere accertata solo in capo a chi è tenuto all'adempimento degli obblighi derivanti dal provvedimento; rapporti societari o la semplice presenza in loco non sono di per sé sufficienti a fondare la responsabilità penale senza elementi concreti che dimostrino il contributo tipico al reato.
- In casi di presunta sottrazione di beni, rilevanti sono le discrepanze probatorie (es. differenze tra verbali d'inventario) e le giustificazioni fornite: spiegazioni pretestuose o contraddittorie possono consentire la ricostruzione di una condotta fraudolenta.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 25 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 30512/2024 del 25/07/2024
- Sentenza penale · 25 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 30513/2024 del 25/07/2024
- Sentenza penale · 25 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 30514/2024 del 25/07/2024
- Sentenza penale · 25 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 30515/2024 del 25/07/2024
- Sentenza penale · 25 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 30516/2024 del 25/07/2024
- Sentenza penale · 25 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 30517/2024 del 25/07/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →