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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30513/2024 del 25/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna per cassazione sostenendo la illegittimità costituzionale dell'art. 545-bis c.p.p. nella parte in cui non consentirebbe che il limite di pena detentiva non superiore a quattro anni si riferisca alla parte residua di una pena maggiore già inflitta nella stessa sentenza (tenendo conto del pre-sofferto in custodia cautelare), con violazione degli artt. 3 e 24 Cost. Chiede che il giudice, ai sensi dell'art. 545-bis e del combinato disposto con l'art. 20-bis c.p. e la legge n. 689/1981, possa sostituire d'ufficio la pena detentiva residua con misure sostitutive (semilibertà o detenzione domiciliare).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il motivo manifestamente infondato e ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il limite quadriennale per l'ammissione alle pene sostitutive va riferito alla pena concretamente e definitivamente irrogata dal giudice della cognizione (pena risultante dopo la commisurazione giudiziale), e non alla sola pena residua da espiare dopo computi di esecuzione o al pre-sofferto. Ha richiamato la riforma operata dal d.lgs. n. 150/2022 che ha esteso il limite fino a quattro anni e ha chiarito che la valutazione sulla sostituibilità entra in gioco solo se la pena inflitta non supera il tetto dei quattro anni; il giudice non può anticipare considerazioni sul pre-sofferto per favorire il condannato. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 545-bis cod. proc. pen.

    Il limite di pena detentiva compatibile con la sostituzione va riferito alla pena concretamente irrogata dal giudice della cognizione (pena risultante all'esito della commisurazione giudiziale), e non alla pena residua da espiare.

  • art. 20-bis cod. pen.

    Individua le misure sostitutive della detenzione (es. semilibertà, detenzione domiciliare) che possono essere applicate quando ricorrono i presupposti previsti dalla normativa sulle pene sostitutive.

  • legge n. 689 del 24/11/1981

    legge 24 novembre 1981, n. 689

    Questa legge disciplina le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi; il d.lgs. n. 150/2022 ha riformulato e ampliato l'ambito applicativo aumentando il limite fino a quattro anni.

  • d.lgs. n. 150 del 2022 (attuazione delega legge n. 134/2021)

    art. 71 d.lgs. n. 150 del 2022; legge 27 settembre 2021, n. 134 (delega)

    La riforma ha rivisitato le misure sostitutive, qualificandole come vere pene non edittali e innalzando il limite massimo compatibile con la sostituzione fino a quattro anni, delineando i criteri da seguire per l'applicazione.

  • art. 58 legge n. 689/1981 (riformato)

    art. 58 legge n. 689 del 1981, come riformato dal d.lgs. n. 150 del 2022

    Estende l'applicazione dei criteri dell'art. 133 c.p. per la valutazione della gravità del fatto e della meritevolezza, che il giudice deve considerare nella scelta tra pena detentiva e pena sostitutiva.

  • art. 133 cod. pen.

    Fornisce i criteri per la determinazione della pena (gravià oggettiva e soggettiva, esigenze di prevenzione speciale) che devono guidare la valutazione sulla sostituibilità.

  • artt. 657 e 663 cod. proc. pen.

    Norme relative al calcolo della pena e alla determinazione della parte residua da espiare in fase esecutiva; la Corte distingue tra pena irrogata e pena residua, ricollegando il requisito del tetto quadriennale alla prima.

  • art. 81 cod. pen.

    art. 81 c.p. (riferimento a diminuente premiale del rito)

    Richiamato in relazione al calcolo della pena finale dopo l'applicazione di diminuenti premiali (es. rito abbreviato), la pena di riferimento per la sostituibilità è quella risultante dopo tali operazioni.

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309

    art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309

    Norma del testo unico stupefacenti cui erano ascritti i fatti di detenzione ai fini di spaccio; citata in relazione al fatto storico-reato che ha portato alla condanna.

  • artt. 3 e 24 Cost.

    Articolazione della questione costituzionale sollevata dal ricorrente (uguaglianza e diritto di difesa); la Corte ha ritenuto la doglianza infondata alla luce dell'interpretazione della disciplina sulle pene sostitutive.

Massime di principio

  • Per valutare l'ammissione alle pene sostitutive introdotte dal d.lgs. n. 150/2022 il parametro rilevante è la pena concretamente e definitivamente irrogata dal giudice della cognizione, non la sola pena residua da espiare in esecuzione.
  • Il giudice della cognizione può valutare la sostituibilità solo se la pena irrogata non eccede il limite di quattro anni; se la pena supera tale limite le misure sostitutive non sono applicabili.
  • Il presofferto (periodo di custodia cautelare già scontato) non può essere anticipatamente considerato per aggirare il limite quadriennale: la sostituibilità non si fonda sulla pena residua ma sulla pena risultante dalla sentenza di condanna.
  • I criteri dell'art. 133 c.p. devono essere utilizzati dal giudice per valutare la gravità del fatto e la meritevolezza, orientando la discrezionalità sulla scelta tra pena detentiva e pena sostitutiva quando la pena inflitta rientra nel tetto legale.
  • In casi simili la difesa potrà chiedere la sostituzione delle pene solo se la pena irrogata in sentenza è entro il limite previsto; in alternativa è opportuno puntare su riduzioni della pena in primo grado o su rimedi in sede di esecuzione quando applicabili.
  • La questione di costituzionalità che mira a far riferire il tetto delle pene sostitutive alla sola parte residua è probabilmente destinata a essere dichiarata manifestamente infondata, alla luce dell'interpretazione consolidata che lega il limite alla pena irrogata.

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