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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 18980/2023 del 05/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Comune di Genova ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 1361/2018 della CTR della Liguria che aveva accolto l'appello di Clear Channel contro la sentenza della CPT di Genova (che aveva respinto l'impugnazione dell'avviso di liquidazione relativo al canone per l'installazione di mezzi pubblicitari - CIMP - anno 2011). Il Comune deduceva, con cinque motivi, il difetto di giurisdizione del giudice tributario (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.), violazioni relative al giudicato esterno e al principio del ne bis in idem (art. 2909 c.c. e 324 c.p.c.), nullità della motivazione per omessa o apparente (art. 132, n. 4 c.p.c.), omesso esame di fatti decisivi (art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.) e la non corretta valutazione della legittimità delle delibere comunali che avrebbero rispettato i limiti di legge (art. 62, comma 2, lett. d), d.lgs. n. 446/1997 e art. 7-octies allegato alla l. n. 43/2005).

La decisione

Il ricorso è stato oggetto di rituale rinuncia da parte del ricorrente; la Corte ha dichiarato estinto il processo per cassazione e ha integralmente compensato le spese del giudizio di legittimità, conformemente all'accordo delle parti. La Corte ha inoltre escluso l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 (contributo unificato aggiuntivo) in caso di rinuncia al ricorso, richiamando il principio della stretta interpretazione di quella norma e la giurisprudenza di Cassazione (ex multis, Cass. Sez. civ. 12/11/2015, n. 23175).

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, 4 e 5 c.p.c.

    Gli articoli sono stati invocati come basi per i relativi motivi di cassazione (difetto di giurisdizione, nullità della motivazione, omesso esame di fatti decisivi). La Corte non ha deciso sul merito di tali censure perché il processo è stato estinto per rinuncia.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato nella doglianza relativa al giudicato esterno e al principio del ne bis in idem; la Corte non ha esaminato la questione nel merito a causa dell'estinzione del processo.

  • art. 324 c.p.c.

    Invocato in relazione al presunto effetto preclusivo delle pronunce del giudice amministrativo; anche questa censura non è stata esaminata nel merito per via della rinuncia.

  • art. 132 c.p.c., n. 4

    Richiamato per dedurre la nullità della sentenza per motivazione omessa o apparente; la Corte non ha risolto la questione sostanziale in quanto il ricorso è stato ritirato.

  • art. 62, comma 2, lett. d), d.lgs. n. 446/1997

    Invocato dal ricorrente per sostenere che le delibere comunali istitutive del CIMP e di determinazione delle tariffe avrebbero rispettato i limiti di legge; la questione non è stata valutata in sede di legittimità per effetto della rinuncia.

  • art. 7-octies, allegato alla l. n. 43/2005

    Richiamato in connessione alla disciplina del tributo/ canone contestato; non è stata resa una pronuncia di merito.

  • delibera consiliare n. 36 del 26/3/2001 (Comune di Genova)

    La delibera istitutiva del CIMP e le successive delibere tariffarie sono state oggetto di censura da parte del Comune, che sosteneva la loro legittimità rispetto ai limiti di legge; la Corte non ha esaminato la validità delle delibere a causa dell'estinzione del procedimento.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte ha interpretato la norma restrittivamente: il contributo unificato aggiuntivo previsto dall'art.13, comma 1-quater non si applica in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, essendo la misura sanzionatoria e applicabile solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

  • l. n. 228/2012, art. 1, comma 17 (riferimento normativo)

    Richiamata nella funzione di contestualizzare la modifica normativa che ha introdotto l'obbligo del contributo aggiuntivo; la Corte ha ritenuto che la modifica non giustifica un'applicazione estensiva in caso di rinuncia.

  • Cass. Sez. civ., 12/11/2015, n. 23175 (giurisprudenza citata)

    La pronuncia è stata utilizzata per confermare il principio secondo cui l'art. 13, comma 1-quater, non si applica in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, essendo norma di stretta interpretazione.

Massime di principio

  • La rinuncia rituale al ricorso per cassazione comporta l'estinzione del processo di legittimità e impedisce alla Corte di pronunciarsi sulle questioni di merito sollevate nel ricorso.
  • In caso di rinuncia del ricorrente le spese possono essere integralmente compensate se le parti raggiungono un accordo o se il giudice lo ritiene equo; non necessariamente il resistente ottiene la condanna alle spese.
  • L'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 (contributo unificato aggiuntivo) non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione: la norma è di interpretazione restrittiva e si applica solo ai casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
  • Se si vuole che la Corte di cassazione esamini questioni di diritto (es. difetto di giurisdizione, ne bis in idem, nullità motivazionale), non conviene rinunciare al ricorso: la rinuncia priva la Corte della possibilità di decidere sui vizi denunciati.
  • Quando si impugnano delibere comunali che incidono su tariffe o tributi, è fondamentale documentare con precisione l'elemento normativa e fattuale oggetto di censura, poiché ragioni come il giudicato esterno e la giurisdizione richiedono in genere un esame approfondito non sostituibile da mere affermazioni apodittiche.
  • La giurisprudenza consolidata richiede una stretta interpretazione delle norme sanzionatorie o di imposizione di oneri processuali aggiuntivi; eccezioni previste dalla legge non vanno applicate per analogia.

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