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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30517/2024 del 25/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione, ai sensi dell'art. 606 lett. e) c.p.p., dell'ordinanza del Tribunale della Libertà del 13/02/2024 che aveva rigettato il riesame avverso l'ordinanza del GIP del 18/01/2024 con cui era stata disposta la custodia cautelare in carcere per partecipazione a un'associazione finalizzata al narcotraffico (capo 1) e per partecipazione a un'associazione per delinquere finalizzata alla detenzione e cessione di armi (capo 72), nonché per reati connessi agli stupefacenti (capi 73, 74, 75, 77, 78). Il ricorrente deduce la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta "affectio societatis", sostenendo che gli elementi evocati dal giudice sono neutri o male interpretati e non superano l'ipotesi di una partecipazione episodica.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato il principio per cui il sindacato di legittimità sui provvedimenti cautelari è limitato alla verifica della conformità e della logicità della motivazione e non a una revisione dei fatti o della rivalutazione degli indizi. Nel merito la Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse fornito una motivazione chiara e priva di errori logici, basata su intercettazioni (in particolare del 21, 22 e 25 ottobre 2022) che dimostrano che Rizza e Riccelli organizzavano lo spostamento/occultamento di bidoni contenenti armi e stupefacente coinvolgendo Le Pera; è stato inoltre rilevato un incontro successivo tra Le Pera e Riccelli con allontanamento a bordo di un veicolo condotto dal Le Pera e dichiarazioni del ricorrente sulla situazione negativa dell'associazione. Sulla scorta di questi elementi il Tribunale aveva ritenuto Le Pera non mero gregario ma soggetto consapevole e incaricato di compiti rilevanti. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 606 lett. e) cod. proc. pen.

    La Corte ricorda che il rimedio in Cassazione contro provvedimenti cautelari è consentito per denunciare violazione di legge o manifesta illogicità della motivazione; il controllo è circoscritto alla congruenza logica dell'apparato argomentativo, non alla riconsiderazione dei fatti.

  • art. 74 d.p.r. n. 309 del 1990

    Norma di riferimento nel settore degli stupefacenti richiamata nella rubrica della contestazione (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti). La Corte ha ritenuto che gli elementi investigativi (intercettazioni, incontri, compiti affidati) fossero idonei a fondare gravi indizi di partecipazione.

  • art. 416-bis c.p. (evocato: aggravante esclusa)

    La gravità dell'associazione 'mafiosa' (416-bis) è stata esclusa nella contestazione specifica; la Corte rileva comunque la sussistenza di un'associazione criminale autonoma finalizzata al narcotraffico e ad attività connesse alle armi, sulla base delle risultanze investigative.

Massime di principio

  • Il sindacato della Cassazione sui provvedimenti cautelari è limitato alla verifica della logicità e della congruenza della motivazione, non alla riconsiderazione puntuale dei fatti o della valutazione degli indizi.
  • Per impugnare efficacemente un provvedimento cautelare in Cassazione bisogna dimostrare una violazione di legge o una manifesta illogicità/contraddittorietà della motivazione, non una semplice diversa valutazione delle prove.
  • Le intercettazioni e i riscontri fattuali (incontri, compiti affidati, comportamenti coerenti con l'organizzazione) possono costituire elementi idonei a dimostrare l'affectio societatis e l'attribuzione di ruoli qualificati all'interno di un'associazione criminale.
  • La presenza di compiti specifici affidati al soggetto (es. spostamento/occultamento di stupefacente o armi) e la sua partecipazione a decisioni o conversazioni strategiche rafforzano il profilo di partecipazione stabile rispetto a una mera presenza episodica.
  • L'esclusione di un'aggravante (es. 416-bis) non esclude automaticamente la ricostruzione dell'esistenza di un'associazione criminale diversa o autonoma rilevante ai fini cautelari.

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