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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30512/2024 del 25/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: 1) censura della valutazione probatoria e della rilevanza della confessione del Maione, con la doglianza che sarebbe stata necessaria una consulenza tecnica per accertare la dinamica del sinistro (violazione art. 192 c.p.p. e art. 606 lett. b), d), e) c.p.p.); 2) censura in ordine all'esclusione dell'attenuante per il concorso di colpa della vittima, rilevando che l'attraversamento era fuori dalle strisce (art. 589-bis, comma 7, c.p. e art. 190, comma 2, d.lgs. 285/1992); 3) censura del trattamento sanzionatorio per mancato riconoscimento dell'attenuante del concorso di colpa e per la presunta insufficiente valorizzazione delle circostanze attenuanti generiche (artt. 62-bis e 133 c.p., con riferimento all'art. 606 lett. b), d), e) c.p.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile: ha ritenuto il primo e il secondo motivo reiterativi delle censure già svolte in appello e adeguatamente motivate dalla Corte territoriale; ha ritenuto che la confessione di Maione, integrata da testimonianze, rilievi, immagini di videosorveglianza e consulenza medico-legale, fosse idonea a ricostruire la dinamica senza bisogno di ulteriore perizia. Quanto al concorso di colpa della vittima, la Corte ha confermato che l'attraversamento fuori dalle strisce a 17 metri di distanza non era idoneo ad incidere sulla causalità dell'evento, dovendosi comunque richiedere al conducente di moderare la velocità. Sul punto sanzionatorio la Cassazione ha ritenuto fondato il trattamento adottato, anche alla luce della disciplina che limita il confronto delle attenuanti generiche (art. 590-quater c.p.). Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato alle spese processuali, al pagamento della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende e al rimborso delle spese a favore della parte civile, come da dispositivo.

Norme richiamate

  • art. 589-bis c.p.

    Norma richiamata per l'imputazione di omicidio stradale; la Corte ha ritenuto provata la responsabilità colposa del conducente per il decesso conseguente all'investimento.

  • art. 589-ter c.p.

    Richiamata come aggravante per la fuga/omissione di soccorso: la fuga dopo l'investimento è stata valutata come circostanza aggravante.

  • art. 192 c.p.p.

    Citato dal ricorrente in relazione alla valutazione delle ammissioni/confessioni; la Corte ha ritenuto lecita la valutazione delle dichiarazioni integrate da altri elementi probatori senza necessità di perizia.

  • art. 606 c.p.p.

    Previsioni sugli specifici motivi di ricorso per cassazione invocate dal difensore; la Corte ha escluso i motivi come inammissibili quando reiterano censure già espresse in appello senza confutare criticamente il decisum.

  • art. 589-bis c.p. comma 7 e art. 190, comma 2 d.lgs. n. 285/1992

    Riferiti dalla difesa per sostenere il concorso di colpa della vittima per attraversamento fuori dalle strisce; la Corte ha ritenuto che l'attraversamento a 17 metri dalle strisce non fosse idoneo, di per sé, a escludere la responsabilità del conducente obbligato a moderare la velocità.

  • art. 62-bis c.p.

    Richiamato in relazione al riconoscimento/quantificazione delle circostanze attenuanti; la Corte ha confermato la valutazione delle attenuanti generiche operata in primo grado e in appello.

  • art. 133 c.p.

    Norma sul trattamento sanzionatorio utilizzata per contestare la commisurazione della pena; la Cassazione ha ritenuto corretta l'applicazione del criterio di pena adottato dai giudici di merito.

  • art. 590-quater c.p.

    Richiamata dalla Corte per spiegare la limitazione del confronto delle circostanze attenuanti generiche: la disciplina impedisce un certo tipo di comparazione che il ricorrente invocava per ridurre ulteriormente la pena.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che dispone le conseguenze economiche della declaratoria di inammissibilità del ricorso; applicata per condannare il ricorrente alle spese e alla sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende.

  • Corte costituzionale, 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata per escludere ragioni di esonero dalla sanzione pecuniaria; la Cassazione ha ritenuto non sussistere motivi che giustificassero l'esonero.

Massime di principio

  • Un'ammissione/confessione del reo, se corroborata da altri elementi (testimonianze, immagini, rilievi e consulenza medico-legale), può essere sufficiente per ricostruire la dinamica del sinistro senza obbligo di ulteriore perizia.
  • In sede di cassazione sono inammissibili i motivi che semplicemente ripropongono censure già sollevate e motivate in appello senza affrontare criticamente la motivazione della corte territoriale.
  • L'attraversamento fuori dalle strisce non determina di per sé il concorso di colpa della vittima: va valutato nel contesto fattuale (distanza dalle strisce, intensità del traffico, condotta del conducente). Il conducente deve adeguare velocità e prudenza in prossimità di possibili attraversamenti pedonali.
  • Le circostanze attenuanti generiche possono essere limitate da disposizioni specifiche che ne condizionano il confronto (es. art. 590-quater c.p.), per cui non sempre è possibile ottenere una consistente riduzione della pena invocando genericamente tali attenuanti.
  • La declaratoria di inammissibilità in cassazione comporta responsabilità economiche significative (spese, sanzione alla Cassa delle ammende); pertanto il ricorso deve essere ben motivato e non meramente reiterativo.

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