Cassazione Civile, Sentenza n. 18975/2023 del 05/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza n.1356/2018 della CTR Liguria che aveva accolto l'appello di Clear Channel contro la sentenza della CPT di Genova che aveva rigettato l'impugnazione dell'avviso di liquidazione relativo al canone per l'installazione di mezzi pubblicitari (CIMP) per l'anno 2010. Il Comune deduce cinque motivi: (1) difetto di giurisdizione del giudice tributario (art. 360, co.1, n.3 c.p.c.); (2) violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., dedotto giudicato esterno e ne bis in idem rispetto a pronunce del giudice amministrativo sulle deliberazioni tariffarie; (3) nullità della motivazione per omessa o apparente motivazione (art. 132 n.4 c.p.c., ex art. 360 n.4); (4) omesso esame di fatti decisivi per il giudizio (art. 360 n.5); (5) violazione dell'art.62 co.2 lett. d) d.lgs. n.446/1997 e della normativa collegata, in quanto le deliberazioni comunali sarebbero rimaste nei limiti di legge. Il ricorso è stato poi ritirato (rinuncia rituale).
La decisione
Il ricorrente ha formalmente rinunciato al ricorso; la Corte ha dichiarato estinto il processo. Le spese del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate per accordo tra le parti. La Corte ha inoltre escluso l'applicabilità dell'art.13, comma 1-quater, del d.P.R. n.115/2002 (sul contributo unificato aggiuntivo) in caso di rinuncia al ricorso, richiamando orientamento della Cassazione secondo cui tale misura si applica solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c. (comma 1, nn. 3, 4, 5)
Norma richiamata dal ricorrente come base dei motivi di cassazione (difetto di giurisdizione, nullità della motivazione, omesso esame di fatti decisivi). Nel caso specifico la Corte non si è pronunciata nel merito essendo intervenuta la rinuncia, perciò le censure non sono state esaminate.
art. 132 c.p.c. (n. 4)
Richiamato a supporto del motivo per omessa o apparente motivazione; la censura muove dall'obbligo di motivazione deciso dal codice di procedura civile. Non deciso nel merito a causa della estinzione del processo.
art. 2909 c.c.
Norma sostanziale citata dal ricorrente in ordine al giudicato e alla preclusione di nuove pretese; il motivo è collegato alla questione del giudicato esterno rispetto a pronunce del giudice amministrativo.
art. 324 c.p.c.
Richiamato in relazione alle preclusioni e agli effetti del giudicato; contestazione collegata al principio ne bis in idem in relazione a pronunce amministrative.
art. 62, comma 2, lett. d), d.lgs. n. 446/1997
Norma tributaria citata dal Comune per sostenere la correttezza delle tariffe deliberate; la ricostruzione della parte era che le delibere avrebbero rispettato i limiti di legge.
art. 7-octies, allegato alla l. n. 43 del 2005
Richiamata nella doglianza relativa al regime normativo applicabile alle tariffe CIMP; non è stata invece vagliata dalla Corte a causa della estinzione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ha interpretato questa norma (e la giurisprudenza di legittimità citata) nel senso che il contributo unificato aggiuntivo previsto si applica nei casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, ma non in caso di rinuncia del ricorrente al ricorso in Cassazione.
legge n. 228/2012 (comma 17)
Richiamata solo in relazione alla modifica del regime del contributo unificato (art.13 DPR 115/2002); la Corte ha evidenziato l'interpretazione restrittiva di tale misura.
Massime di principio
- La rinuncia rituale al ricorso per cassazione determina la dichiarazione di estinzione del processo: le censure non vengono esaminate nel merito e non si pronuncia sulla fondatezza degli argomenti esposti.
- Se le parti concordano, le spese del giudizio di legittimità possono essere compensate integralmente; in caso di rinuncia non è automatico che il rinunciante debba sopportare oneri ulteriori, salvo diverso accordo.
- L'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1-quater, del d.P.R. n.115/2002 non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso in Cassazione: si applica solo ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità e va interpretato restrittivamente.
- Le censure sulla giurisdizione del giudice tributario, sul giudicato esterno rispetto a pronunce amministrative e sulla correttezza della motivazione sono tipiche questioni di merito che richiedono un esame motivato della Corte; tuttavia, la loro rilevanza processuale viene meno se il ricorrente ritira il ricorso.
- Prima di rinunciare a un ricorso in Cassazione è opportuno valutare le conseguenze processuali e di spesa (compenso tra le parti, eventuali oneri aggiuntivi) e se si intende preservare la valutazione delle questioni di diritto per future controversie.
- Nel caso di contestazioni sulle delibere tariffarie comunali (es. superamento dei limiti di legge), occorre considerare il parallelismo e i possibili effetti delle pronunce del giudice amministrativo sul giudice tributario: questioni di giurisdizione e di giudicato possono essere complesse e richiedono attenzione procedurale.
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