Cassazione Penale, Sentenza n. 30514/2024 del 25/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere applicata dal Gip per plurimi episodi di spaccio (capi 64-68). Il ricorrente deduceva: 1) che le condotte dovessero essere qualificate come "lieve entità" ai sensi dell'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990 per le modeste quantità cedute e la loro occasionalità; 2) che il giudizio sul pericolo di reiterazione fosse carente e non supportato da elementi concreti, specie alla distanza temporale dai fatti; 3) che fossero state male motivate l'inidoneità delle misure alternative e la necessità esclusiva della custodia cautelare, contestando anche il rigetto degli arresti domiciliari anche con braccialetto elettronico.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto non fondate le censure: sul punto della lieve entità il Tribunale del riesame ha adeguatamente motivato che, benché le quantità fossero modeste, le condotte si inserivano in un contesto criminale più ampio (Caroleo fornitore di un canale di rifornimento per un gruppo dedito allo spaccio) e quindi non riconducibili alla minima offensività. Quanto al pericolo di reiterazione, la Corte ha confermato che il Tribunale ha svolto una valutazione prognostica adeguata basata sulle modalità, sulla professionalità nell'attività di spaccio e sulla rete di acquirenti; tali elementi indicano concretezza e attualità del rischio di recidiva. Sulla inadeguatezza delle misure alternative la Corte ha ritenuto motivata la scelta della sola custodia carceraria, considerata la pericolosità, i precedenti e il fatto che una delle condotte era stata commessa in casa dell'indagato; inoltre ha precisato che l'adozione del braccialetto elettronico non richiede una motivazione separata quando il giudice ritenga la custodia l'unica misura adeguata. Segue condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen.
Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione: qui richiamata per precisare i limiti dell'impugnazione (violazione di norme specifiche o manifesta illogicità della motivazione) e per escludere il sindacato di merito sulla valutazione dei fatti.
art. 273 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione ai limiti di impugnazione e alle formalità del ricorso; la Corte ne sottolinea l'utilizzo unitamente all'art. 606 per valutare la correttezza delle censure.
art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990
Disciplina la fattispecie di "lieve entità" per i reati sugli stupefacenti; la Corte ricorda che la qualificazione richiede una valutazione complessiva dei criteri normativi (quantità, modalità, mezzi, circostanze) e che qui il giudice di merito ha correttamente escluso la lieve entità perché le cessioni si inserivano in un contesto criminale organizzato.
art. 274 cod. proc. pen.
Regola i presupposti per le misure cautelari personali, incluso il pericolo di reiterazione. La Corte conferma che l'attualità del pericolo è una valutazione prognostica che non richiede la dimostrazione di occasioni imminenti, ma di elementi concreti (modalità, personalità, contesto) che giustifichino il rischio.
art. 275 cod. proc. pen.
Riguarda l'alternatività delle misure cautelari; la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia motivato adeguatamente l'inidoneità delle misure meno afflittive (arresti domiciliari, anche con braccialetto) rispetto alla custodia in carcere.
Massime di principio
- La qualificazione della "lieve entità" in materia di stupefacenti va fatta con una valutazione complessiva di quantità, modalità, mezzi e circostanze: anche piccole cessioni possono essere escluse dalla lieve entità se si inseriscono in un contesto organizzato o in concatenamenti criminosi.
- In materia cautelare la Cassazione non rivede i fatti né ricalcola lo spessore degli indizi: il suo controllo è limitato alla congruenza e coerenza logica della motivazione del giudice di merito e alla valenza sintomatica degli indizi.
- Il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione è valutazione prognostica; non occorre dimostrare occasioni imminenti di recidiva, ma il giudice deve indicare elementi concreti (modalità della condotta, professionalità, rete di clienti, contiguità a contesti criminali, precedenti) che rendano probabile la reiterazione.
- La scelta della custodia cautelare rispetto a misure meno afflittive richiede motivazione puntuale: il giudice deve spiegare perché gli arresti domiciliari (anche con braccialetto elettronico) non sarebbero idonei, ma non è necessario motivare separatamente l'inadeguatezza del solo braccialetto quando si ritiene adeguata esclusivamente la detenzione in carcere.
- A distanza temporale dai fatti il giudice deve approfondire maggiormente la valutazione prognostica, ma il tempo trascorso non esclude di per sé la possibilità di misura cautelare se permangono concreti elementi di pericolosità.
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