Cassazione Penale, Sentenza n. 30516/2024 del 25/07/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza dell'8/02/2024 del Tribunale della Libertà che aveva rigettato l'istanza di riesame dell'ordinanza del GIP del 18/01/2024 che aveva disposto la custodia cautelare in carcere per il reato associativo ex art. 74 d.P.R. 309/1990. Il ricorrente deduceva errata applicazione degli artt. 73 e 74 d.P.R. 309/1990 e degli artt. 273 e 274 c.p.p., censurava la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione e sosteneva che le prove (alcune captazioni relative al 12/10/2022 e 9/11/2022) non dimostravano la continuità del rapporto necessaria per la partecipazione all'associazione, essendo al più riconoscibili singoli episodi di acquisto; chiedeva l'assorbimento delle condotte in concorso di reati e l'applicazione di misure meno afflittive
La decisione
La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse adeguatamente motivato la conferma della custodia cautelare sulla base di un quadro indiziario grave formato da captazioni telefoniche e ambientali, dichiarazioni di collaboratori, attività di perquisizione e sequestro e servizi di osservazione/monitoraggio che delineano un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti con centro operativo a Catanzaro e fornitori anche fuori regione. In particolare la continuità dei rapporti e il ruolo attivo del ricorrente (ritiro dalla coppia Rizza/Riccelli, spaccio al dettaglio, raccolta del denaro) sono stati ritenuti desumibili dalle conversazioni. La Corte ha inoltre confermato la sussistenza delle esigenze cautelari (pericolo concreto e attuale di recidiva). Sono state respinte le censure sulla rilevanza delle minacce profferite da terzi e sulla carenza di motivazione. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
Norme richiamate
D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 73
Richiamata quale norma generale sul regime sanzionatorio e la tipologia dei reati concernenti sostanze stupefacenti; la decisione valuta la corretta qualificazione delle condotte alla luce dell'impianto probatorio e ritiene non fondata l'eccezione di errata applicazione
D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 74
Articolo invocato per la contestazione dell'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte ha ritenuto che gli indizi (captazioni, dichiarazioni di collaboratori, sequestri, servizi) fossero idonei a fondare la partecipazione associativa e il ruolo operativo del ricorrente
Codice di procedura penale, artt. 273 e 274
Richiamati nella censura processuale relativa all'impugnazione; la Corte sottolinea i limiti del ricorso per cassazione in materia di misure cautelari: ammissibile solo per violazione di norme specifiche o per manifesta illogicità della motivazione, non per rivalutazione dei fatti o diversa valutazione degli indizi
Massime di principio
- In cassazione avverso provvedimenti cautelari il sindacato è limitato: si verifica la conformità logica e giuridica della motivazione e la correttezza dell'applicazione della legge, ma non si riconsiderano i fatti o la valutazione della credibilità delle fonti fatta dal giudice di merito
- La partecipazione ad un'associazione per delinquere in materia di stupefacenti può essere desunta anche da elementi indiretti e combinati (captazioni telefoniche e ambientali, dichiarazioni di collaboratori, perquisizioni, servizi investigativi) che dimostrino continuità di rapporti e ruoli operativi rilevanti
- Minacce o comportamenti isolati di singoli sodali non necessariamente escludono la partecipazione di altri membri se l'organizzazione è riconducibile a finalità affaristiche e la prova complessiva mostra coordinamento stabile
- Per ottenere un alleggerimento della misura cautelare occorre fornire elementi concreti idonei a scalfire il giudizio prognostico sulle esigenze cautelari (assenza di pericolo di recidiva o di reiterazione), non limitandosi a una diversa qualificazione giuridica della condotta
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