Cassazione Civile, Ordinanza n. 31944/2021 del 05/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento per II.DD. e IVA relativi all'anno 2007, emessi nei confronti di una società e di alcuni contribuenti collegati. L'Ufficio aveva ripreso a tassazione costi sostenuti in favore di una associazione sportiva dilettantistica, qualificandoli come spese di sponsorizzazione e non come spese pubblicitarie, con conseguente diverso regime di deducibilità e di detraibilità dell'IVA. La CTR aveva respinto l'appello dei contribuenti confermando la decisione di primo grado. Con il ricorso per cassazione venivano dedotti quattro motivi: 1) violazione dell'art. 42 d.P.R. 600/1973 per asserito difetto di sottoscrizione degli atti impositivi, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 37/2015; 2) violazione dell'art. 132, n. 4, c.p.c. per motivazione apparente della sentenza regionale; 3) violazione dell'art. 108, comma 2, d.P.R. 917/1986, per errata qualificazione dei costi come di rappresentanza/sponsorizzazione e non di pubblicità; 4) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., per non avere la CTR adeguatamente scrutinato i motivi di gravame.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché nel processo tributario non può denunciarsi in cassazione un vizio dell'atto impugnato diverso da quelli originariamente dedotti né può chiedersi il rilievo d'ufficio della nullità per la prima volta in sede di legittimità; ha comunque osservato che la censura sarebbe anche infondata alla luce della natura di delega di firma dell'atto di sottoscrizione dell'avviso di accertamento. Ha respinto il secondo motivo perché la motivazione della CTR, pur sintetica, era intellegibile e indicava chiaramente la ratio decidendi, cioè la qualificazione dei costi come sponsorizzazione con effetti sul regime fiscale. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché mirava a ottenere una rivalutazione del merito sulla qualificazione delle spese, attività preclusa in cassazione. Ha dichiarato inammissibile anche il quarto motivo per la preclusione derivante dalla c.d. doppia conforme ex art. 348-ter c.p.c. Ha quindi condannato i ricorrenti alle spese e dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La sottoscrizione dell'avviso di accertamento da parte di un funzionario delegato integra una delega di firma, non di funzioni; la censura sulla sua validità non può essere introdotta per la prima volta in cassazione se non era stata dedotta nei gradi di merito.
La motivazione è nulla solo se, pur essendo graficamente presente, non consente di percepire il fondamento della decisione; non basta una motivazione sintetica se la ratio è comunque comprensibile.
art. 108, comma 2, d.P.R. 917/1986
La qualificazione della spesa come pubblicitaria o come sponsorizzazione/rappresentanza incide sul regime fiscale di deducibilità e non può essere sovvertita in cassazione tramite una diversa lettura del fatto.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Il vizio di violazione di legge attiene all'erronea ricognizione della norma astratta, non alla contestazione della ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non può essere utilizzato per sollecitare una nuova valutazione del merito.
In presenza di doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. non è proponibile.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel processo tributario, le nullità dell'atto impositivo devono essere dedotte nei gradi di merito e non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione, né rilevate d'ufficio in sede di legittimità se la parte non le ha originariamente contestate.
- La delega alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento può avere natura di mera delega di firma, con imputazione dell'atto all'organo titolare del potere, e la sua esistenza può essere attestata anche da atti organizzativi interni purché consentano di identificare la qualifica del delegato.
- La motivazione è solo apparente quando non consente di comprendere la ratio decidendi; non è invece nulla se, pur sintetica, rende intellegibile l'iter logico seguito dal giudice.
- Il vizio di violazione di legge riguarda l'errata interpretazione o applicazione della norma astratta, mentre la contestazione della qualificazione del fatto o della prova appartiene al merito ed è inammissibile in cassazione se mira a una nuova valutazione del materiale istruttorio.
- Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere usato per ottenere un riesame del merito e, in presenza di doppia conforme, è ulteriormente precluso dall'art. 348-ter c.p.c.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 5 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 31848/2021 del 05/11/2021
- ordinanza_civile · 5 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 31850/2021 del 05/11/2021
- ordinanza_civile · 5 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 31851/2021 del 05/11/2021
- ordinanza_civile · 5 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 31852/2021 del 05/11/2021
- ordinanza_civile · 5 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 31853/2021 del 05/11/2021
- ordinanza_civile · 5 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 31854/2021 del 05/11/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →