Cassazione Civile, Ordinanza n. 16178/2023 del 08/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia originaria riguardava il pagamento del compenso per prestazioni professionali richiesto da un avvocato nei confronti del cliente, il quale aveva eccepito la prescrizione presuntiva. Il Tribunale aveva accolto la domanda ritenendo non fondata l'eccezione, perché il convenuto avrebbe ammesso di non aver pagato. In cassazione il cliente aveva proposto ricorso, ma la Corte lo aveva dichiarato improcedibile per il mancato deposito della sentenza di appello con la relativa relata di notifica. Contro tale ordinanza è stato proposto ricorso per revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c., deducendo che la relata di notifica risultava indicata nell'indice del fascicolo e nell'elenco dei documenti depositati vistato dal cancelliere, sicché la Corte avrebbe erroneamente ritenuto mancante il deposito della sentenza notificata. Il ricorrente ha sostenuto che la mancata rilevazione di eventuali irregolarità da parte del cancelliere e la menzione della relata nel corpo del ricorso avrebbero dovuto impedire la declaratoria di improcedibilità.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che l'indice del fascicolo e la menzione della relata nell'elenco dei documenti o nel ricorso non comprovassero il deposito della relata di notificazione, ma solo il deposito della copia autentica della sentenza indicata come notificata in una certa data. La censura, quindi, non dimostrava un errore di fatto revocatorio, ma mirava sostanzialmente a contestare un errore di diritto commesso nel precedente giudizio, estraneo all'ambito dell'art. 395, n. 4, c.p.c. La Corte ha condannato il ricorrente alle spese e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 395, n. 4, c.p.c.
La revocazione è ammissibile solo per errore di fatto risultante dagli atti o documenti di causa; non è utilizzabile per dedurre un errore di diritto della precedente decisione.
art. 369, comma secondo, n. 2, c.p.c.
Per il ricorso per cassazione è necessaria la produzione della copia notificata della sentenza impugnata con la relata di notificazione; la sola indicazione nell'indice non basta se il documento non è effettivamente depositato.
art. 134 disp. att. c.p.c.
Quando il ricorso è spedito per posta, il cancelliere deve confermare la ricezione del plico e dei documenti materialmente prodotti, ma non ha l'obbligo di segnalare alle parti eventuali lacune o irregolarità degli atti depositati.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
In caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
Costituisce il parametro dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato richiamato dal comma 1-quater.
Massime di principio
- L'errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. presuppone una falsa percezione di un fatto processuale decisivo, non una critica alla valutazione giuridica compiuta dal giudice.
- L'indicazione di un documento nell'indice del fascicolo o nel ricorso non equivale, di per sé, alla prova del suo effettivo deposito, se dagli atti risulta che il documento manca.
- Nel ricorso per cassazione la mancata produzione della copia notificata della sentenza impugnata con la relata di notificazione integra un vizio rilevante ai fini dell'improcedibilità, non sanabile con mere attestazioni formali o riferimenti descrittivi.
- Quando il deposito degli atti avviene per posta, il controllo del cancelliere riguarda la ricezione del plico e dei documenti materialmente allegati, non l'idoneità processuale o completezza giuridica della produzione.
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